ART. 8 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente  articolo,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2014, a 67,4 milioni di  euro  per  l'anno
2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro
per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per  l'anno  2018  e  a  29,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
e a 4,5 milioni per l'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2014-2016,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo; 
    b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come  da  ultimo
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  e),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a  8,6  milioni
di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno  2016  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto; 
    e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di
euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo  7,
comma 4, del presente decreto; 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.