IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
"riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  "Riforma  dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.
59" ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche", ed in particolare l'articolo 6, comma 4-bis; 
  (capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti); 
  (capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti); 
  Visto il decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30"; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri"; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)", ed in particolare l'articolo 1, commi  da  404  a
416; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle  strutture  e  delle
risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale  e  della
solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del
31 marzo 2007; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)", ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244", convertito con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,  n.
121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite
ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio  2008,
n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14  luglio  2008,  n.
121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" ed in particolare, l'articolo  1,  comma  2,
che istituisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235,  recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82,   recante   Codice   dell'amministrazione   digitale,   a   norma
dell'articolo  33  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69",  ed   in
particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011,
n. 144, concernente il "Regolamento recante la  riorganizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, ed in particolare,  l'articolo  21,  comma  5,
laddove prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci  dell'INPDAP  in  posizione  di  fuori  ruolo
istituzionale, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo
21, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  la   stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo" convertito  con  modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n.  148,  che  prevede  la  riduzione  degli
uffici   dirigenziali   di   livello   non   generale   nonche'    la
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche   del   personale   non
dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
febbraio 2012 che, in attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14  settembre  2011  n.
148, ha individuato le strutture ed i posti di  funzione  di  livello
dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  e  rideterminato  le  dotazioni  organiche   del   personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali  di  seconda  fascia  e  di
quello delle aree prima seconda e terza previste dal  citato  decreto
del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  recante  "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle  procedure  di  accertamento",  convertito  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44  ed  in  particolare
l'articolo 8, comma 23 laddove prevede la soppressione, dalla data di
entrata  in  vigore  del  suindicato  decreto,  dell'Agenzia  per  le
organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  e  il
trasferimento dei compiti e delle  funzioni  da  essa  esercitati  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,  recante  "Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini", convertito con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012 n. 135 ed in particolare l'articolo 2 comma  10-ter  come
modificato  dal  decreto  legge  31  agosto  2013  n.   101   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
gennaio 2013che ha  stabilito  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche del  personale  di  alcuni  Ministeri,  enti  pubblici  non
economici ed enti di  ricerca,  in  attuazione  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135  tra  cui  quella  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  "Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39   recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante  "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76  recante  "Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta  sul
valore  aggiunto  (IVA)  e   altre   misure   finanziarie   urgenti",
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 
  Visto il decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in  particolare
l'articolo 2, commi 7 e 8; 
  Visto  il  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,   recante
"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per  il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015" , ed in particolare  l'articolo  14,
comma 1, lettera e); 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2014)"; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante "Proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative",   in   particolare
l'articolo 1, commi 6 e 7; 
  Tenuto conto che sulla proposta di  riorganizzazione  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  ha  sentito  le  organizzazioni
sindacali  ed  ha  definitivamente  reso  in  data  28  ottobre  2013
l'informativa ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente  con  i
compiti e le funzioni attribuite al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali dalla normativa vigente di settore  nonche'  con  i
contingenti di organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di  livello
generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Funzioni e attribuzioni 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  di  seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli  45
e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle  competenze
regionali. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - Il testo del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 5) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              "Art. 11. 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
              a) razionalizzare l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
              b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
              c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
              d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  completare  l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
              b) prevedere per i dirigenti, compresi  quelli  di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
              c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
              d)  prevedere  che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
              e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
              f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  ,   e   successive
          modificazioni, alla Corte dei conti,  che  puo'  richiedere
          elementi istruttori e di valutazione ad un  nucleo  di  tre
          esperti,    designati,    per    ciascuna    certificazione
          contrattuale,  con   provvedimento   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci  entro
          il  termine  di  quindici  giorni,  decorso  il  quale   la
          certificazione si  intende  effettuata;  prevedere  che  la
          certificazione e il testo dell'accordo siano  trasmessi  al
          comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
          al Governo; prevedere che, decorsi  quindici  giorni  dalla
          trasmissione senza rilievi,  il  presidente  del  consiglio
          direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere  il
          contratto  collettivo  il  quale  produce   effetti   dalla
          sottoscrizione definitiva; prevedere  che,  in  ogni  caso,
          tutte le procedure necessarie per  consentire  all'ARAN  la
          sottoscrizione definitiva debbano essere  completate  entro
          il termine di quaranta giorni dalla data di  sottoscrizione
          iniziale dell'ipotesi di accordo; 
              g) devolvere, entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
              h) prevedere  procedure  facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
              i) prevedere la definizione da parte  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.". 
              - Il testo del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, e successive modificazioni  ed  integrazioni  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Si riportano gli articoli 45 e 46 del citato  decreto
          legislativo n. 300 del 1999: 
              "Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni. 
              1.  E'  istituito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di politiche  sociali,  con
          particolare riferimento alla prevenzione e riduzione  delle
          condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle  persone   delle
          famiglie,   di   politica    del    lavoro    e    sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, nonche' le  funzioni  del  Dipartimento
          per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in  materia  di
          immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte  in
          ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. Il  Ministero
          esercita le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per  il
          servizio  civile,  di  cui  all'articolo  10,  commi  7   e
          seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.
          Il Ministero esercita altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, a norma  dell'articolo  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale. 
              4.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni che,  da  parte  di  apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono esercitate: dal  ministero  degli  affari  esteri,  in
          materia di tutela previdenziale  dei  lavoratori  emigrati;
          dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di  vigilanza   sul   trattamento   giuridico,   economico,
          previdenziale ed assistenziale del personale delle  aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali." 
              "Art. 46. Aree funzionali. 
              1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni  di
          spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
              a); 
              b); 
              c)  politiche  sociali,  previdenziali:   principi   ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
              d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
          lavoratori:    indirizzo,     programmazione,     sviluppo,
          coordinamento e  valutazione  delle  politiche  del  lavoro
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
          sul lavoro e controllo sulla  disciplina  del  rapporto  di
          lavoro subordinato ed autonomo; assistenza  e  accertamento
          delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.". 
              Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni e integrazioni  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta  l'articolo  6,  comma  4-bis  del  citato
          decreto legislativo n.165 del 2001. 
              "Art. 6. Organizzazione e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993,  come
          sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546  del  1993  e
          poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e  successivamente
          modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Nelle amministrazioni pubbliche  l'organizzazione  e
          la disciplina degli uffici, nonche'  la  consistenza  e  la
          variazione delle dotazioni organiche  sono  determinate  in
          funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma  1,
          previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni   e   previa
          informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
          ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei  casi
          in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
          l'individuazione  di  esuberi  o  l'avvio  di  processi  di
          mobilita',   al   fine   di   assicurare   obiettivita'   e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla  messa  in  mobilita'.
          Nell'individuazione   delle   dotazioni    organiche,    le
          amministrazioni non possono  determinare,  in  presenza  di
          vacanze di organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di
          personale, anche temporanea,  nell'ambito  dei  contingenti
          relativi  alle  singole  posizioni  economiche  delle  aree
          funzionali  e  di  livello  dirigenziale.  Ai  fini   della
          mobilita'   collettiva   le   amministrazioni    effettuano
          annualmente rilevazioni delle  eccedenze  di  personale  su
          base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
          professionale.   Le   amministrazioni   pubbliche    curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
          del personale dei diversi  livelli  o  qualifiche  previsti
          dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni di spesa  o  comunque  non  incrementi  la  spesa
          complessiva  riferita  al   personale   effettivamente   in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Per la ridefinizione degli uffici e delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
              4.  Le  variazioni  delle  dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui  all'articolo  39  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni
          ed integrazioni, e  con  gli  strumenti  di  programmazione
          economico-finanziaria pluriennale. Per  le  amministrazioni
          dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno  di
          personale e' deliberata dal Consiglio  dei  ministri  e  le
          variazioni delle dotazioni organiche  sono  determinate  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988, n. 400. 
              4-bis. Il documento  di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione  delle  piante  organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette.". 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          17  maggio  2001,  n.  297,  e   successive   modificazioni
          (Regolamento di  organizzazione  degli  Uffici  di  diretta
          collaborazione del  Ministro  del  lavoro),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167. 
              - Il testo del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.
          124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in  materia
          di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo  8
          della L. 14 febbraio 2003,  n.  30),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110. 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003,
          n. 30 (Delega  al  Governo  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro): 
              "Art. 8. Delega al  Governo  per  la  razionalizzazione
          delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
          di lavoro. 
              1.  Allo  scopo  di  definire  un  sistema  organico  e
          coerente di tutela del lavoro con interventi  omogenei,  il
          Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto   delle
          competenze affidate alle regioni, su proposta del  Ministro
          del lavoro delle politiche sociali ed entro il  termine  di
          un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto
          della disciplina vigente  sulle  ispezioni  in  materia  di
          previdenza sociale e di lavoro, nonche' per la  definizione
          di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
          controversie individuali di lavoro  in  sede  conciliativa,
          ispirato a criteri di equita' ed efficienza. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  improntare  il   sistema   delle   ispezioni   alla
          prevenzione e promozione dell'osservanza  della  disciplina
          degli obblighi previdenziali, del rapporto di  lavoro,  del
          trattamento economico e  normativo  minimo  e  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali che devono essere garantiti su tutto il  territorio
          nazionale, anche  valorizzando  l'attivita'  di  consulenza
          degli ispettori nei confronti dei destinatari della  citata
          disciplina; 
              b) definizione di un raccordo efficace fra la  funzione
          di ispezione del lavoro e  quella  di  conciliazione  delle
          controversie individuali; 
              c) ridefinizione  dell'istituto  della  prescrizione  e
          diffida propri della direzione provinciale del lavoro; 
              d)  semplificazione   dei   procedimenti   sanzionatori
          amministrativi e possibilita' di ricorrere  alla  direzione
          regionale del lavoro; 
              e) semplificazione della procedura per la soddisfazione
          dei  crediti  di  lavoro  correlata  alla   promozione   di
          soluzioni conciliative in sede pubblica; 
              f)  riorganizzazione   dell'attivita'   ispettiva   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di  una
          direzione generale con compiti di direzione e coordinamento
          delle  strutture  periferiche   del   Ministero   ai   fini
          dell'esercizio unitario della predetta funzione  ispettiva,
          tenendo altresi' conto della specifica funzione di  polizia
          giudiziaria dell'ispettore del lavoro; 
              g)  razionalizzazione  degli  interventi  ispettivi  di
          tutti  gli  organi  di  vigilanza,  compresi  quelli  degli
          istituti previdenziali, con attribuzione della direzione  e
          del coordinamento  operativo  alle  direzioni  regionali  e
          provinciali del lavoro sulla base delle direttive  adottate
          dalla direzione generale di cui alla lettera f). 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere  da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari  permanenti
          entro la scadenza  del  termine  previsto  per  l'esercizio
          della  delega.  Le  competenti   Commissioni   parlamentari
          esprimono il parere  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione. Qualora  il  termine  per  l'espressione  del
          parere decorra inutilmente, i decreti  legislativi  possono
          essere comunque adottati. 
              4. Qualora il termine  previsto  per  il  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  scada  nei  trenta  giorni   che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di
          sessanta giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative  e
          correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,
          attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati  al
          comma 2. 
              6.  L'attuazione  della  delega  di  cui  al   presente
          articolo non deve  comportare  oneri  aggiuntivi  a  carico
          della finanza pubblica.". 
              - Il testo del decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,
          convertito con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006,
          n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 2006, n. 114. 
              - Il  testo  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da 404  a  416,  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "Art. 1. 404. Al fine di razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
              a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'articolo 28, commi  2,  3  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
              b) alla gestione unitaria del personale e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
              c) alla rideterminazione delle  strutture  periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
              d) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              e)  alla  riduzione   degli   organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
              f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo  da
          assicurare che il  personale  utilizzato  per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime. 
              405. I regolamenti di cui al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
              407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
              a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,  ai
          fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  febbraio
          1998, n. 38, dai competenti uffici centrali  del  bilancio,
          che specifichi, per  ciascuna  modifica  organizzativa,  le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
              b) da un analitico piano operativo asseverato, ai  fini
          di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  con
          indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,  delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 
              408. In coerenza con le disposizioni di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, lettera f). I predetti piani, da  predisporre
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco. 
              409. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica. 
              410. Alle amministrazioni che  non  abbiano  provveduto
          nei tempi previsti alla  predisposizione  degli  schemi  di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto. 
              412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416. 
              413.   Le   direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416  dall'«Unita'  per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le    innovazioni    nella    pubblica     amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni. 
              416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009.". 
              - Il  testo  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2008),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 376 e 377 della citata
          legge 244 del 2007. 
              "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. 
              377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
          2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.". 
              Il testo del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
          convertito con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
          n.  121  (Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge n. 85 del 2008: 
              "Art. 1. 
              1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  il
          comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10)  Ministero  del  lavoro,  della  salute   e   delle
          politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  8,  del   citato
          decreto-legge n. 85 del 2008: 
              "8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, sentiti i Ministri interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi  del  presente  decreto.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  sono   apportate   le
          variazioni di bilancio  occorrenti  per  l'adeguamento  del
          bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
          Governo.". 
              Il  testo  della  legge  13  novembre  2009,   n.   172
          (Istituzione del Ministero della salute  e  incremento  del
          numero  complessivo  dei  Sottosegretari  di   Stato),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2009,  n.
          278. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata  legge
          n. 172 del 2009: 
              "Art. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 1: 
              1) il numero 10) e' sostituito dal seguente: 
              «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
              2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente: 
              «13) Ministero della salute»; 
              b)  all'articolo  23,  comma  2,  dopo  le  parole:  «e
          verifica dei suoi andamenti,» sono  inserite  le  seguenti:
          «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»; 
              c) all'articolo  24,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le
          parole: «ed al monitoraggio  della  spesa  pubblica»,  sono
          inserite  le  seguenti:  «ivi  inclusi  tutti   i   profili
          attinenti al concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di
          rientro regionali»; 
              d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo  le  parole:  «di
          coordinamento  del  sistema  sanitario   nazionale,»   sono
          inserite  le  seguenti:  «di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
          carattere finanziario,»; 
              e) all'articolo 47-ter,  comma  1,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              1)  alla  lettera  a),   le   parole:   «programmazione
          sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento  e
          monitoraggio delle  attivita'  regionali»  sono  sostituite
          dalle  seguenti:   «programmazione   tecnico-sanitaria   di
          rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
          delle attivita' tecniche sanitarie regionali,  di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili attinenti al concorso dello Stato al  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani  di
          rientro regionali»; 
              2) alla lettera  b),  le  parole:  «organizzazione  dei
          servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi  e  stato
          giuridico del personale del Servizio  sanitario  nazionale»
          sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
          sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
          del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario»; 
              3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
              «b-bis) monitoraggio  della  qualita'  delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento».". 
              Il testo del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
          di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
          di    efficienza    e    trasparenza    delle     pubbliche
          amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, S.O.. 
              - Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15  (Delega  al
          Governo finalizzata all'ottimizzazione della  produttivita'
          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Il testo del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
          235 (Modifiche ed integrazioni  al  decreto  legislativo  7
          marzo 2005,  n.  82,  recante  Codice  dell'amministrazione
          digitale, a norma dell'articolo 33 della  legge  18  giugno
          2009, n. 69), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          gennaio 2011, n. 6, S.O.. 
              -  Si  riporta  l'articolo  17,  del   citato   decreto
          legislativo n. 235 del 2010: 
              "Art.17.  Modifiche  alla  rubrica  del   capo   II   e
          all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
              1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
          sostituita dalla seguente: «trasferimenti». 
              2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  25  (Firma  autenticata).  -  1.   Si   ha   per
          riconosciuta,  ai  sensi  dell'articolo  2703  del   codice
          civile, la firma elettronica  o  qualsiasi  altro  tipo  di
          firma avanzata autenticata dal notaio o da  altro  pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui  all'articolo  24,
          comma 2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».". 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005,  n.
          112, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 33 della legge 18 giugno  2009,
          n.  69  (Disposizioni  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile). 
              "Art. 33. (Delega al Governo per la modifica del codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          modalita' e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  all'
          articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  di  concerto
          con i Ministri interessati, uno o piu' decreti  legislativi
          volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale,
          di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  nel
          rispetto  dei  seguenti  principi   e   criteri   direttivi
          specifici: 
              a)  prevedere  forme  sanzionatorie,   anche   inibendo
          l'erogazione dei servizi disponibili in modalita'  digitali
          attraverso   canali   tradizionali,   per   le    pubbliche
          amministrazioni che non ottemperano alle  prescrizioni  del
          codice; 
              b) individuare  meccanismi  volti  a  quantificare  gli
          effettivi  risparmi  conseguiti  dalle  singole   pubbliche
          amministrazioni, da  utilizzare  per  l'incentivazione  del
          personale coinvolto e per il finanziamento di  progetti  di
          innovazione; 
              c)  individuare  meccanismi  volti  a  quantificare   i
          mancati   risparmi   derivati   dall'inottemperanza    alle
          disposizioni del codice al fine di introdurre  decurtazioni
          alle risorse finanziarie  assegnate  o  da  assegnare  alle
          amministrazioni inadempienti; 
              d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di
          cui all' articolo 17 del codice ad altre strutture in  caso
          di mancata istituzione del centro di competenza; 
              e) modificare la normativa in materia di firma digitale
          al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte  della
          pubblica amministrazione, dei cittadini  e  delle  imprese,
          garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali; 
              f)  prevedere  il  censimento  e  la  diffusione  delle
          applicazioni informatiche realizzate o comunque  utilizzate
          dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi  erogati  con
          modalita'  digitali,  nonche'   delle   migliori   pratiche
          tecnologiche   e   organizzative   adottate,   introducendo
          sanzioni per le amministrazioni inadempienti; 
              g) individuare modalita'  di  verifica  dell'attuazione
          dell'innovazione      tecnologica      nelle      pubbliche
          amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di  cui
          all' articolo 16 del codice con l'introduzione di forme  di
          monitoraggio   che   includano   valutazioni   sull'impatto
          tecnologico,  nonche'  sulla  congruenza  e  compatibilita'
          delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA
          delle relative attivita' istruttorie; 
              h) disporre l'implementazione del riuso  dei  programmi
          informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a
          tal fine che i programmi sviluppati per le  amministrazioni
          pubbliche   presentino   caratteri   di   modularita'    ed
          intersettorialita'; 
              i) introdurre specifiche disposizioni volte  a  rendere
          la finanza di progetto strumento  per  l'accelerazione  dei
          processi  di  valorizzazione  dei  dati  pubblici   e   per
          l'utilizzazione da parte  delle  pubbliche  amministrazioni
          centrali, regionali e locali; 
              l) indicare modalita' di predisposizione di progetti di
          investimento in materia di  innovazione  tecnologica  e  di
          imputazione della spesa  dei  medesimi  che  consentano  la
          complessiva ed  organica  valutazione  dei  costi  e  delle
          economie che ne derivano; 
              m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure  e
          delle  reti  informatiche  nelle   comunicazioni   tra   le
          pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra  loro,
          con i propri dipendenti e con i concessionari  di  pubblici
          servizi; 
              n)  prevedere  la  pubblicazione   di   indicatori   di
          prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  introducendo
          sanzioni per le amministrazioni inadempienti; 
              o)  equiparare  alle   pubbliche   amministrazioni   le
          societa' interamente partecipate da  enti  pubblici  o  con
          prevalente capitale pubblico; 
              p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni  di
          cui  all'  articolo  1,  comma  2,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi,  ove
          possibile, nelle forme  informatiche  e  con  le  modalita'
          telematiche,   consolidando    inoltre    i    procedimenti
          informatici gia' implementati, anche in collaborazione  con
          soggetti privati; 
              q) introdurre nel codice ulteriori  disposizioni  volte
          ad implementare la  sicurezza  informatica  dei  dati,  dei
          sistemi   e   delle    infrastrutture    delle    pubbliche
          amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico  di
          connettivita'. 
              2. All'attuazione  della  delega  di  cui  al  presente
          articolo le amministrazioni interessate provvedono  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              - Il testo del Presidente della Repubblica del 7 aprile
          2011, n. 144 (Regolamento recante la  riorganizzazione  del
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2011, n. 197. 
              - Il testo del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita' e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  2011,  n.
          284, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 21, comma 5 del citato  decreto
          legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 21. Soppressione enti e organismi. 
              5. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
                a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
                b) due posti  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   tre   posti   in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze
          sono  trasformati  in  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale per le esigenze di consulenza,  studio  e  ricerca
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le
          dotazioni   organiche   dei   rispettivi   Ministeri   sono
          conseguentemente incrementate in  attesa  della  emanazione
          delle disposizioni  regolamentari  intese  ad  adeguare  in
          misura   corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi
          Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma  7,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  479  del  1994,   si
          interpreta nel senso che i relativi posti  concorrono  alla
          determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modifiche ed  integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
          organiche dei Ministeri di appartenenza.". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 3, del  decreto  legge
          13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori  misure  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): 
              "Art. 1. Disposizioni  per  la  riduzione  della  spesa
          pubblica. 
              (Omissis). 
              3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
                a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del
          2009.". 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  7  febbraio   2012   (Individuazione   delle
          strutture e dei posti di funzione di  livello  dirigenziale
          non generale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, nonche' rideterminazione delle dotazioni organiche
          del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali  di
          seconda fascia e di quello  delle  aree  prima,  seconda  e
          terza), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  3  aprile
          2012, n. 79. 
              - Il testo del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,
          n. 44 (Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52. 
              -  Si  riporta,  l'articolo  8,  comma  23  del  citato
          decreto-legge n. 16 del 2012. 
              "Art. 8. Misure di contrasto all'evasione 
              (Omissis). 
              23. L'Agenzia per le organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 26  settembre  2000,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre  2000,  e'
          soppressa dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  i  compiti  e  le  funzioni   esercitati   sono
          trasferiti  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali che con  appositi  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,
          n.  400,  provvede   ad   adeguare   il   proprio   assetto
          organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.  Per   il
          finanziamento dei compiti e delle  attribuzioni  trasferite
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
          primo periodo del presente  comma,  si  fa  fronte  con  le
          risorse  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche'
          le  risorse  giacenti  in  tesoreria   sulla   contabilita'
          speciale  intestata  all'Agenzia,  opportunamente   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          agli  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono
          altresi'   trasferite   tutte   le   risorse    strumentali
          attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia.  Nelle  more
          delle modifiche  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144,  recante
          riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  rese  necessarie  dall'attuazione  del   presente
          comma, le funzioni trasferite ai sensi del  presente  comma
          sono esercitate  dalla  Direzione  generale  per  il  terzo
          settore e le formazioni  sociali  del  predetto  Ministero.
          Dall'attuazione delle disposizioni del presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.". 
              - Il testo del decreto legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
          135 (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          luglio 2012, n. 156, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto  legge  n.
          95 del 2012: 
              "Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          delle agenzie, degli enti  pubblici  non  economici,  degli
          enti  di  ricerca,  nonche'  degli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
                a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
                b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
          a d) del presente articolo; il predetto personale, ove  non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per
          il rinnovo degli incarichi. 
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le
          strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  le  amministrazioni
          interessate   dalla   riduzione   disposta    dall'articolo
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che ha provveduto alla riduzione con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  15  giugno
          2012. 
              8. Per il personale degli enti locali si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 
              9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
          di livello dirigenziale generale e non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16
          del   presente   articolo   si   applicano    anche    alle
          amministrazioni  interessate  dagli  articoli  23-quater  e
          23-quinquies. 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
                a)  applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
                c) individuazione dei soprannumeri non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
                d) in  base  alla  verifica  della  compatibilita'  e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
                e) definizione, previo esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
              14. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis.  All'articolo  23,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per  le
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono  aggiunte  le
          seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,  ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale». 
              16. Per favorire i processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
              17. Nell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». 
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
                a)   le   parole    «previa    consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative    ai    sensi
          dell'articolo 9» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previa
          informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
          ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; 
                b) dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
          «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
              19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
              20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinquies,  fino  al   31
          dicembre  2012  alle  Agenzie  fiscali   non   si   applica
          l'articolo 19, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano  incarichi
          di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
          citato articolo  19  a  soggetti  gia'  titolari  di  altro
          incarico   presso   le   predette    Agenzie    o    presso
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
              20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
              20-quater.  All'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
                b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
                «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
                5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
                c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
          per gli amministratori e per i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
          si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.". 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  22  gennaio  2013,  (Rideterminazione  delle
          dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti
          pubblici non economici ed enti di  ricerca,  in  attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87. 
              -  Il  testo  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190
          (Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          13 novembre 2012, n. 265. 
              - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
          (Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 49 e 50  della  citata
          legge 190 del 2012: 
              "Art.  1.  Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione 
              (Omissis). 
              49. Ai fini della prevenzione  e  del  contrasto  della
          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di
          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi
          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'
          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli
          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di
          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,
          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,
          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di
          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di
          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi
          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
          imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
              50. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  49  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata
          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
          del libro secondo del codice penale; 
                b)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un
          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi
          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che
          conferisce l'incarico; 
                c) disciplinare i criteri di conferimento  nonche'  i
          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai
          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo
          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al
          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo
          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I
          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e
          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di
          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al
          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta
          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,
          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che
          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,
          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
                d)  comprendere  tra  gli  incarichi  oggetto   della
          disciplina: 
                  1) gli incarichi amministrativi di vertice  nonche'
          gli incarichi  dirigenziali,  anche  conferiti  a  soggetti
          estranei alle  pubbliche  amministrazioni,  che  comportano
          l'esercizio  in   via   esclusiva   delle   competenze   di
          amministrazione e gestione; 
                  2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
          amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere; 
                  3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici
          e  di  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo
          pubblico; 
                e) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo
          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di
          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o
          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito
          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'
          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono
          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte
          dell'amministrazione; 
                f) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e
          l'esercizio  di   cariche   negli   organi   di   indirizzo
          politico.". 
              - Il testo del decreto legge 28  giugno  2013,  n.  76,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  agosto  2013
          n.  99  (Primi  interventi  urgenti   per   la   promozione
          dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione
          sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore  aggiunto
          (IVA) e altre misure finanziarie  urgenti),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2013, n. 150. 
              - Il testo del decreto legge 31 agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          31 agosto 2013, n. 204. 
              - Si riporta l'articolo 2,  commi  7  e  8  del  citato
          decreto legge n. 101 del 2013: 
              "Art.  2.  Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale. 
              (Omissis). 
              7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche previste  dallo  stesso  articolo  2  del  citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'articolo
          2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1,  comma  406,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
          2014. 
              8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,
          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le
          procedure  ed  i  criteri  previsti  dall'articolo  19  del
          decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165.   Sono
          salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
          rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135  mediante
          conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
          del presente  comma.  Per  un  numero  corrispondente  alle
          unita' di personale risultante  in  soprannumero  all'esito
          delle   procedure   di   conferimento    degli    incarichi
          dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
          il 31 dicembre  2014,  un  contingente  ad  esaurimento  di
          incarichi dirigenziali da conferire ai sensi  dell'articolo
          19, comma 10, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, fermo restando l'obbligo di rispettare le  percentuali
          previste dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo n. 165  del  2001,  calcolate  sulla  dotazione
          organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
          puo' superare il valore degli  effettivi  soprannumeri,  si
          riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi  causa
          dei  dirigenti  di  ruolo,  comprese   le   cessazioni   in
          applicazione dell'articolo 2, comma  11,  lettera  a),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nonche'
          con la scadenza degli incarichi dirigenziali non  rinnovati
          del  personale  non  appartenente  ai  ruoli   dirigenziali
          dell'amministrazione. Per  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
          funzionali   strettamente   necessarie   e    adeguatamente
          motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
          di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  alla  data
          di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2013 .  Nelle  more  dei  processi  di
          riorganizzazione,  per  il  conferimento  degli   incarichi
          dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  qualora  l'applicazione
          percentuale per gli incarichi  previsti  dal  comma  6  del
          medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
          decimali,  si  procedera'   all'arrotondamento   all'unita'
          superiore.". 
              - Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed   EXPO   2015)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  dicembre  2013,  n.
          300. 
              - Il  testo  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2014)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27  dicembre  2013,
          n. 302, S.O. 
              - Il testo del decreto-legge 30 dicembre  2013  n.  150
          (Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative)
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30  dicembre
          2013, n. 304. 
              - Si riporta l'articolo 1,  commi  6  e  7  del  citato
          decreto legge n. 150 del 2013: 
              "Art. 1. Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni 
              (Omissis). 
              6.  All'articolo  2,  comma  7,  ultimo  periodo,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  le
          parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle  seguenti:
          «28 febbraio 2014». I nuovi  assetti  organizzativi,  fermo
          restando  lo  svolgimento  delle  funzioni  demandate  alle
          strutture, non devono in ogni  caso,  nel  loro  complesso,
          determinare maggiori oneri o  minori  risparmi  rispetto  a
          quanto  prescritto  dall'articolo  2  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 
              7. ". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per gli articoli 45 e 46 del citato decreto legislativo
          n. 300 del 1999 si vedano le note alle premesse.