Art. 10 
 
 
            Direzione generale per l'attivita' ispettiva 
 
  1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva si  articola  in
tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le  seguenti
funzioni: 
  a) indirizza e coordina le attivita' di verifica  ispettive  svolte
dai soggetti che  effettuano  vigilanza  in  materia  di  tutela  dei
rapporti  di  lavoro,  dei  livelli  essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale  nel
settore pubblico e privato, con riferimento all'attivita' ordinaria e
straordinaria, ivi inclusa l'attivita' di monitoraggio; 
  b) cura la  programmazione  e  il  monitoraggio  dell'attivita'  di
vigilanza in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro  relativamente  a   cantieri   edili,   radiazioni
ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli  ascensori
e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; 
  c)  definisce  gli  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi   delle
verifiche e effettuata il monitoraggio della loro realizzazione; 
  d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del  personale
ispettivo e del personale del Comando Carabinieri per la  tutela  del
lavoro, sentita la Direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  Ufficio  Procedimenti
Disciplinari; 
  e) cura la segreteria della Commissione centrale  di  coordinamento
dell'attivita' di vigilanza ex articolo 3 del decreto legislativo  23
aprile 2004, n. 124; 
  f) fornisce supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive del
Ministero in ordine ai profili  applicativi  e  interpretativi  della
disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3; 
  g)  coordina  le  attivita'  di  prevenzione  e  promozione   della
legalita'  svolte  presso  enti,  datori  di  lavoro  e  associazioni
finalizzate  al  contrasto  del  lavoro  sommerso  ed  irregolare  ex
articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
  h) fornisce supporto all'attivita' di trattazione  del  contenzioso
giudiziale  in  ordine  ai   provvedimenti   connessi   all'attivita'
ispettiva e  svolge  attivita'  di  coordinamento  del  Centro  studi
attivita' ispettiva; 
  i) coordina le attivita' di vigilanza in materia  di  trasporti  su
strada,  i  controlli  previsti  dalle  norme  di  recepimento  delle
direttive di prodotto e cura la  gestione  delle  vigilanze  speciali
effettuate sul territorio nazionale; 
  j) svolge attivita' di studio e analisi  relative  ai  fenomeni  di
lavoro sommerso ed irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine  di
orientare l'attivita' di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare
e dell'evasione contributiva; 
  k) cura la gestione dell'istituto del "diritto di interpello"; 
  l) cura, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riportano l'articolo 3 e l'articolo 8 del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio  2003,
          n. 30): 
              "Art.  3.   Commissione   centrale   di   coordinamento
          dell'attivita' di vigilanza. 
              1.   La   Commissione   centrale    di    coordinamento
          dell'attivita' di  vigilanza,  costituita  ai  sensi  delle
          successive disposizioni, opera  quale  sede  permanente  di
          elaborazione   di   orientamenti,   linee    e    priorita'
          dell'attivita' di vigilanza. 
              1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
          annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni  anno  dai
          soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare  la
          congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata,  propone
          indirizzi  ed  obiettivi  strategici  e   priorita'   degli
          interventi ispettivi e segnala  altresi'  al  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale   gli   aggiustamenti
          organizzativi  da  apportare  al  fine  di  assicurare   la
          maggiore efficacia dell'attivita'  di  vigilanza.  Per  gli
          adempimenti di cui sopra, la Commissione  si  avvale  anche
          delle informazioni raccolte  ed  elaborate  dal  Casellario
          centrale delle posizioni previdenziali  attive  di  cui  al
          comma 23 dell'articolo 1 della legge  23  agosto  2004,  n.
          243. 
              2.   La   Commissione   centrale    di    coordinamento
          dell'attivita'  di  vigilanza,  nominata  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o  da  un
          sottosegretario delegato, in qualita'  di  presidente;  dal
          direttore generale della direzione generale, dal  Direttore
          generale dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
          (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL);
          dal Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza;  dal
          Comandante del Nucleo speciale  entrate  della  Guardia  di
          finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
          dal Comandante del Comando carabinieri per  la  tutela  del
          lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle  entrate;
          dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie  locali;
          dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione  del
          lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; da  quattro  rappresentanti
          dei  datori  di  lavoro  e   quattro   rappresentanti   dei
          lavoratori   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale.
          I componenti della Commissione possono farsi  rappresentare
          da membri supplenti appositamente delegati. 
              3.  Alle   sedute   della   Commissione   centrale   di
          coordinamento dell'attivita' di  vigilanza  possono  essere
          invitati a partecipare i  Direttori  generali  delle  altre
          direzioni  generali  del  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,   i   Direttori   degli   altri   enti
          previdenziali,  i  Direttori   generali   delle   direzioni
          generali degli altri Ministeri interessati in materia,  gli
          ulteriori  componenti   istituzionali   della   Commissione
          nazionale per la emersione del lavoro non  regolare  ed  il
          comandante del nucleo dei Carabinieri presso  l'ispettorato
          del lavoro.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale  di
          coordinamento  dell'attivita'   di   vigilanza   puo',   su
          questioni di carattere generale attinenti alla problematica
          del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
          Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
              4.   Alla   Commissione   centrale   di   coordinamento
          dell'attivita'  di  vigilanza  puo'  essere  attribuito  il
          compito  di  definire  le  modalita'  di  attuazione  e  di
          funzionamento della banca  dati  di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, e  di  definire  le  linee  di  indirizzo  per  la
          realizzazione  del  modello   unificato   di   verbale   di
          rilevazione  degli  illeciti  in  materia  di  lavoro,   di
          previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
          vigilanza, nei cui  confronti  la  direzione  generale,  al
          sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
          coordinamento. 
              5. Ai componenti  della  Commissione  di  coordinamento
          dell'attivita' di vigilanza ed  ai  soggetti  eventualmente
          invitati a partecipare ai sensi  del  comma  3  non  spetta
          alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
          funzionamento della Commissione si provvede con le  risorse
          assegnate a normativa vigente sui  pertinenti  capitoli  di
          bilancio.". 
              "Art. 8. Prevenzione e promozione. 
              1. Le direzioni  regionali  e  provinciali  del  lavoro
          organizzano,  mediante  il  proprio  personale   ispettivo,
          eventualmente anche  in  concorso  con  i  CLES  e  con  le
          Commissioni regionali e provinciali per  la  emersione  del
          lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione,
          su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
          finalizzata  al  rispetto  della   normativa   in   materia
          lavoristica e previdenziale,  con  particolare  riferimento
          alle questioni di maggior rilevanza sociale,  nonche'  alle
          novita'   legislative   e   interpretative.   Durante    lo
          svolgimento di tali attivita' il  personale  ispettivo  non
          esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2. 
              2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di  tipo
          istituzionale emergano profili di  inosservanza  o  di  non
          corretta applicazione della normativa  di  cui  sopra,  con
          particolare   riferimento   agli   istituti   di   maggiore
          ricorrenza, da cui  non  consegua  l'adozione  di  sanzioni
          penali o amministrative, il  personale  ispettivo  fornisce
          indicazioni  operative  sulle  modalita'  per  la  corretta
          attuazione della predetta normativa. 
              3. La direzione generale e  le  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  anche  d'intesa  con  gli   enti
          previdenziali,  propongono  a  enti,  datori  di  lavoro  e
          associazioni, attivita' di informazione  ed  aggiornamento,
          da svolgersi, a cura  e  spese  di  tali  ultimi  soggetti,
          mediante stipula di  apposita  convenzione.  Lo  schema  di
          convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro
          e delle  politiche  sociali  da  adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              4. La direzione provinciale  del  lavoro,  sentiti  gli
          organismi preposti, sulla base di  direttive  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali,  fornisce  i  criteri
          volti a uniformare l'azione  dei  vari  soggetti  abilitati
          alla certificazione dei rapporti di lavoro ai  sensi  degli
          articoli  75  e  seguenti,  del  decreto   legislativo   10
          settembre 2003, n. 276. 
              5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
          svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli  enti
          previdenziali, nel rispetto delle indicazioni  e  direttive
          della direzione generale.".