Art. 11 
 
 
     Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali 
 
  1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si
articola in cinque uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  e
svolge le seguenti funzioni: 
  a) gestisce i  trasferimenti  di  natura  assistenziale  agli  enti
previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi.
Svolge attivita' di coordinamento e di applicazione  della  normativa
relativa  alle   prestazioni   assistenziali   erogate   dagli   enti
previdenziali,  con  particolare   riferimento   alla   pensione   ed
all'assegno sociale e trattamenti di invalidita'; 
  b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali,  il  Fondo
nazionale  per  le  non  autosufficienze,  il  Fondo  nazionale   per
l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di  finanziamento  delle
politiche sociali. Svolge  attivita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo
delle risorse trasferite; 
  c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle  prestazioni
e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle  politiche
sociali; 
  d)  promuove  le  politiche  di  contrasto  alla   poverta',   alla
esclusione sociale ed alla grave emarginazione. Svolge  attivita'  di
indirizzo e vigilanza, d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  in  ordine  all'attuazione  del   programma   "carta
acquisti". Attua il programma "Promozione dell'inclusione sociale" di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28  giugno  2013,  n.  76,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 
  e) coordina i programmi  nazionali  finanziati  dal  Fondo  sociale
europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei
agli indigenti; assicura  assistenza  tecnica  in  materia  di  fondi
strutturali per progetti relativi allo sviluppo  di  servizi  sociali
alla persona e alla comunita'; 
  f) cura l'attuazione della  disciplina  in  materia  di  indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE); 
  g) svolge attivita' di indirizzo, di coordinamento e di  iniziative
integrate  per  l'inserimento  ed  il  reinserimento  nel  lavoro   e
l'inclusione attiva delle persone con disabilita' e delle persone con
bisogni complessi. Cura l'attuazione della legge 12  marzo  1999,  n.
68, recante  norme  per  il  diritto  al  lavoro  delle  persone  con
disabilita'; 
  h) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e  l'adolescenza
nonche' per la tutela  dei  minori  e  per  il  contrasto  al  lavoro
minorile,  la  promozione  delle  azioni  di  prevenzione  e   quelle
alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed allo sviluppo dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia; 
  i) promuove e monitora le politiche in  favore  delle  persone  non
autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale,  la
tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone
con disabilita'; 
  j)  cura  l'attuazione  del   Casellario   dell'assistenza   e   la
definizione  dei  flussi  informativi  del  Sistema  informativo  dei
servizi sociali; 
  k) monitora la spesa sociale e valuta  l'efficacia  e  l'efficienza
delle politiche sociali; 
  l) svolge attivita' di studio, ricerca e  indagine  in  materia  di
politiche sociali; 
  m) cura, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto
          legislativo n. 76 del 2013: 
              "Art. 3. Misure urgenti per l'occupazione  giovanile  e
          contro  la   poverta'   nel   Mezzogiorno   -   Carta   per
          l'inclusione. 
              1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e  2,
          al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione
          dei giovani, assicurando prioritariamente il  finanziamento
          delle  istanze  positivamente  istruite  nell'ambito  delle
          procedure indette dagli avvisi  pubblici  "Giovani  per  il
          sociale"  e  "Giovani  per  la   valorizzazione   di   beni
          pubblici", a valere sulla  corrispondente  riprogrammazione
          delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
          aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai  Programmi  operativi
          2007/2013, nonche', per  garantirne  il  tempestivo  avvio,
          alla rimodulazione delle  risorse  del  medesimo  Fondo  di
          rotazione gia'  destinate  agli  interventi  del  Piano  di
          Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto
          occorra,  della  Commissione  europea,  si  attiveranno  le
          seguenti ulteriori misure  nei  territori  del  Mezzogiorno
          mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68  milioni
          di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per  l'anno
          2015 per essere riassegnate  alle  finalita'  di  cui  alle
          successive lettere: 
                a)   per    le    misure    per    l'autoimpiego    e
          autoimprenditorialita' previste dal decreto legislativo  21
          aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di  euro  per
          l'anno 2013, 26 milioni  di  euro  per  l'anno  2014  e  28
          milioni di euro per l'anno 2015; 
                b) per l'azione del Piano di Azione Coesione  rivolta
          alla promozione e realizzazione  di  progetti  promossi  da
          giovani, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno  2013,
          26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per
          l'anno 2015; 
                c) per le borse di tirocinio formativo  a  favore  di
          giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad
          alcuna attivita' di formazione, di eta' compresa fra i 18 e
          i 29 anni, residenti  e/o  domiciliati  nelle  Regioni  del
          Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di  una
          indennita'  di  partecipazione,  conformemente   a   quanto
          previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di
          56 milioni di euro per l'anno 2013, 16 milioni di euro  per
          l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015 
              1-bis. Per gli interventi  e  le  misure  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1 dovranno essere finanziati,  in  via
          prioritaria, i bandi che prevedano  il  sostegno  di  nuovi
          progetti o imprese che possano avvalersi  di  un'azione  di
          accompagnamento   e   tutoraggio   per   l'avvio    e    il
          consolidamento dell'attivita' imprenditoriale da  parte  di
          altra impresa gia' operante  da  tempo,  con  successo,  in
          altro luogo e nella medesima  attivita'.  La  remunerazione
          dell'impresa   che   svolge   attivita'   di    tutoraggio,
          nell'ambito delle risorse di cui alla lettera a) del  comma
          1,  e'  definita  con   apposito   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  i  Ministri
          dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. La remunerazione e' corrisposta solo a  fronte  di
          successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che
          svolge attivita' di  tutoraggio  non  deve  vantare  alcuna
          forma  di  partecipazione  o   controllo   societario   nei
          confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio. 
              2.  Tenuto  conto  della  particolare  incidenza  della
          poverta'  assoluta  nel   Mezzogiorno,   a   valere   sulla
          corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo  di
          rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.  183  gia'
          destinate ai Programmi operativi  2007/2013,  nonche',  per
          garantirne il tempestivo avvio,  alla  rimodulazione  delle
          risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli
          interventi  del  Piano  di  Azione   Coesione,   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
          183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
          europea, la sperimentazione  di  cui  all'articolo  60  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa,
          nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  27
          milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni
          del  Mezzogiorno  che  non  ne  siano  gia'  coperti.  Tale
          sperimentazione   costituisce   l'avvio    del    programma
          Ā«Promozione dell'inclusione socialeĀ». 
              3. Le risorse di  cui  al  comma  2  sono  versate  dal
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
          all'articolo 81, comma  29,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133.  Le  risorse  sono  ripartite   con
          provvedimento del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra  gli
          ambiti  territoriali,  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
          lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera
          che,  ai   residenti   di   ciascun   ambito   territoriale
          destinatario  della   sperimentazione,   siano   attribuiti
          contributi   per   un   valore   complessivo   di   risorse
          proporzionale alla stima della popolazione in condizione di
          maggior bisogno residente in  ciascun  ambito.  Le  regioni
          interessate dalla sperimentazione comunicano  al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione  degli
          ambiti  territoriali  di  competenza  entro  trenta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              4. L'estensione  della  sperimentazione  e'  realizzata
          nelle  forme  e   secondo   le   modalita'   stabilite   in
          applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali
          ed ulteriori definiti dalle Regioni  interessate,  d'intesa
          con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  riferimento
          agli ambiti territoriali di competenza. 
              5.  Ulteriori  finanziamenti  della  sperimentazione  o
          ampliamenti dell'ambito territoriale  di  sua  applicazione
          possono essere disposti da  Regioni  e  Province  autonome,
          anche se non rientranti nel Mezzogiorno.". 
              - Il testo della legge 13 marzo 1999, n. 68 (Norme  per
          il diritto al lavoro dei  disabili),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.