Art. 12 
 
 
Direzione   generale   dell'immigrazione   e   delle   politiche   di
                            integrazione 
 
  1. La Direzione generale dell'immigrazione  e  delle  politiche  di
integrazione si articola in tre uffici di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
  a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei
lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale  con  i  paesi
d'origine, curando la interconnessione  dei  sistemi  informativi  in
materia di trattamento dei dati sull'immigrazione; 
  b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive ed
al  coinvolgimento  dei  servizi  competenti   nelle   attivita'   di
inserimento e  reinserimento  lavorativo  dei  lavoratori  stranieri,
sentita la Direzione generale degli ammortizzatori  sociali  e  degli
incentivi all'occupazione; 
  c) monitora il mercato del lavoro con  riferimento  ai  flussi  dei
lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale per le  politiche
attive, i servizi per il lavoro e la formazione; 
  d) coordina le politiche per l'integrazione  sociale  e  lavorativa
degli stranieri immigrati e le  iniziative  volte  a  prevenire  e  a
contrastare la  discriminazione,  la  xenofobia  e  il  fenomeno  del
razzismo; 
  e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie; 
  f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti  che
svolgono attivita' a favore degli immigrati; 
  g) coordina le attivita' relative  alle  politiche  di  tutela  dei
minori stranieri, vigila sulle  modalita'  di  soggiorno  dei  minori
stranieri  non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato
italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; 
  h)  vigila  sui  flussi  di  entrata  dei  lavoratori  esteri   non
comunitari e neocomunitari; 
  i)  cura  lo  sviluppo  e  la  gestione  del  sistema   riguardante
l'anagrafe internazionale dei  lavoratori  extra-comunitari  prevista
dalla normativa  vigente  in  tema  di  immigrazione  e  norme  sulla
condizione dello straniero; 
  j) promuove  e  coordina  gli  interventi  umanitari  in  Italia  e
all'estero attribuiti al Ministero; 
  k) cura lo sviluppo della cooperazione  internazionale  nell'ambito
delle attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed
occupazionali nonche' delle iniziative relative ai  flussi  migratori
per ragioni di lavoro; 
  l) cura, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.