Art. 2 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,
e'  articolato  in   Amministrazione   centrale   e   Amministrazione
territoriale. 
  2. L'Amministrazione centrale, come definita dagli articoli da 3  a
13 del presente decreto, e' costituita da: 
    a) un segretariato generale con funzioni di coordinamento; 
    b) dieci direzioni generali; 
    c) un posto funzione  dirigenziale  di  livello  generale  per  i
compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  per
quelli di Responsabile della trasparenza ai  sensi  dell'articolo  43
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  si  avvale  degli
Uffici del Segretariato generale; 
    d)  due  posti  funzione  dirigenziale  di  livello  generale  da
conferire  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   10,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    e) sessanta posti funzione di livello dirigenziale  non  generale
di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta  collaborazione
all'opera del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sette
presso il segretariato generale e  quarantasei  presso  le  direzioni
generali. 
  3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
  4. L'Amministrazione territoriale, come definita dagli articoli  da
14 a 16 del presente decreto, e' articolata  in  ottantacinque  posti
funzione di livello dirigenziale non generale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 7 della  citata  legge
          190 del 2012. 
              "Art.  1.  Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione. 
              (Omissis). 
              7.  A  tal  fine,  l'organo   di   indirizzo   politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  43   del   citato   decreto
          legislativo n. 33 del 2013: 
              "Art. 43. Responsabile per la trasparenza 
              1. All'interno di ogni amministrazione il  responsabile
          per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1,
          comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.  190,  svolge,  di
          norma, le funzioni di Responsabile per la  trasparenza,  di
          seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel
          Programma triennale per la trasparenza e  l'integrita'.  Il
          responsabile svolge stabilmente un'attivita'  di  controllo
          sull'adempimento  da   parte   dell'amministrazione   degli
          obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
          assicurando la completezza, la chiarezza e  l'aggiornamento
          delle   informazioni   pubblicate,    nonche'    segnalando
          all'organo    di    indirizzo    politico,    all'Organismo
          indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita'  nazionale
          anticorruzione e,  nei  casi  piu'  gravi,  all'ufficio  di
          disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento  degli
          obblighi di pubblicazione. 
              2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del
          Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrita',
          all'interno del quale sono previste  specifiche  misure  di
          monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di  trasparenza
          e  ulteriori  misure  e  iniziative  di  promozione   della
          trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
              3.    I    dirigenti    responsabili    degli    uffici
          dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e  regolare
          flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  ai  fini   del
          rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
              4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare
          attuazione  dell'accesso  civico  sulla  base   di   quanto
          stabilito dal presente decreto. 
              5. In relazione alla  loro  gravita',  il  responsabile
          segnala i casi di inadempimento o di  adempimento  parziale
          degli obblighi in materia di pubblicazione  previsti  dalla
          normativa  vigente,  all'ufficio  di  disciplina,  ai  fini
          dell'eventuale attivazione del  procedimento  disciplinare.
          Il  responsabile  segnala  altresi'  gli  inadempimenti  al
          vertice  politico  dell'amministrazione,  all'OIV  ai  fini
          dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.". 
              - Si riporta l'articolo 19, comma 10 del citato decreto
          legislativo 165 del 2001: 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998). 
              (Omissis). 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  14,  del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              "Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance. 
              1.  Ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.".