Art. 3 
 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretariato  generale  si  articola  in  quattro  uffici  di
livello  dirigenziale  non   generale   e   costituisce   centro   di
responsabilita'  amministrativa,  ai  sensi  dell'  articolo  3,  del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
  2. Il Segretariato generale del Ministero, ai  sensi  dell'articolo
19, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,   in   conformita'   a   quanto   previsto
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera
alle dirette  dipendenze  del  Ministro,  assicura  il  coordinamento
dell'azione   amministrativa   e   provvede    all'istruttoria    per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina
gli uffici e le attivita' del Ministero. In particolare: 
    a) coordina le attivita' del  Ministero  in  materia  di  risorse
umane, organizzazione e sinergie con gli enti  vigilati,  nonche'  in
materia  di  pianificazione,  programmazione   economico-finanziaria,
bilancio e controllo di gestione; 
    b) definisce, d'intesa  con  le  Direzioni  generali  competenti,
anche attraverso  la  convocazione  periodica  della  conferenza  dei
direttori generali, le determinazioni da assumere per  interventi  di
carattere trasversale; 
    c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e  sul  buon  andamento
complessivo dell'Amministrazione; 
    d)  coordina  le   attivita'   di   programmazione   e   verifica
dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi  incluso  il  Piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali; 
    e)  coordina  le  attivita'  di   programmazione   degli   uffici
territoriali; 
    f)  svolge  funzioni  di   indirizzo,   vigilanza   e   controllo
sull'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.; 
    g) programma e organizza le attivita' statistiche  nelle  materie
di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema
statistico  nazionale  (Sistan),  e  con  l'Istituto   nazionale   di
statistica (Istat) , ai sensi del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322; 
    h) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le
attivita' del Ministero in materia di politiche internazionali,  e  i
rapporti con  gli  organi  competenti  dell'Unione  europea,  con  il
Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione  internazionale  del  lavoro
(OIL),  con  l'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); 
    i) coordina le attivita' di  studio,  ricerca  e  indagine  nelle
materie  che  interessano  in  modo  trasversale  le  attivita'   del
Ministero; 
    j) cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di
cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150
e con il Responsabile della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della  legge  6  novembre
2012, n. 190 e all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33; 
    k) predispone e cura gli atti  di  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali di livello generale; 
    l) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); 
    m)   elabora   progetti   innovativi   volti    ad    ottimizzare
l'organizzazione  ed  i  processi  produttivi,  cosi'  da   aumentare
l'efficienza e la qualita' dei servizi offerti agli utenti; 
    n) svolge attivita' di audit interno finalizzate al miglioramento
della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa  connessi  (risk
management); 
    o) opera, in qualita' di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE)  e
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), al  fine
di  garantire  terzieta'  rispetto  alle  funzioni  di   gestione   e
certificazione. 
  3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
  4. Presso  il  Segretariato  generale  sono  incardinate  strutture
amministrative di scopo, in particolare la  "Struttura  di  Missione"
finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle  misure  in
materia di "Garanzia Giovani", nonche' a promuovere la ricollocazione
dei lavoratori beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. 
  5. Presso il Segretariato e' incardinato il Servizio ispettivo  che
svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione
amministrativa e il rispetto del  principio  di  buon  andamento.  Al
Servizio  ispettivo  sono  assegnati   tre   dirigenti   di   livello
dirigenziale non generale. Per l'esercizio delle funzioni  ispettive,
il Segretariato  puo'  avvalersi  anche  di  dirigenti  degli  uffici
centrali e territoriali, nonche' di altro personale  in  possesso  di
titoli    ed    esperienze    adeguati,     comunque     appartenenti
all'amministrazione. 
  6. Il  Segretariato  generale  svolge  altresi',  d'intesa  con  la
Direzione generale per le  politiche  previdenziali  e  assicurative,
funzioni  di  coordinamento  nei  confronti  dei  rappresentanti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso  gli  organismi
collegiali  degli  enti  previdenziali   e   assicurative,   previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 3  del  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,   n.   279   (Individuazione   delle   unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema  di  tesoreria   unica   e   ristrutturazione   del
          rendiconto generale dello Stato): 
              "Art. 3. Gestione del bilancio. 
              1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
          approvazione del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  con  proprio
          decreto,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
          provvede a ripartire le  unita'  previsionali  di  base  in
          capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.". 
              - Si riporta l'articolo 19, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998). 
              (Omissis). 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6.". 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo n. 300 del 1999: 
              "Art. 6. Il segretario generale. 
              1. Nei Ministeri in cui le strutture di  primo  livello
          sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito
          l'ufficio del segretario generale. Il segretario  generale,
          ove previsto, opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.
          Assicura  il  coordinamento   dell'azione   amministrativa,
          provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi
          e dei programmi di competenza del  Ministro,  coordina  gli
          uffici e le attivita'  del  Ministero,  vigila  sulla  loro
          efficienza e rendimento e ne  riferisce  periodicamente  al
          Ministro.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              "Art. 10. Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance. 
              1. Al fine di assicurare la qualita',  comprensibilita'
          ed attendibilita' dei documenti di  rappresentazione  della
          performance, le amministrazioni pubbliche,  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera  d),  redigono
          annualmente: 
                a) entro il 31 gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) un documento, da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma  1
          sono  immediatamente  trasmessi  alla  Commissione  di  cui
          all'articolo  13  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              3.  Eventuali  variazioni  durante  l'esercizio   degli
          obiettivi   e   degli    indicatori    della    performance
          organizzativa e individuale sono  tempestivamente  inserite
          all'interno nel Piano della performance. 
              4. Per le amministrazioni dello Stato  il  Piano  della
          performance contiene la direttiva annuale del  Ministro  di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.". 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli  enti
          pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L.
          15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 10. Istituto per  lo  sviluppo  e  la  formazione
          professionale dei lavoratori. 
              1.  L'Istituto  per  lo  sviluppo   e   la   formazione
          professionale dei lavoratori (ISFOL) e'  ente  di  ricerca,
          dotato  di  indipendenza  di  giudizio   e   di   autonomia
          scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa  e
          contabile, ed e' sottoposto alla  vigilanza  del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale. 
              2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su  proposta  del
          Ministro vigilante e reca anche  disposizioni  di  raccordo
          con la disciplina di cui al decreto  legislativo  5  giugno
          1998,  n.  204,  e  con  la  disciplina  dettata  da  altre
          disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.". 
              Il testo del decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.
          322  (Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della  L.  23  agosto  1988,  n.400)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre  1989,
          n. 222. 
              Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150
          del 2009 si vedano note all'articolo 2. 
              Per l'articolo 1 comma 7 della citata legge  n.190  del
          2012 si vedano note all'articolo 2. 
              Per l'articolo 43 del citato decreto legislativo n.  33
          del 2013 si vedano note all'articolo 2. 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994 n. 479 (Attuazione della  delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
          n. 537, in materia  di  riordino  e  soppressione  di  enti
          pubblici di previdenza e assistenza): 
              "Art. 3. Ordinamento degli enti. 
              (Omissis). 
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'
          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente.".