Art. 3 Segretariato generale 1. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell' articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 2. Il Segretariato generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformita' a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero. In particolare: a) coordina le attivita' del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonche' in materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria, bilancio e controllo di gestione; b) definisce, d'intesa con le Direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale; c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione; d) coordina le attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali; e) coordina le attivita' di programmazione degli uffici territoriali; f) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.; g) programma e organizza le attivita' statistiche nelle materie di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan), e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat) , ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; h) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia di politiche internazionali, e i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); i) coordina le attivita' di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del Ministero; j) cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; k) predispone e cura gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; l) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); m) elabora progetti innovativi volti ad ottimizzare l'organizzazione ed i processi produttivi, cosi' da aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi offerti agli utenti; n) svolge attivita' di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management); o) opera, in qualita' di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), al fine di garantire terzieta' rispetto alle funzioni di gestione e certificazione. 3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 4. Presso il Segretariato generale sono incardinate strutture amministrative di scopo, in particolare la "Struttura di Missione" finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure in materia di "Garanzia Giovani", nonche' a promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. 5. Presso il Segretariato e' incardinato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Al Servizio ispettivo sono assegnati tre dirigenti di livello dirigenziale non generale. Per l'esercizio delle funzioni ispettive, il Segretariato puo' avvalersi anche di dirigenti degli uffici centrali e territoriali, nonche' di altro personale in possesso di titoli ed esperienze adeguati, comunque appartenenti all'amministrazione. 6. Il Segretariato generale svolge altresi', d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurative, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): "Art. 3. Gestione del bilancio. 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.". - Si riporta l'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998). (Omissis). 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.". - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 6. Il segretario generale. 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.". - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009: "Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance. 1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.". - Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 10. Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori. 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.". Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n.400) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989, n. 222. Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 si vedano note all'articolo 2. Per l'articolo 1 comma 7 della citata legge n.190 del 2012 si vedano note all'articolo 2. Per l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013 si vedano note all'articolo 2. - Si riporta l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza): "Art. 3. Ordinamento degli enti. (Omissis). 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente.".