Art. 5 
 
 
Direzione  generale   dei   sistemi   informativi,   dell'innovazione
                  tecnologica e della comunicazione 
 
  1. La Direzione generale dei sistemi informativi,  dell'innovazione
tecnologica e della  comunicazione  si  articola  in  tre  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
  a) cura l'attivita' di progettazione,  sviluppo  e  gestione  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione  istituzionale   in
conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno  2000,
n. 150; 
  b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i  mezzi
di    comunicazione,     nonche'     la     produzione     editoriale
dell'amministrazione; 
  c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione  degli
sportelli degli Uffici relazioni con il pubblico centrali in raccordo
con gli Uffici relazioni con il pubblico periferici,  e  gestisce  il
centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con  cittadini  ed
imprese; 
  d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e  ne  verifica  il
gradimento da parte degli utenti, in  raccordo  con  il  Segretariato
generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione; 
  e) cura la comunicazione  interna,  d'intesa  con  il  Segretariato
generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema; 
  f) elabora, in raccordo con le strutture di diretta  collaborazione
del Ministro, il piano di comunicazione annuale; 
  g) gestisce i portali web e intranet e  cura  la  manutenzione,  lo
sviluppo e l'evoluzione applicativa delle  piattaforme  afferenti  al
sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il
gruppo di sviluppo del Centro Servizi Informatici; 
  h) cura la pianificazione, il coordinamento, la  progettazione,  la
manutenzione    e    la    gestione    dei    sistemi     informatici
dell'Amministrazione centrale e territoriale; 
  i) elabora i capitolati tecnici relativi  all'acquisto  di  beni  e
servizi informatici; 
  j)  cura  l'aggiornamento  e  la  manutenzione   delle   componenti
informatiche dei sistemi centrali e periferici  dell'Amministrazione,
garantisce la  sicurezza  degli  stessi  ed  il  controllo  del  loro
corretto funzionamento; 
  k)   e'   responsabile   della   gestione   di    tutti    i    CED
dell'Amministrazione; 
  l) gestisce la progettazione, lo sviluppo  ed  il  mantenimento  in
esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia; 
  m) cura lo svolgimento di attivita' volte ad assicurare agli utenti
la fruizione dei servizi informatici; 
  n) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e
del Piano di e-government; 
  o) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici; 
  p)  provvede  alle  spese  per  l'acquisto  e   la   locazione   di
apparecchiature e servizi informatici, nonche'  degli  altri  servizi
connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione  e
conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati; 
  q) gestisce il Centro Servizi Informatici; 
  r) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del  sistema
informativo del mercato del lavoro, definendo ed assicurando i flussi
informativi derivanti da altri soggetti istituzionali; 
  s) svolge,  in  raccordo  con  le  Direzioni  generali  competenti,
analisi di sviluppo delle procedure informatiche  necessarie  per  la
gestione  dei  processi  amministrativi   delle   singole   strutture
organizzative; 
  t) cura, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per  le
materie di propria competenza. 
  2. Il Direttore generale dei sistemi informativi,  dell'innovazione
tecnologica  e  della  comunicazione  e'  responsabile  dei   sistemi
informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il testo della citata legge  n.  150  del  2000  si
          vedano note alle premesse.