Art. 5 Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione 1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura l'attivita' di progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonche' la produzione editoriale dell'amministrazione; c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli Uffici relazioni con il pubblico centrali in raccordo con gli Uffici relazioni con il pubblico periferici, e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini ed imprese; d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione; e) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema; f) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale; g) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro Servizi Informatici; h) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici dell'Amministrazione centrale e territoriale; i) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici; j) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi centrali e periferici dell'Amministrazione, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento; k) e' responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione; l) gestisce la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia; m) cura lo svolgimento di attivita' volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici; n) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government; o) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici; p) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonche' degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati; q) gestisce il Centro Servizi Informatici; r) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del mercato del lavoro, definendo ed assicurando i flussi informativi derivanti da altri soggetti istituzionali; s) svolge, in raccordo con le Direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative; t) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. 2. Il Direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e' responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale.
Note all'art. 5: Per il testo della citata legge n. 150 del 2000 si vedano note alle premesse.