Art. 7 
 
 
Direzione generale degli ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi
                           all'occupazione 
 
  1. La Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali  e  degli
incentivi all'occupazione si articola in quattro  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
  a) cura l'attuazione degli interventi in materia di  incentivi  per
l'occupazione  nell'ambito  di  progetti  innovativi  e  speciali  in
materia di welfare con particolare riferimento a  quelli  finalizzati
allo sviluppo  di  politiche  attive  del  lavoro  e  all'inserimento
occupazionale; 
  b) attua gli interventi di competenza del Ministero in  materia  di
auto  imprenditorialita'  ed  auto  impiego  ai  sensi  del   decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
  c) svolge attivita' di coordinamento in materia di aiuti  di  Stato
all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte
all'occupabilita' del capitale umano; 
  d) gestisce,  per  quanto  di  competenza,  il  Fondo  sociale  per
l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
a) del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  e) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  f) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti
di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per  l'impiego,
dei trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei relativi  aspetti
contributivi; 
  g) svolge il controllo sulle condizioni di accesso  e  mantenimento
delle prestazioni di sostegno al reddito; 
  h) cura la disciplina, la verifica e  il  controllo  dei  fondi  di
solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nonche' la disciplina degli interventi di agevolazione  della  uscita
incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1
a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  i) cura l'analisi, la verifica e  il  controllo  dei  programmi  di
ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale  secondo
quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  j) cura la disciplina e la gestione dei contratti di  solidarieta',
di cui al decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863  e  dell'articolo
5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  k) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili; 
  l) svolge analisi e monitoraggio degli istituti  di  inserimento  e
reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; 
  m) cura, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
          185      (Incentivi      all'autoimprenditorialita'       e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45,  comma  1,
          della L. 17  maggio  1999,  n.  144)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2000, n. 156. 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1, del  decreto-legge
          29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.". 
              - Si riporta  l'articolo  1-ter  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge  19  luglio  1993,  n.  236.  (Interventi  urgenti  a
          sostegno dell'occupazione): 
              "Art. 1-ter. Fondo per lo sviluppo. 
              1.  Per  consentire  la  realizzazione  nelle  aree  di
          intervento  e  nelle  situazioni   individuate   ai   sensi
          dell'articolo     1     di     nuovi      programmi      di
          reindustrializzazione, di interventi per  la  creazione  di
          nuove   iniziative   produttive    e    di    riconversione
          dell'apparato  produttivo  esistente,  con  priorita'   per
          l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
          statali,  nonche'  per  promuovere  azioni  di  sviluppo  a
          livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
          dell'efficienza  complessiva  dell'area  anche   attraverso
          interventi   volti   alla   creazione   di   infrastrutture
          tecnologiche,   in   relazione    ai    connessi    effetti
          occupazionali, e' istituito presso il Ministero del  lavoro
          e della  previdenza  sociale,  un  apposito  Fondo  per  lo
          sviluppo con la dotazione finanziaria di lire  75  miliardi
          per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli
          anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione  finanziaria
          del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.". 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 28  giugno  2012,
          n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del
          lavoro in una prospettiva di crescita): 
              "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro. 
              1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
              «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
          in materia di  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e i relativi obblighi  contributivi  sono  estesi
          alle seguenti imprese: 
                a) imprese esercenti attivita' commerciali  con  piu'
          di cinquanta dipendenti; 
                b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli
          operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
                c)  imprese  di  vigilanza  con  piu'   di   quindici
          dipendenti; 
                d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal
          numero di dipendenti; 
                e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
          numero di dipendenti». 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, e' riconosciuta  un'indennita'  di  importo
          pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile  di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi
          2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  e  successive
          modificazioni,   e    alle    societa'    derivate    dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori,  e'  esteso
          l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
          dicembre 1990, n. 407. 
              4. Al fine di assicurare la definizione,  entro  l'anno
          2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme  di
          sostegno  per  i  lavoratori  dei  diversi   comparti,   le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          aventi ad oggetto la costituzione di fondi di  solidarieta'
          bilaterali per i settori non  coperti  dalla  normativa  in
          materia di integrazione  salariale,  con  la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa   per   cause   previste   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale ordinaria  o
          straordinaria. Decorso inutilmente il  termine  di  cui  al
          periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di
          sostegno   ai   lavoratori   interessati   dalla   presente
          disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014  si  provvede
          mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale
          di cui ai commi 19 e seguenti. 
              5.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, si  provvede  all'istituzione  presso  l'INPS  dei
          fondi cui al comma 4. 
              6. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  4  e  5
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del comitato amministratore di cui  al
          comma 35. 
              7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla  base
          degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
          comma 4, con riferimento  al  settore  di  attivita',  alla
          natura giuridica dei datori di lavoro  ed  alla  classe  di
          ampiezza   dei   datori   di   lavoro.    Il    superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  si  verifica   mensilmente   con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              8. I fondi di cui al comma  4  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              10. L'istituzione dei  fondi  di  cui  al  comma  4  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  non   coperti   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale in relazione
          alle imprese  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
          dipendenti.  Le   prestazioni   e   i   relativi   obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
                a) assicurare ai lavoratori  una  tutela  integrativa
          rispetto a prestazioni connesse alla perdita del  posto  di
          lavoro o a trattamenti di integrazione  salariale  previsti
          dalla normativa vigente; 
                b) prevedere assegni straordinari per il sostegno  al
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                c)  contribuire   al   finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea. 
              12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
          al comma  4  possono  essere  istituiti,  con  le  medesime
          modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
          classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali. Per  le  imprese  nei  confronti
          delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e  seguenti
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, in materia di indennita' di  mobilita',  gli
          accordi e contratti collettivi con le modalita' di  cui  al
          comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              13. Gli accordi ed  i  contratti  di  cui  al  comma  4
          possono prevedere che nel fondo di cui  al  medesimo  comma
          confluisca  anche  l'eventuale   fondo   interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito. 
              14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
          13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai  commi
          22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma  4
          nei quali siano operanti, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, consolidati sistemi di  bilateralita'
          e in considerazione delle peculiari esigenze  dei  predetti
          settori, quale quello dell'artigianato,  le  organizzazioni
          sindacali e  imprenditoriali  di  cui  al  citato  comma  4
          possono adeguare  le  fonti  normative  ed  istitutive  dei
          rispettivi    fondi    bilaterali    ovvero    dei    fondi
          interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai  commi
          da 4 a  13,  prevedendo  misure  intese  ad  assicurare  ai
          lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
          lavoro, in caso di riduzione o  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa, correlate alle caratteristiche delle  attivita'
          produttive  interessate.  Ove  a  seguito  della   predetta
          trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
          parte, di un fondo interprofessionale  in  un  unico  fondo
          bilaterale  rimangono  fermi  gli   obblighi   contributivi
          previsti dal predetto articolo 118 e le  risorse  derivanti
          da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative. 
              15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
                a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
          di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
                b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale; 
                c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo medesimo; 
                d) la possibilita'  di  far  confluire  al  fondo  di
          solidarieta'  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; 
                e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
              16. In considerazione delle  finalita'  perseguite  dai
          fondi di  cui  al  comma  14,  volti  a  realizzare  ovvero
          integrare il sistema, in chiave universalistica, di  tutela
          del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso  di
          sua cessazione, con decreto, di natura  non  regolamentare,
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le parti sociali istitutive  dei  rispettivi  fondi
          bilaterali,  sono  dettate  disposizioni  per  determinare:
          requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti
          preposti  alla  gestione  dei  fondi  medesimi;  criteri  e
          requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
          rafforzare la funzione di  controllo  sulla  loro  corretta
          gestione   e   di   monitoraggio    sull'andamento    delle
          prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
          e parametri omogenei. 
              17. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo  2,  comma  1,
          della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori  sospesi
          per crisi aziendali o occupazionali che siano  in  possesso
          dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   4,   e
          subordinatamente ad un intervento integrativo  pari  almeno
          alla misura del  20  per  cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico dei fondi bilaterali di cui al comma  14,  ovvero  a
          carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo. La durata massima  del  trattamento  non
          puo' superare novanta giornate da computare in  un  biennio
          mobile. Il trattamento e'  riconosciuto  nel  limite  delle
          risorse non superiore a 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              18. Le disposizioni di cui  al  comma  17  non  trovano
          applicazione nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da
          aziende  destinatarie  di   trattamenti   di   integrazione
          salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a  tempo
          indeterminato  con  previsione  di  sospensioni  lavorative
          programmate e di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
          verticale. 
              19. Per i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e
          classi  dimensionali   comunque   superiori   ai   quindici
          dipendenti, non  coperti  dalla  normativa  in  materia  di
          integrazione salariale, per i quali  non  siano  stipulati,
          accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui
          al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  un  fondo  di  solidarieta'
          residuale,  cui  contribuiscono  i  datori  di  lavoro  dei
          settori identificati. 
              19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano
          in relazione a settori, tipologie di  datori  di  lavoro  e
          classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al  comma
          19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo  i  datori  di
          lavoro del relativo settore non  sono  piu'  soggetti  alla
          disciplina del fondo residuale, ferma restando la  gestione
          a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I  contributi
          eventualmente gia' versati o  dovuti  in  base  al  decreto
          istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al  fondo
          residuale. Il Comitato  amministratore,  sulla  base  delle
          stime  effettuate  dalla  tecnostruttura  dell'INPS,   puo'
          proporre il mantenimento, in capo ai datori di  lavoro  del
          relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del
          presente articolo. 
              19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino
          in corso procedure finalizzate alla costituzione  di  fondi
          di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo  di
          contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui  al
          comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, fino al completamento  delle
          medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014  e
          con riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute
          le  relative  prestazioni  previste.  In  caso  di  mancata
          costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro  il
          31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche  in
          relazione alle mensilita' di sospensione. 
              20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
          contributi dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dei
          settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22,  23,
          24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31,  per
          una  durata  non  inferiore   a   un   ottavo   delle   ore
          complessivamente lavorabili  da  computare  in  un  biennio
          mobile,  in  relazione  alle   causali   di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa  in  materia  di  cassa   integrazione   guadagni
          ordinaria e straordinaria. 
              20-bis.   Allo   scopo   di   assicurare    l'immediata
          operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme  restando
          eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30
          del presente articolo, in fase di prima  applicazione,  dal
          1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del  fondo  e'
          fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la  possibilita'
          di fissare eventuali addizionali contributive a carico  dei
          datori  di  lavoro  connesse  all'utilizzo  degli  istituti
          previsti. 
              21. Alla gestione del fondo di  solidarieta'  residuale
          provvede un comitato amministratore, avente  i  compiti  di
          cui al comma 35  e  composto  da  esperti  designati  dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale, nonche' da  due  funzionari,  con  qualifica  di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  La
          partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
          alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
              22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  determinano
          le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
          datori   di   lavoro    e    lavoratori    nella    misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui al comma 28. 
              23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore  all'1,5
          per cento. 
              24. Per la prestazione straordinaria di  cui  al  comma
          32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro,
          un contributo straordinario di  importo  corrispondente  al
          fabbisogno  di   copertura   degli   assegni   straordinari
          erogabili e della contribuzione correlata. 
              25. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da
          22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia  di
          contribuzione previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di
          quelle relative agli sgravi contributivi. 
              26. I fondi istituiti ai sensi dei commi  4,  14  e  19
          hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
          prestazioni in carenza di disponibilita'. 
              27. Gli interventi a carico dei fondi di cui  ai  commi
          4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di  specifiche
          riserve finanziarie ed entro i limiti  delle  risorse  gia'
          acquisite. 
              28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e  19  hanno
          obbligo di presentazione, sin dalla loro  costituzione,  di
          bilanci di previsione a otto  anni  basati  sullo  scenario
          macroeconomico coerente con il piu'  recente  Documento  di
          economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 
              29. Sulla base del bilancio di  previsione  di  cui  al
          comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35  ha
          facolta' di proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
          delle  prestazioni   o   alla   misura   dell'aliquota   di
          contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in  corso
          d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
          delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al  fondo,
          sulla base della proposta del comitato amministratore. 
              30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio  di
          bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
          o  da  deliberare,  ovvero  di  inadempienza  del  comitato
          amministratore in relazione all'attivita' di cui  al  comma
          29, l'aliquota  contributiva  puo'  essere  modificata  con
          decreto direttoriale  dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
          mancanza di proposta del comitato amministratore.  In  ogni
          caso, in assenza dell'adeguamento contributivo  di  cui  al
          comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni  in
          eccedenza. 
              31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in  relazione
          alle causali previste dalla normativa in materia  di  cassa
          integrazione ordinaria o straordinaria, la  prestazione  di
          un   assegno   ordinario    di    importo    almeno    pari
          all'integrazione salariale, la cui durata massima  sia  non
          inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
          da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
          alle durate massime previste dall'articolo 6, commi  primo,
          terzo e quarto della legge 20 maggio 1975,  n.  164,  anche
          con riferimento ai limiti all'utilizzo in via  continuativa
          dell'istituto dell'integrazione salariale. 
              32. I fondi di cui al comma 4 possono  inoltre  erogare
          le seguenti tipologie di prestazioni: 
                a) prestazioni integrative, in termini di  importi  o
          durate, rispetto alle  prestazioni  pubbliche  previste  in
          caso  di  cessazione  dal   rapporto   di   lavoro   ovvero
          prestazioni  integrative,  in  termini   di   importo,   in
          relazione alle integrazioni salariali; 
                b) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano   i   requisiti
          previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
          successivi cinque anni; 
                c) contributi al finanziamento di programmi formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              33. Nei casi di cui al comma 31,  i  fondi  di  cui  ai
          commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la  contribuzione
          correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione  del
          lavoratore  interessato.   La   contribuzione   dovuta   e'
          computata in base a quanto previsto dall'articolo 40  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183. 
              34. La contribuzione correlata di cui al comma 33  puo'
          altresi'  essere  prevista,  dai  decreti  istitutivi,   in
          relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
          il  fondo  di  cui  al  comma  4  provvede  a  versare   la
          contribuzione correlata alla prestazione alla  gestione  di
          iscrizione del lavoratore interessato. 
              35. Alla gestione di ciascun fondo istituito  ai  sensi
          del comma 4  provvede  un  comitato  amministratore  con  i
          seguenti compiti: 
                a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
                b)  deliberare  in  ordine  alla  concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per  la  gestione  degli  istituti  previsti  dal
          regolamento; 
                c) fare proposte in materia di contributi, interventi
          e trattamenti; 
                d)   vigilare    sull'affluenza    dei    contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
                e) decidere in unica istanza sui  ricorsi  in  ordine
          alle materie di competenza; 
                f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              36. Il comitato amministratore e' composto  da  esperti
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
          collettivo, in  numero  complessivamente  non  superiore  a
          dieci,  nonche'  da  due  funzionari,  con   qualifica   di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  Ai
          componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
          indennita' o rimborso spese. 
              37. Il comitato amministratore e' nominato con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              42. La disciplina dei fondi di  solidarieta'  istituiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla  presente  legge
          con decreto non regolamentare del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti  collettivi,  da  stipulare  tra  le
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale. 
              43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma  42
          determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
          regolamento del relativo fondo. 
              44. La disciplina del fondo di cui  all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dalla  presente  legge  con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale  nel   settore   del
          trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
              45. La disciplina del fondo  di  cui  all'articolo  59,
          comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  adeguata
          alle norme previste dalla presente legge  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sulla  base  di  accordi  collettivi  e  contratti
          collettivi,   anche   intersettoriali,   stipulati    dalle
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
              46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 1-bis del decreto-legge 5  ottobre  2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004, n. 291; 
                b) articolo 2, comma  37,  della  legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 2, comma  28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662; 
                b) regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
                c). 
                d) articolo 59,  comma  6,  quarto,  quinto  e  sesto
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 475 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
                b) al comma 476 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
                c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
                «476-bis. La sospensione  di  cui  al  comma  476  si
          applica anche ai mutui: 
                  a)  oggetto   di   operazioni   di   emissione   di
          obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
          ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
                  b) erogati  per  portabilita'  tramite  surroga  ai
          sensi dell'articolo 120-quater del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   che
          costituiscono  mutui  di  nuova  erogazione  alla  data  di
          perfezionamento dell'operazione di surroga; 
                  c)  che  hanno  gia'  fruito  di  altre  misure  di
          sospensione   purche'   tali   misure    non    determinino
          complessivamente    una    sospensione    dell'ammortamento
          superiore a diciotto mesi»; 
                d) il comma 477e' sostituito dal seguente: 
                «477. La sospensione prevista dal comma 476 non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
                  a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
                  b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
                  c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione
          a copertura del rischio che si verifichino  gli  eventi  di
          cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso»; 
                e)  al  comma  478,  le  parole:  «dei  costi   delle
          procedure bancarie e degli onorari notarili  necessari  per
          la sospensione del pagamento delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
                f) il comma 479e' sostituito dal seguente: 
                «479. L'ammissione al beneficio di cui al  comma  476
          e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
                  a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,
          ad eccezione delle ipotesi di risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                  b)  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
                  c) morte o riconoscimento  di  handicap  grave,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero di invalidita'  civile  non  inferiore
          all'80 per cento». 
              49. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge.". 
              - Si riporta l'articolo 4, commi da  1  a  7-ter  della
          citata legge n. 92 del 2012: 
              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro. 
              1. Nei casi di  eccedenza  di  personale,  accordi  tra
          datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
          dipendenti  e  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative a livello aziendale possono prevedere  che,
          al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
          il  datore  di  lavoro  si  impegni  a   corrispondere   ai
          lavoratori una prestazione di importo pari  al  trattamento
          di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
          a  corrispondere  all'INPS   la   contribuzione   fino   al
          raggiungimento dei requisiti minimi per  il  pensionamento.
          La  stessa  prestazione  puo'  essere  oggetto  di  accordi
          sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero  nell'ambito  di
          processi di riduzione di personale dirigente  conclusi  con
          accordo firmato da  associazione  sindacale  stipulante  il
          contratto collettivo di lavoro della categoria. 
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 
              3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. 
              4. L'accordo di cui  al  comma  1  diviene  efficace  a
          seguito della validazione da parte dell'INPS, che  effettua
          l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
          al lavoratore ed al datore di lavoro. 
              5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di  cui  al
          comma  1  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  a  versare
          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per
          la contribuzione figurativa. In ogni caso, in  assenza  del
          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  e'
          tenuto a non erogare le prestazioni. 
              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a
          notificare un  avviso  di  pagamento;  decorsi  centottanta
          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS
          procede alla escussione della fideiussione. 
              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte
          dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento  delle
          pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
          della relativa contribuzione figurativa. 
              7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni
          spetterebbero    a    carico    di    forme     sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro
          procede  al  recupero   delle   somme   pagate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n.  223  del  1991,
          relativamente   ai   lavoratori    interessati,    mediante
          conguaglio con i contributi dovuti  all'INPS  e  non  trova
          comunque  applicazione  l'articolo  2,  comma   31,   della
          presente legge. Resta  inoltre  ferma  la  possibilita'  di
          effettuare  nuove  assunzioni  anche   presso   le   unita'
          produttive  interessate  dai  licenziamenti  in  deroga  al
          diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
          legge n. 223 del 1991.". 
              - Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, S.O. 
              - Il testo del decreto-legge 30 ottobre  1984  n.  726,
          convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre  1984,
          n. 863 (Misure urgenti  a  sostegno  e  ad  incremento  dei
          livelli  occupazionali)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 30 ottobre 1984, n. 299. 
              - Si riporta l'articolo  5,  commi  5  e  seguenti  del
          citato decreto-legge n. 148 del 1993: 
              "Art. 5. Contratti di solidarieta'. 
              (Omissis). 
              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  o  al
          fine  di  evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. 
              6. Ai fini  di  cui  al  comma  5,  l'impresa  presenta
          istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale  competenti
          a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991,  n.
          223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  entro  quarantacinque
          giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   qualora
          l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore  e
          comunque fermi restando i trattamenti in essere. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
          a  tutte  le  imprese  alberghiere,  nonche'  alle  aziende
          termali  pubbliche  e  private  operanti  nelle   localita'
          termali  che  presentano  gravi  crisi  occupazionali.   Il
          Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  e  sentite  le   organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative,  forma   l'elenco
          delle  localita'  termali  cui  si  applicano  le  suddette
          disposizioni. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori. 
              9.  Fino  al  31  dicembre  1995,   il   requisito   di
          ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L.  23
          luglio  1991,  n.  223,  e'  ridotto  a  dodici   mesi.   I
          trattamenti   relativi   ai   dipendenti   delle    imprese
          beneficiarie dell'intervento straordinario di  integrazione
          salariale da  meno  di  ventiquattro  mesi  possono  essere
          autorizzati nei limiti del complessivo importo di  lire  95
          miliardi   con   riferimento    all'intero    periodo    di
          anticipazione. 
              10. Nel contratto di solidarieta'  vengono  determinate
          anche le  modalita'  attraverso  le  quali  l'impresa,  per
          soddisfare temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro,  puo'
          modificare  in  aumento,  nei  limiti  del  normale  orario
          contrattuale, l'orario  ridotto  determinato  dal  medesimo
          contratto. 
              11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ove   le   parti   non   provvedano   a
          disciplinare  la  materia  di  cui  al   comma   10,   puo'
          provvedervi, su richiesta dell'impresa,  l'ispettorato  del
          lavoro territorialmente competente. 
              12. Il maggior lavoro prestato ai sensi  del  comma  10
          comporta una corrispondente riduzione  del  trattamento  di
          integrazione salariale ovvero del contributo  previsto  dal
          comma 5. 
              13. Alle finalita' del presente  articolo  si  provvede
          nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
          nell'ambito del Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7.  Le
          modalita'   di   rimborso   alle   gestioni   previdenziali
          interessate sono definite con i decreti di cui all'art.  1,
          comma 5.".