Art. 8 
 
 
  Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  le  politiche   previdenziali   e
assicurative si articola in sette uffici di livello dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
  a) attivita' di vigilanza, indirizzo  e  coordinamento  sugli  enti
pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati; 
  b)  svolge  attivita'  di  vigilanza  giuridico-amministrativa   ed
economico-finanziaria  sugli  enti   previdenziali   e   assicurativi
pubblici; 
  c) verifica i piani di  impiego  delle  disponibilita'  finanziarie
degli enti di previdenza obbligatoria, finalizzata  al  rispetto  dei
saldi strutturali di finanza pubblica; 
  d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con  attivita'
plurime, nei settori economici di riferimento in INPS; 
  e) cura i  profili  applicativi  delle  agevolazioni  contributive,
delle c.d. prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni; 
  f) gestisce i trasferimenti delle  risorse  finanziarie  agli  enti
previdenziali e assicurativi pubblici; 
  g) vigila sull'attuazione delle  disposizioni  relative  ai  regimi
previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto
sul complessivo sistema di sicurezza sociale; 
  h)  cura  le  procedure  di  nomina   degli   organi   degli   enti
previdenziali e  assicurativi  pubblici,  degli  enti  di  previdenza
obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel
rispetto della  normativa  vigente,  i  provvedimenti  amministrativi
surrogatori; 
  i) coordina, analizza e  verifica  l'applicazione  della  normativa
previdenziale  inerente  l'assicurazione  generale  obbligatoria,  le
forme assicurative e le diverse  gestioni  pensionistiche  costituite
presso l'INPS; 
  j)  svolge,  in  collaborazione  con  la  COVIP,  compiti  di  Alta
vigilanza e di indirizzo  sulle  forme  pensionistiche  complementari
nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero,  provvede,  allo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; 
  k) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, attivita' di: 
  1) vigilanza, indirizzo e coordinamento  per  l'applicazione  della
normativa previdenziale e assistenziale; 
  2)  vigilanza  giuridico-amministrativa  ed  economico-finanziaria,
d'intesa con la COVIP; 
  3)  esame  e  verifica  dei  relativi  piani   di   impiego   delle
disponibilita' finanziarie; approvazione delle relative delibere; 
  4)  esame  degli  statuti   e   dei   regolamenti:   previdenziali,
assistenziali, elettorali,  di  amministrazione  e  di  contabilita';
approvazione delle relative delibere; 
  5) analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita'
delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; 
  6)  controllo  sull'attivita'   di   investimento   delle   risorse
finanziarie e sulla composizione del  patrimonio,  in  collaborazione
con la COVIP; 
  l)  vigila  sull'attuazione  delle  disposizioni  in   materia   di
assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni
domestici; 
  m) vigila sull'ordinamento e sulla  gestione  finanziario-contabile
degli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
  n) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di  sicurezza
sociale  per  i  lavoratori  italiani  all'estero  ed  i   lavoratori
stranieri in Italia; 
  o) cura, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.