Art. 8 Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di vigilanza, indirizzo e coordinamento sugli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati; b) svolge attivita' di vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici; c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in INPS; e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle c.d. prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni; f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici; g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale; h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori; i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'INPS; j) svolge, in collaborazione con la COVIP, compiti di Alta vigilanza e di indirizzo sulle forme pensionistiche complementari nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; k) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, attivita' di: 1) vigilanza, indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; 2) vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; 3) esame e verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilita' finanziarie; approvazione delle relative delibere; 4) esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita'; approvazione delle relative delibere; 5) analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; 6) controllo sull'attivita' di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; l) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni domestici; m) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale; n) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero ed i lavoratori stranieri in Italia; o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.