Art. 9 
 
 
Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e
                            la formazione 
 
  1. La Direzione generale per le politiche attive, i servizi per  il
lavoro e la formazione  si  articola  in  cinque  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
  a) coordina le attivita' degli organismi territoriali in materia di
servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro; 
  b) indirizza, promuove e coordina i servizi per il lavoro  pubblico
e privato  al  fine  di  migliorare  le  politiche  per  lo  sviluppo
dell'occupazione; 
  c) cura le attivita' dirette a favorire l'incontro  tra  domanda  e
offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarieta'  e  in
collaborazione con gli altri paesi membri dell'Unione Europea  e,  in
quest'ambito, costituisce l'Ufficio di coordinamento nazionale Eures; 
  d) espleta le attivita'  di  propria  competenza  per  l'attuazione
della c.d. "Garanzia Giovani"; 
  e) cura la tenuta dell'albo delle agenzie per il lavoro; 
  f) svolge attivita' di monitoraggio sulla qualita' dei servizi  per
il lavoro e  delle  politiche  attive  e  sul  rispetto  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  definite  ai  sensi  della  normativa
vigente in materia; 
  g) svolge le attivita' connesse alla valutazione dell'efficacia  ed
efficienza delle azioni  realizzate  in  attuazione  delle  politiche
attive del lavoro; 
  h) svolge attivita' di indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
collocamento  ordinario  e   speciale,   compreso   il   collocamento
marittimo; 
  i) indirizza, promuove e coordina le attivita'  di  competenza  del
Ministero in materia di formazione, con particolare riferimento  alle
attivita' collegate al Fondo sociale europeo; 
  j) elabora le politiche formative  e  i  piani  di  orientamento  e
rafforzamento dell'occupabilita'; 
  k)  vigila  e  controlla   gli   enti   nazionali   di   formazione
professionale; 
  l) attua la disciplina in materia  di  formazione  professionale  e
gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21  dicembre  1978,
n. 845 e successive modificazioni; 
  m)   promuove   e    coordina,    per    quanto    di    competenza
dell'Amministrazione, le politiche di  orientamento  e  formazione  e
gestione delle azioni  rivolte  all'integrazione  dei  sistemi  della
formazione, della scuola e del lavoro; 
  n) svolge attivita' autorizzativa, di vigilanza e  di  monitoraggio
sui fondi  interprofessionali  per  la  formazione  continua  di  cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  o) svolge attivita' di coordinamento in materia di aiuti  di  Stato
alla formazione; 
  p) svolge le attivita' connesse all'attuazione della  normativa  in
tema  di  libera  circolazione  dei   lavoratori,   con   particolare
riferimento alla mobilita' e al distacco; 
  q) cura il riconoscimento delle qualifiche professionali  ai  sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  e  articolo  40  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
  r) cura, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo della legge  21  dicembre  1978,  n.  845  e
          successive  modificazioni  (Legge-quadro  in   materia   di
          formazione  professionale)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 1978, n. 362. 
              - Si riporta l'articolo 118  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato): 
              "Art.  118.  Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
                a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
                b) per il  restante  25  per  cento  accantonati  per
          essere  destinati  ai   fondi,   a   seguito   della   loro
          istituzione. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati  i  termini
          ed i criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli stessi. La presente disposizione si applica anche  ai
          programmi o alle attivita' di assistenza tecnica  in  corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.". 
              - Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
          206 (Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 40 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394: 
              "Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro. 
              1. Il nullaosta al lavoro  per  gli  stranieri  di  cui
          all'articolo 27, commi 1  e  2,  del  testo  unico,  quando
          richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i  lavoratori
          di cui alle lettere d) e r-bis) del comma  1  del  medesimo
          articolo,   senza   il   preventivo   espletamento    degli
          adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4,  del  testo
          unico. Si osservano  le  modalita'  previste  dall'articolo
          30-bis, commi 2  e  3,  e  quelle  ulteriori  previste  dal
          presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato  al
          di fuori delle  quote  stabilite  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, del testo unico. 
              2.  Salvo  diversa   disposizione   di   legge   o   di
          regolamento,  il  nullaosta  al  lavoro  non  puo'   essere
          concesso per un periodo superiore a quello del rapporto  di
          lavoro a tempo determinato e,  comunque,  a  due  anni;  la
          proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non
          puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti
          di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e  21  il
          nullaosta al lavoro viene concesso a  tempo  indeterminato.
          La  validita'  del  nullaosta  deve  essere   espressamente
          indicata nel provvedimento. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera  a),  12,
          14,  16  e  19  del  presente  articolo  e  dal   comma   2
          dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
          rilasciato  dallo  Sportello  unico.  Ai  fini  del   visto
          d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,  il
          nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni
          dalla data del rilascio, osservate  le  disposizioni  degli
          articoli 31, commi  1,  limitatamente  alla  richiesta  del
          parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. 
              4. Fatti salvi, per gli stranieri di  cui  all'articolo
          27, comma 1, lettera f), del testo unico,  i  piu'  elevati
          limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera
          c), del medesimo testo unico,  il  visto  d'ingresso  e  il
          permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al  presente
          articolo  sono  rilasciati  per  il  tempo   indicato   nel
          nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto,  per  il
          tempo   strettamente   corrispondente   alle    documentate
          necessita'. 
              5. Per i lavoratori di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera a), del testo unico,  il  nullaosta  al  lavoro  si
          riferisce ai  dirigenti  o  al  personale  in  possesso  di
          conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
          nazionale di lavoro  applicato  all'azienda  distaccataria,
          qualificano  l'attivita'  come   altamente   specialistica,
          occupati  da  almeno  sei  mesi  nell'ambito  dello  stesso
          settore prima della data del trasferimento temporaneo,  nel
          rispetto  degli  impegni   derivanti   dall'Accordo   GATS,
          ratificato e reso esecutivo  in  Italia  con  la  legge  29
          dicembre 1994, n.  747.  Il  trasferimento  temporaneo,  di
          durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita
          e predeterminata nel tempo, non puo' superare,  incluse  le
          eventuali proroghe, la durata complessiva di  cinque  anni.
          Al  termine  del  trasferimento  temporaneo  e'   possibile
          l'assunzione a tempo  determinato  o  indeterminato  presso
          l'azienda distaccataria. 
              6. Per il personale di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
          subordinato alla richiesta  di  assunzione  anche  a  tempo
          indeterminato   dell'universita'   o    dell'istituto    di
          istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati,  che
          attesti il possesso dei requisiti  professionali  necessari
          per l'espletamento delle relative attivita'. 
              7. Per il personale di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera d), del  testo  unico,  la  richiesta  deve  essere
          presentata o  direttamente  dall'interessato,  corredandola
          del contratto relativo alla  prestazione  professionale  da
          svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso  di
          assunzione in qualita' di lavoratore  subordinato,  nonche'
          del  titolo  di  studio  o   attestato   professionale   di
          traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
          rilasciati, rispettivamente, da una  scuola  statale  o  da
          ente  pubblico  o  altro  istituto  paritario,  secondo  la
          legislazione vigente nello Stato del rilascio,  debitamente
          vistati, previa verifica della  legittimazione  dell'organo
          straniero al rilascio  dei  predetti  documenti,  da  parte
          delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti. 
              8. Per i lavoratori di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera e), del  testo  unico,  deve  essere  acquisito  il
          contratto  di  lavoro  autenticato   dalla   rappresentanza
          diplomatica o consolare. Il nullaosta al  lavoro  non  puo'
          essere rilasciato a favore dei collaboratori  familiari  di
          cittadini stranieri. 
              9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo
          unico, si  riferisce  agli  stranieri  che,  per  finalita'
          formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro
          Paese: 
                a) attivita' nell'ambito di un rapporto di  tirocinio
          funzionale al completamento di un  percorso  di  formazione
          professionale, ovvero 
                b)  attivita'  di  addestramento  sulla  base  di  un
          provvedimento di trasferimento  temporaneo  o  di  distacco
          assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono. 
              10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9
          non e' richiesto il nullaosta  al  lavoro  e  il  visto  di
          ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato
          su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti  del  contingente
          annuo  determinato  ai  sensi  del  comma  6  dell'articolo
          44-bis.  Alla  richiesta  deve  essere  unito  il  progetto
          formativo,  redatto  ai   sensi   delle   norme   attuative
          dell'articolo 18  della  legge  24  giugno  1997,  n.  196,
          vistato dalla regione. Per le attivita' di cui al comma  9,
          lettera b), il nullaosta al lavoro viene  rilasciato  dallo
          Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la
          quale  si  svolgera'  l'attivita'  lavorativa  a  finalita'
          formativa. Alla richiesta deve essere allegato un  progetto
          formativo,  contenente  anche  indicazione   della   durata
          dell'addestramento, approvato dalla regione. 
              11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma  1,
          lettera g), del testo unico, il nullaosta  al  lavoro  puo'
          essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana
          o straniera, operante nel territorio italiano, con  proprie
          sedi,  rappresentanze  o  filiali,   e   puo'   riguardare,
          soltanto, prestazioni qualificate  di  lavoro  subordinato,
          intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere
          o servizi  particolari,  per  i  quali  occorre  esperienza
          specifica  nel  contesto  complessivo  dell'opera   o   del
          servizio stesso, per  un  numero  limitato  di  lavoratori.
          L'impresa  estera  deve  garantire  lo  stesso  trattamento
          minimo retributivo del contratto  collettivo  nazionale  di
          categoria applicato ai  lavoratori  italiani  o  comunitari
          nonche'  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali previsti dall'ordinamento italiano. 
              12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico,  dipendenti  da   societa'
          straniere appaltatrici dell'armatore  chiamati  all'imbarco
          su navi italiane da crociera per lo svolgimento di  servizi
          complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre
          1986, n. 856, si osservano le  specifiche  disposizioni  di
          legge che disciplinano  la  materia  e  non  e'  necessaria
          l'autorizzazione al lavoro.  I  relativi  visti  d'ingresso
          sono  rilasciati  dalle   rappresentanze   diplomatiche   o
          consolari  entro  termini  abbreviati   e   con   procedure
          semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo
          5, comma 3. Essi consentono la  permanenza  a  bordo  della
          nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali
          o staziona in un porto nazionale. In  caso  di  sbarco,  si
          osservano le disposizioni in vigore  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno. Restano  ferme  le  disposizioni  in
          vigore per il rilascio dei visti di transito. 
              13. Nell'ambito di  quanto  previsto  all'articolo  27,
          comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego
          in Italia di gruppi  di  lavoratori  alle  dipendenze,  con
          regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro,  persone
          fisiche o giuridiche, residenti o aventi  sede  all'estero,
          per  la  realizzazione  di  opere  determinate  o  per   la
          prestazione di servizi  oggetto  di  contratti  di  appalto
          stipulati con persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane  o
          straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi
          il   nullaosta   al   lavoro   da   richiedersi   a    cura
          dell'appaltante, il  visto  d'ingresso  e  il  permesso  di
          soggiorno  sono  rilasciati  per  il   tempo   strettamente
          necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
          del servizio, previa comunicazione, da parte del datore  di
          lavoro, agli  organismi  provinciali  delle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative nel settore interessato.  L'impresa  estera
          deve  garantire  ai  propri  dipendenti  in  trasferta  sul
          territorio   italiano   lo   stesso   trattamento    minimo
          retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
          applicato ai lavoratori italiani o comunitari,  nonche'  il
          versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 
              14.  Per  i  lavoratori   dello   spettacolo   di   cui
          all'articolo 27, comma 1, lettere l),  m),  n)  e  o),  del
          testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice
          fiscale,  e'  rilasciato  dalla  Direzione   generale   per
          l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di
          Roma  e  dall'Ufficio  speciale  per  il  collocamento  dei
          lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo,  per
          un periodo iniziale non  superiore  a  dodici  mesi,  salvo
          proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo'  essere
          concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto  per
          consentire la chiusura dello spettacolo  ed  esclusivamente
          per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il  medesimo
          datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e'  comunicato,
          anche  per  via  telematica,  allo  Sportello  unico  della
          provincia ove ha  sede  legale  l'impresa,  ai  fini  della
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro. 
              15. I visti d'ingresso per gli  artisti  stranieri  che
          effettuano prestazioni di lavoro autonomo di  breve  durata
          e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati  al  di
          fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
          unico, con il  vincolo  che  gli  artisti  interessati  non
          possano svolgere attivita' per un produttore o  committente
          di spettacolo diverso da quello per il quale  il  visto  e'
          stato rilasciato. 
              16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo  27,
          comma 1, lettera p), e comma 5-bis,  del  testo  unico,  il
          nullaosta  al  lavoro  e'  sostituito  dalla  dichiarazione
          nominativa  di  assenso  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI),  comprensiva  del  codice  fiscale,  sulla
          richiesta, a  titolo  professionistico  o  dilettantistico,
          della societa'  destinataria  delle  prestazioni  sportive,
          osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
          La dichiarazione nominativa di assenso e'  richiesta  anche
          quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso
          di  lavoro   subordinato,   la   dichiarazione   nominativa
          d'assenso e' comunicata, anche  per  via  telematica,  allo
          Sportello unico della provincia ove  ha  sede  la  societa'
          destinataria delle  prestazioni  sportive,  ai  fini  della
          stipula  del  contratto  di  soggiorno   per   lavoro.   La
          dichiarazione  nominativa  di  assenso  e  il  permesso  di
          soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati
          anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi
          stranieri tra societa' sportive nell'ambito della  medesima
          federazione. 
              17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi  di  cui
          al comma 16, sono  considerati  al  di  fuori  delle  quote
          stabilite con il decreto di cui all'articolo  3,  comma  4,
          del testo unico. Al  fine  dell'applicazione  dell'articolo
          27, comma 5-bis, del testo unico,  le  aliquote  d'ingresso
          stabilite  per  gli  sportivi  stranieri  ricomprendono  le
          prestazioni di lavoro subordinato e di  lavoro  autonomo  e
          sono determinate sulla base dei calendari e delle  stagioni
          sportive federali e non si applicano agli allenatori ed  ai
          preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso  di
          soggiorno rilasciato per motivi  di  lavoro  o  per  motivi
          familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle
          quote fissate dall'articolo  27,  comma  5-bis,  del  testo
          unico. 
              18. Nell'ipotesi in cui  la  dichiarazione  di  assenso
          rilasciata dal CONI riguardi un cittadino  extracomunitario
          minore, la  richiesta  della  predetta  dichiarazione  deve
          essere  corredata  dall'autorizzazione   rilasciata   dalla
          Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto
          1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata  dalla
          federazione  sportiva  nazionale  di   appartenenza   della
          societa' destinataria della prestazione sportiva. 
              19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27,  comma  1,
          lettera q), del testo unico, e  per  quelli  occupati  alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede  in  Italia,  il
          nullaosta al lavoro non e' richiesto. 
              20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,
          lettera r), del testo unico,  il  nullaosta  al  lavoro  e'
          rilasciato  nell'ambito,  anche  numerico,  degli   accordi
          internazionali in vigore, per un periodo non  superiore  ad
          un anno, salvo diversa indicazione degli accordi  medesimi.
          Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori  di
          programmi di scambio di giovani o di mobilita' di  giovani,
          il nullaosta al lavoro non puo' avere  durata  superiore  a
          tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia  con
          un  visto  per  vacanze-lavoro,  nel  quadro   di   accordi
          internazionali in vigore  per  l'Italia,  il  nullaosta  al
          lavoro  puo'  essere  rilasciato  dallo   Sportello   unico
          successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio
          dello Stato, a richiesta  del  datore  di  lavoro,  per  un
          periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu'
          di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. 
              21. Le disposizioni di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettera r-bis), del testo unico, riguardano  esclusivamente
          gli infermieri dotati dello specifico  titolo  riconosciuto
          dal Ministero della salute.  Le  strutture  sanitarie,  sia
          pubbliche  che  private,  sono  legittimate  all'assunzione
          degli infermieri,  anche  a  tempo  indeterminato,  tramite
          specifica  procedura.  Le  societa'  di  lavoro  interinale
          possono richiedere il nullaosta per  l'assunzione  di  tale
          personale previa acquisizione  della  copia  del  contratto
          stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
          cooperative  sono  legittimate  alla  presentazione   della
          richiesta di  nullaosta,  qualora  gestiscano  direttamente
          l'intera struttura sanitaria o un  reparto  o  un  servizio
          della medesima. 
              22. Gli stranieri di  cui  all'articolo  27,  comma  1,
          lettere a), b), c)  e  d),  del  testo  unico  possono  far
          ingresso in Italia  anche  per  effettuare  prestazioni  di
          lavoro  autonomo.  I  corrispondenti  ingressi  per  lavoro
          autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto
          di cui all'articolo 3, comma 4, del testo  unico.  In  tali
          casi, lo schema  di  contratto  d'opera  professionale  e',
          preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale  del
          lavoro del luogo di prevista esecuzione del  contratto,  la
          quale,  accertato   che,   effettivamente,   il   programma
          negoziale non configura un rapporto di lavoro  subordinato,
          rilascia    la    corrispondente    certificazione.    Tale
          certificazione, da accludere alla  relativa  richiesta,  e'
          necessaria ai fini della concessione del visto  per  lavoro
          autonomo, in applicazione della presente disposizione. 
              23. Il nullaosta al lavoro e il permesso  di  soggiorno
          di cui  al  presente  articolo  possono  essere  rinnovati,
          tranne nei casi di cui all'articolo 27,  comma  1,  lettera
          n), del testo unico, in costanza dello stesso  rapporto  di
          lavoro,  salvo  quanto  previsto  dal  comma   16,   previa
          presentazione,   da   parte    del    richiedente,    della
          certificazione   comprovante   il   regolare   assolvimento
          dell'obbligo  contributivo.  In  caso  di  cessazione   del
          rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato
          per un nuovo  rapporto  di  lavoro.  I  lavoratori  di  cui
          all'articolo 27, comma 1, lettere  d),  e)  e  r-bis),  del
          testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di  lavoro
          a condizione che la qualifica di  assunzione  coincida  con
          quella per cui e' stato rilasciato l'originario  nullaosta.
          Si applicano nei loro confronti l'articolo  22,  comma  11,
          del testo unico e gli articoli 36-bis  e  37  del  presente
          regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
          presente articolo  non  possono  essere  convertiti,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.".