Art. 3 
 
 
                         Comitato nazionale 
 
  1. Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  e'  composto  da  diciannove
membri, di comprovata e documentata  esperienza  tecnico-economica  o
giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e  designati
rispettivamente: 
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di
vicepresidente; 
    c) uno dal Ministro della salute; 
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    f) uno dal Ministro dell'interno; 
    g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio; 
    i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali  maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate; 
    l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori; 
    m) due dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i  gestori  dei
rifiuti; 
    n) uno dalle organizzazioni  che  rappresentano  le  imprese  che
effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e di  bonifica  dei  beni
contenenti amianto. 
  2. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le  modalita'  di
cui al comma 1, un supplente. 
  3. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne
vengono fissati composizione e competenze. 
  4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali
designazioni, purche' sia  stata  nominata  la  meta'  piu'  uno  dei
componenti effettivi. 
  5. Il  Presidente  del  Comitato  nazionale  ha  la  rappresentanza
dell'Albo,  convoca  le  sedute  in  sede  istruttoria  e   in   sede
deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con  modalita'  definite
dallo stesso Comitato nazionale. 
  6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di
funzionamento  gravano  sulle  entrate  derivanti  dai   diritti   di
segreteria e dai diritti annuali  di  iscrizione,  sono  affidate  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
le esercita attraverso  la  Direzione  generale  per  la  tutela  del
territorio e delle risorse idriche. 
  7. Ai fini di cui al comma  6  il  Ministero  stipula,  tramite  la
Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana
delle camere di commercio  finalizzata  a  disciplinare  gli  aspetti
economico - organizzativi dell'attivita'. 
  8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto  tra  i  funzionari
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e' nominato dalla Direzione generale per la tutela del  territorio  e
delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha
la  responsabilita'  del  corretto  funzionamento  della  segreteria,
istruisce  i  provvedimenti  da  sottoporre  all'esame  del  Comitato
nazionale, ne cura l'attuazione e  coordina  l'attivita'  avvalendosi
delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.