Art. 3 Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale dell'Albo e' composto da diciannove membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio; i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate; l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori; m) due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti; n) uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto. 2. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le modalita' di cui al comma 1, un supplente. 3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. 4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti effettivi. 5. Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza dell'Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con modalita' definite dallo stesso Comitato nazionale. 6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. 7. Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti economico - organizzativi dell'attivita'. 8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha la responsabilita' del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato nazionale, ne cura l'attuazione e coordina l'attivita' avvalendosi delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.