Art. 4 
 
 
                   Sezioni regionali e provinciali 
 
  1. Ogni sezione regionale e provinciale e'  istituita  con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ed e' cosi' composta: 
    a) dal presidente della camera di commercio o da  un  membro  del
consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
presidente; 
    b) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia ambientale designato dalla giunta regionale  o  dalla  giunta
provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente; 
    c) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia ambientale designato dall'unione regionale delle  province  o
dalla giunta provinciale della provincia autonoma; 
    d)  da  un  esperto  di  comprovata  esperienza   nella   materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in  servizio
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  e  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale. 
  2. Qualora i componenti di cui al comma  1  non  vengano  designati
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche  in
assenza di tali designazioni, purche' sia  stata  nominata  la  meta'
piu' uno dei componenti. 
  3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e  provinciali
sono costituite in ufficio e affidate alle camere  di  commercio  dei
capoluoghi di regione o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  4. Le funzioni di  segretario  sono  esercitate  da  un  dipendente
camerale, nominato con delibera della giunta camerale su  indicazione
del Segretario generale. 
  5. Il segretario della sezione e'  preposto  all'ufficio  e  ha  la
responsabilita'  del  suo   corretto   funzionamento,   istruisce   i
provvedimenti della sezione, ne  cura  l'attuazione  e  organizza  le
attivita' della sezione in base alle direttive del presidente.