Art. 6 
 
 
                Attribuzioni delle Sezioni regionali 
                            e provinciali 
 
  1.  Le  Sezioni  regionali  e   provinciali   hanno   le   seguenti
attribuzioni: 
    a)  ricevono  e  istruiscono  le  istanze  e   le   comunicazioni
presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti; 
    b) accettano le garanzie finanziarie  richieste  per  l'esercizio
dell'attivita', ove previste; 
    c)  adottano  i  provvedimenti  di  sospensione,  di  revoca,  di
decadenza e di annullamento dell'iscrizione; 
    d) effettuano attivita' informative e formative  per  i  soggetti
iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato  nazionale
e sotto la sua supervisione; 
    e) redigono  ed  inviano  al  Comitato  nazionale  una  relazione
annuale sull'attivita' svolta; 
    f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via  telematica,
i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonche'  i  provvedimenti  di
sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione
dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo; 
    g) rilasciano con  modalita'  telematica  o,  su  richiesta,  con
modalita' cartacea i provvedimenti deliberati; 
    h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative
ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle  camere
di commercio; 
    i) verificano,  anche  attraverso  gli  organi  di  controllo,  e
indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22,
la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo; 
    l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui  all'articolo  13
in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
  2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle  direttive
del Comitato nazionale.