Art. 7 Funzionamento degli organi dell'Albo 1. I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato nazionale, nonche' i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale nei seguenti casi: a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu' di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare; b) assenza del componente effettivo ad almeno la meta' delle riunioni nel corso dell'anno solare; c) assenza del componente supplente a piu' di due riunioni del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare. 3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse nei seguenti casi: a) assenza ingiustificata del componente a piu' di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare; b) assenza del componente ad almeno la meta' delle riunioni nel corso dell'anno solare. 4. Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la meta' piu' uno dei componenti nominati, sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche' dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti e del segretario del Comitato nazionale, nonche' dei componenti e del segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 212, comma 17 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - (Omissis). 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art. 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».