Art. 7 
 
 
                Funzionamento degli organi dell'Albo 
 
  1. I componenti effettivi e i  componenti  supplenti  del  Comitato
nazionale, nonche' i componenti delle Sezioni regionali e provinciali
durano in carica cinque anni. 
  2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  la  revoca  dall'incarico  dei
componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato  nazionale
nei seguenti casi: 
    a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu' di  tre
riunioni consecutive nel corso dell'anno solare; 
    b) assenza del componente effettivo  ad  almeno  la  meta'  delle
riunioni nel corso dell'anno solare; 
    c) assenza del componente supplente a piu' di  due  riunioni  del
Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare. 
  3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e
provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei  componenti  delle
Sezioni stesse nei seguenti casi: 
    a) assenza ingiustificata del componente a piu' di  tre  riunioni
consecutive nel corso dell'anno solare; 
    b) assenza del componente ad almeno la meta' delle  riunioni  nel
corso dell'anno solare. 
  4.  Le  deliberazioni  del  Comitato  nazionale  e  delle   Sezioni
regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la  meta'
piu' uno dei componenti nominati, sono  adottate  a  maggioranza  dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del  Comitato
nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche'
dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente  con  le
entrate derivanti dai diritti di segreteria  e  dai  diritti  annuali
d'iscrizione, ai sensi  dell'articolo  212,  comma  17,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti
e del segretario del Comitato nazionale, nonche' dei componenti e del
segretario delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  212,  comma  17  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   -
          (Omissis). 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art.
          7, comma 7,  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29
          dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,  capitolo  2592,
          art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per  essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, al Capitolo 7082 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.».