IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e  turbativa
dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche'
di  reati  finalizzati  ad  alterare  i  risultati   delle   medesime
manifestazioni rende necessario,  anche  in  vista  dell'avvio  della
prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati
a  rafforzare  la  prevenzione  di  tali  fatti  e  a  inasprire   il
trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di adottare misure  urgenti  per
fare fronte alle crescenti esigenze, determinate  anche  dalle  crisi
internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse
agli  interventi  di  assistenza   ai   richiedenti   la   protezione
internazionale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  al
Ministero  dell'interno  la  disponibilita'  di  risorse  finanziarie
indispensabili per salvaguardare le capacita' operative della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  attraverso  un
ammodernamento delle relative dotazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Misure per il contrasto della frode 
                      in competizioni sportive 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese
ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve
entita' si applica la sola pena della multa.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei  anni  e  con  la
multa da euro 1.000 a euro 4.000.»; 
    b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi  1  e  2  sono
puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da
euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  i
fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della  reclusione  e'  aumentata
fino alla meta'  e  si  applica  la  multa  da  euro  10.000  a  euro
100.000.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.