Art. 2 
 
 
Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
                       manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 6 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «e  all'articolo  6-ter
della presente legge,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  per  il
reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di  comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI,
capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui  all'articolo
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»; 
      2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il divieto  di
cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto  nei  confronti
di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto,  anche
all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla
partecipazione attiva ad  episodi  di  violenza,  di  minaccia  o  di
intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza  pubblica  o  a
creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze  di
cui al primo periodo.»; 
    b) al comma 5, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non  puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che  ne  assumono
la direzione. Nei  confronti  della  persona  gia'  destinataria  del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»; 
    c) dopo il comma 8, e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  Decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del  divieto  di  cui  al  comma  1,
l'interessato puo' chiedere la  cessazione  degli  ulteriori  effetti
pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto.  La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel
caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti,  al
questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e'  concessa  se
il soggetto ha dato prova costante ed effettiva  di  buona  condotta,
anche in occasione di manifestazioni sportive.».