IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile, nonche' misure  urgenti  per  la  tutela  del  credito  e  la
semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata; 
  Considerata la finalita' di assicurare una  maggiore  funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti
misure; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi
                      all'autorita' giudiziaria 
 
  1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d'appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non
e' stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta,
possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice
di procedura civile. 
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al
comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute,
dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio
dell'ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la
corte di appello per la nomina del collegio  arbitrale.  Gli  arbitri
sono individuati, concordemente dalle  parti  o  dal  presidente  del
Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno  tre  anni
all'albo dell'ordine  circondariale  che  non  hanno  avuto  condanne
disciplinari  definitive  e  che,  prima   della   trasmissione   del
fascicolo,  hanno  reso  una  dichiarazione  di   disponibilita'   al
Consiglio stesso. 
  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. 
  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in  grado
d'appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la
pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall'accettazione  della
nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il
processo e' riassunto il lodo non puo' essere  piu'  pronunciato.  Se
nessuna  delle  parti  procede  alla  riassunzione  nel  termine,  il
procedimento si estingue e si applica l'articolo 338  del  codice  di
procedura civile. Quando, a norma dell'articolo  830  del  codice  di
procedura  civile,  e'  stata  dichiarata  la   nullita'   del   lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo
periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'. 
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare
del Ministro della giustizia possono essere stabilite  riduzioni  dei
parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi  casi  non
si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo,  del  codice
di procedura civile.