Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione) 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 174, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 4-ter. Il bando di gara, puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.". 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174". 4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: "ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto" e' soppresso.