Art. 10 Direzione generale degli affari generali e del personale 1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; b) trattamento giuridico ed economico del personale; c) gestione della posizione giuridica e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero; d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali; e) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunita' nella gestione del personale; f) gestione del contenzioso in materia di personale; g) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici; h) programmazione e rendicontazione delle spese strumentali all'attivita' del Ministero affidate alla gestione unificata, anche ai fini della riconciliazione con i dati di contabilita' economica ed il supporto alla predisposizione del budget economico del Ministero; i) acquisizione di beni e servizi nonche' gestione unificata delle spese di carattere strumentale, ad eccezione delle spese per l'informatica di servizio ed i sistemi informativi; l) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario; m) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; n) supporto giuridico agli altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero per lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti; o) relazioni sindacali; p) sistemi di valutazione del personale ed attivita' di controllo di gestione, anche con funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed all'Organismo indipendente di valutazione della performance, per l'elaborazione di dati economici e finanziari per la programmazione, rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio; q) protezione dei dati personali; r) adempimenti in materia di trasparenza.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.