Art. 10 
 
 
      Direzione generale degli affari generali e del personale 
 
  1. La Direzione generale degli  affari  generali  e  del  personale
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) affari generali, reclutamento, formazione,  riqualificazione  ed
aggiornamento professionale del personale del Ministero; 
  b) trattamento giuridico ed economico del personale; 
  c) gestione della posizione giuridica e del trattamento  economico,
compresa la liquidazione  delle  relative  missioni,  dei  componenti
degli organi collegiali operanti presso il Ministero; 
  d)  tenuta  dei  ruoli  della  dirigenza  e   del   personale   non
dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali; 
  e)  politiche  per  il  benessere  organizzativo  e  per  le   pari
opportunita' nella gestione del personale; 
  f) gestione del contenzioso in materia di personale; 
  g) amministrazione e manutenzione degli  spazi  e  delle  superfici
interne ed  esterne  di  pertinenza  del  Ministero  con  i  relativi
impianti tecnologici; 
  h)  programmazione  e  rendicontazione  delle   spese   strumentali
all'attivita' del Ministero affidate alla gestione  unificata,  anche
ai fini della riconciliazione con i dati di contabilita' economica ed
il supporto alla predisposizione del budget economico del Ministero; 
  i) acquisizione di beni e servizi nonche' gestione unificata  delle
spese  di  carattere  strumentale,  ad  eccezione  delle  spese   per
l'informatica di servizio ed i sistemi informativi; 
  l) ufficio cassa, gestione dei  beni  patrimoniali  e  ufficio  del
consegnatario; 
  m) svolgimento, in qualita'  di  datore  di  lavoro,  di  tutte  le
funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi  di
lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  n)  supporto  giuridico  agli  altri  centri   di   responsabilita'
amministrativa del Ministero per lo svolgimento  delle  procedure  di
affidamento ed esecuzione dei contratti; 
  o) relazioni sindacali; 
  p) sistemi di valutazione del personale ed attivita'  di  controllo
di gestione, anche con funzione di supporto agli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro  ed   all'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance, per l'elaborazione di dati economici e
finanziari per la programmazione, rendicontazione e comunicazione  in
ordine alla gestione del bilancio; 
  q) protezione dei dati personali; 
  r) adempimenti in materia di trasparenza. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.