Art. 11 
 
 
                        Organismi di supporto 
 
  1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  dipende
funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della  legge  8
luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994,  n.
84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
esercitando funzioni di vigilanza e controllo in  materia  di  tutela
dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 31  luglio  2002,  n.  179,  il  reparto
ambientale marino. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite  al  Ministero,  il
Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge  8
luglio 1986, n. 349, previa intesa con i Ministri competenti: 
  a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA); 
  b) del Corpo forestale dello Stato; 
  c) dei reparti del Corpo della guardia di  finanza  e  dei  reparti
delle forze di polizia. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'art. 8 della citata legge 8 luglio 1986,
          n. 349: 
              «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste
          dalla presente legge il Ministro  dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'
          stipulare apposite convenzioni. 
              2. Il Ministro dell'ambiente  puo'  disporre  verifiche
          tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera,  delle
          acque e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione  di
          ambienti naturali. Per l'accesso nei  luoghi  dei  soggetti
          incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25
          giugno 1865, n. 2359 . 
              3. In caso di mancata attuazione o di  inosservanza  da
          parte delle regioni, delle province  o  dei  comuni,  delle
          disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente  e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro dell'ambiente, previa diffida ad  adempiere  entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia, anche a carattere  inibitorio  di  opere,  di
          lavoro o di  attivita'  antropiche,  dandone  comunicazione
          preventiva alle amministrazioni competenti. Se  la  mancata
          attuazione o l'inosservanza di cui  al  presente  comma  e'
          imputabile  ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,   il
          Ministro dell'ambiente informa senza  indugio  il  Ministro
          competente da cui l'ufficio dipende,  il  quale  assume  le
          misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se  permane
          la necessita' di un intervento  cautelare  per  evitare  un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e' adottata dal Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
              4. Per la vigilanza, la prevenzione  e  la  repressione
          delle  violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,   il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene  posto  alla
          dipendenza funzionale del Ministro  dell'ambiente,  nonche'
          del Corpo forestale dello Stato, con  particolare  riguardo
          alla tutela del patrimonio naturalistico  nazionale,  degli
          appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze  di
          polizia, previa intesa con i Ministri competenti,  e  delle
          capitanerie di porto, previa intesa con il  Ministro  della
          marina mercantile.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  febbraio
          1994, n. 28, supplemento ordinario: 
              «Art. 3 (Costituzione del comando  generale  del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico
          ne'  di  spese  complessive,  dipende  dal  Ministero   dei
          trasporti e della navigazione nei limiti di quanto  dispone
          l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato 31 marzo 1947, n. 396 , e svolge le  attribuzioni  di
          cui  al  regio  decreto  19  febbraio  1940,  n.  194  ,  e
          successive modificazioni ed integrazioni; esercita altresi'
          le competenze in materia  di  sicurezza  della  navigazione
          attribuite al Ministero dei trasporti e della  navigazione.
          Il Ministero dell'ambiente si avvale delle  capitanerie  di
          porto.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  135  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, supplemento ordinario: 
              «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai
          sensi dell' art. 8 della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e
          dell'  art.  3  della  legge  28  gennaio  1994,   n.   84,
          esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
          tutela dell'ambiente marino e costiero. 
              2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,
          e fermo restando quanto previsto dall' art. 12 del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  il  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in
          particolare, le sottoelencate funzioni: 
              a) nelle zone sottoposte alla  giurisdizione  nazionale
          svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di  controllo
          relative all'esatta applicazione delle  norme  del  diritto
          italiano, del diritto dell'Unione europea  e  dei  trattati
          internazionali  in  vigore  per  l'Italia  in  materia   di
          prevenzione e repressione di tutti i tipi  di  inquinamento
          marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da  acque  di
          zavorra,   l'inquinamento   da   immersione   di   rifiuti,
          l'inquinamento  da   attivita'   di   esplorazione   e   di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
          e della biodiversita'; 
              b)  nelle  acque  di  giurisdizione  e   di   interesse
          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di
          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo
          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; 
              c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2°  comma,  e
          195, 5° comma, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni
          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di
          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono
          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente
          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e
          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della
          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei
          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 
              d) esercita, ai sensi  dell'  art.  19  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine
          protette e sulle aree di reperimento; 
              e) ai sensi  dell'  art.  296,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore
          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le
          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8
          del predetto articolo; 
              f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12  della
          legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  attraverso   la   sua
          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento
          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.
          239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
          specifiche, del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
          territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
          normativa per altri interventi e attivita'  in  materia  di
          tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
          tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  anche  del
          Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di  specifiche
          convenzioni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  31
          luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in  materia  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189: 
              «Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino). -
          1. Al  fine  di  conseguire  un  piu'  rapido  ed  efficace
          supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente
          marino  e  costiero,  e'  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  il  Reparto
          ambientale marino (RAM)  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto,  posto  alle  dipendenze  funzionali  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato.».