Art. 12 Dotazioni organiche 1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A. 2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. 3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di specifica indicazione, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale. 4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale, come sopra determinati, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108. 6. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 (Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.