Art. 12 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono  determinati
secondo l'allegata Tabella A. 
  2. Con successivo decreto ministeriale di natura non  regolamentare
si provvede, ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni,   all'individuazione   degli   uffici    di    livello
dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione  dei
relativi   compiti.   Fino   all'adozione   del   suddetto    decreto
ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi
degli esistenti uffici dirigenziali  con  competenze  prevalenti  nel
rispettivo settore di attribuzione. 
  3. Ciascun dirigente generale  provvede  ad  indicare,  nell'ambito
della  dotazione  organica  dei  dirigenti  in  servizio  presso   il
Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso  di  assenza  o  di
impedimento.  In  mancanza  di  specifica  indicazione,  le  funzioni
vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore  anzianita'  in
ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale. 
  4. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B. Al  fine  di
assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo  delle  risorse
umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  con  proprio  successivo
decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale non
dirigenziale, come sopra determinati, nell'ambito delle  aree  prima,
seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.  Detto
provvedimento sara' tempestivamente comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
  5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2004,
n. 108. 
  6. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della citata legge
          23 agosto 1988,  n.  400,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «4.  All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  aprile
          2004,  n.   108   (Regolamento   recante   disciplina   per
          l'istituzione, l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
          ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello  Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.