Art. 13 Verifica dell'organizzazione del Ministero 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, puo' provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.».