Art. 2 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato in: 
  a) Uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro,  disciplinati
dalle disposizioni del Capo III; 
  b) un Segretariato generale e sette Direzioni generali,  articolate
in trentatre' uffici di livello dirigenziale non generale. 
  2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale. 
  3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni: 
  a) Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento; 
  b) Direzione generale per la salvaguardia del  territorio  e  delle
acque; 
  c) Direzione generale per la protezione della natura e del mare; 
  d) Direzione generale per il clima e l'energia; 
  e) Direzione  generale  per  le  valutazioni  e  le  autorizzazioni
ambientali; 
  f) Direzione generale per lo sviluppo  sostenibile,  per  il  danno
ambientale e per i rapporti con  l'Unione  europea  e  gli  organismi
internazionali; 
  g) Direzione generale degli affari generali e del personale. 
  4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento, nonche' ogni altra funzione ad  esso  connessa  che  sia
attribuita al Ministero dalla vigente  normativa,  coordinandosi  con
gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e   con   il
Segretariato generale, ivi inclusi: 
  a) l'informazione  ambientale  e  le  attivita'  di  formazione  ed
educazione ambientale; 
  b) l'attivita' istruttoria in materia  di  danno  ambientale  e  di
esercizio delle azioni di riparazione e  risarcitorie,  in  relazione
agli  specifici  ambiti  di  competenza,  in  collaborazione  con  la
Direzione  generale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  per  il   danno
ambientale e per i rapporti con  l'Unione  europea  e  gli  organismi
internazionali; 
  c) il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di crisi  nelle
materie di competenza, anche in raccordo con  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  d) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso,  nelle  materie
di rispettiva competenza; 
  e)  la  formulazione  di  proposte,  nelle  materie  di  rispettiva
competenza,  al  fine  della  partecipazione   del   Ministero   alla
programmazione e all'impiego dei fondi comunitari,  le  politiche  di
coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche'  la  gestione
dei piani e dei rispettivi fondi assegnati; 
  f) la formulazione di proposte concernenti la  ricerca  in  materia
ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; 
  g) in applicazione  dell'articolo  16,  comma  1,  lettera  l)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti con gli  uffici
dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di  direzione
politica, informando preventivamente  il  Ministro,  per  il  tramite
dell'Ufficio di Gabinetto, con i  necessari  costanti  aggiornamenti,
dell'avvio di relazioni o rapporti con soggetti o organismi  pubblici
o privati di altri Stati o  comunque  iniziative  aventi  anche  solo
potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando  ne  possa
scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi e trattati. 
  5. Le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi
con istituti  superiori,  organi  di  consulenza  tecnico-scientifica
dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale
ed istituti e dipartimenti universitari, ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  dandone  preventiva
informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e
l'economicita' dell'azione dell'amministrazione. 
  6. Il  Ministro  si  avvale,  per  i  compiti  istituzionali  e  le
attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse
nazionale, dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  7. Il Ministro si avvale altresi'  della  SOGESID  S.p.a.,  di  cui
all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per
le  attivita'  strumentali  alle  finalita'  ed   alle   attribuzioni
istituzionali del Ministero, nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la
gestione in house. 
  8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7  si
provvede nell'ambito delle risorse gia' disponibili,  senza  nuovi  e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera l)
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).  -  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
          generali,  comunque  denominati,  nell'ambito   di   quanto
          stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri: 
              a) formulano proposte ed esprimono pareri al  Ministro,
          nelle materie di sua competenza; 
              a-bis) propongono le risorse e i profili  professionali
          necessari allo svolgimento  dei  compiti  dell'ufficio  cui
          sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
          di programmazione triennale del fabbisogno di personale  di
          cui all'art. 6, comma 4; 
              b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
          generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
          gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti  e
          gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti  devono
          perseguire e attribuiscono le  conseguenti  risorse  umane,
          finanziarie e materiali; 
              c) adottano gli atti relativi all'organizzazione  degli
          uffici di livello dirigenziale non generale; 
              d) adottano gli atti e i  provvedimenti  amministrativi
          ed esercitano i poteri di spesa e  quelli  di  acquisizione
          delle  entrate  rientranti  nella  competenza  dei   propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
              d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art.  17,
          comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
          successive modificazioni; 
              e) dirigono, coordinano e controllano  l'attivita'  dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; 
              f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il  potere
          di  conciliare  e  di  transigere,  fermo  restando  quanto
          disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile  1979,
          n. 103; 
              g)   richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
              h) svolgono le attivita' di organizzazione  e  gestione
          del personale e di gestione dei  rapporti  sindacali  e  di
          lavoro; 
              i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e  i
          provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
              l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
          e  degli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
              l-bis) concorrono alla definizione di misure  idonee  a
          prevenire e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti; 
              l-ter)  forniscono  le   informazioni   richieste   dal
          soggetto competente per  l'individuazione  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  e  formulano  specifiche  proposte  volte  alla
          prevenzione del rischio medesimo; 
              l-quater) provvedono al  monitoraggio  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui   sono   preposti,
          disponendo, con provvedimento motivato,  la  rotazione  del
          personale nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
          disciplinari per condotte di natura corruttiva.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  8,  comma  1,  della
          citata legge 8 luglio 1986, n. 349: 
              «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste
          dalla presente legge il Ministro  dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'
          stipulare apposite convenzioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del  citato  decreto
          legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  "Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 503, della  citata  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.