Art. 3 
 
 
                         Segretario generale 
 
  1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro: 
  a) assicura  il  coordinamento  dell'azione  amministrativa,  anche
mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali; 
  b) coordina le attivita' ministeriali  su  questioni  di  carattere
generale e di particolare rilevanza  specificatamente  demandate  dal
Ministro; 
  c) provvede alla risoluzione di  conflitti  di  competenza  fra  le
Direzioni generali; 
  d) predispone l'attivita' istruttoria  per  la  partecipazione  del
Ministro  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica (CIPE); 
  e)  coordina  l'attuazione   delle   linee   strategiche   per   la
digitalizzazione dell'amministrazione; 
  f) assicura l'organizzazione del sistema informativo unificato  del
Ministero; 
  g) provvede agli adempimenti in materia di anti corruzione; 
  h)  cura  i  procedimenti  di  riconoscimento  delle   associazioni
ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, incluso l'aggiornamento periodico dell'elenco; 
  i) predispone, per quanto di competenza del Ministero, i rendiconti
delle  spese  relative  ai  programmi  aventi  natura   o   contenuti
ambientali, allo  scopo  di  evidenziare  le  risorse  impiegate  per
finalita'  di  protezione  dell'ambiente,  riguardanti  attivita'  di
tutela,  conservazione,  ripristino  e  utilizzo  sostenibile   delle
risorse del patrimonio naturale, anche  ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  j) cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l'ISTAT,  di
dati statistici, anche avvalendosi  dell'ISPRA,  nonche'  l'attivita'
istruttoria  per  la  presentazione  della  Relazione   sullo   stato
dell'ambiente; coordina la predisposizione delle altre  relazioni  di
legge  al  Parlamento  sulla  base  dell'istruttoria  dei  centri  di
responsabilita' amministrativa del Ministero competenti per materia; 
  k) coadiuva il Ministro nella redazione  delle  direttive  generali
all'ISPRA per il perseguimento dei  compiti  istituzionali,  nonche',
con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali  e  del
Personale, nell'esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del  controllo
analogo sulle attivita' della SOGESID; 
  l) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione  ambientale
e della comunicazione istituzionale del Ministero,  dell'elaborazione
di linee guida per la raccolta e fornitura al pubblico dei dati anche
per il tramite dell'Ufficio per la comunicazione e per  le  relazioni
con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno  2000,  n.
150; 
  m) cura l'attivita' inerente al cerimoniale ed alle onorificenze; 
  n) cura l'attivita' istruttoria per il Piano della performance e la
relazione sulla performance; 
  o) istituisce  e  coordina  gruppi  di  lavoro  temporanei  per  la
trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi
individuati dal Ministro, che necessitano del concorso  di  personale
di piu' Direzioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
          luglio 1986, n. 349: 
              «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. Decorso tale termine senza  che  il  parere  sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  36,  comma  6,  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «6.  Il  rendiconto  generale  dello   Stato   contiene
          inoltre,  in  apposito  allegato,   l'illustrazione   delle
          risultanze delle spese relative ai programmi aventi  natura
          o  contenuti  ambientali,  allo  scopo  di  evidenziare  le
          risorse   impiegate    per    finalita'    di    protezione
          dell'ambiente,    riguardanti    attivita'    di    tutela,
          conservazione,  ripristino  e  utilizzo  sostenibile  delle
          risorse  e  del  patrimonio  naturale.  A  tal   fine,   le
          amministrazioni   interessate   forniscono   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze  le  informazioni  necessarie
          secondo  gli   schemi   contabili   e   le   modalita'   di
          rappresentazione stabilite  con  determina  del  Ragioniere
          generale dello Stato in coerenza  con  gli  indirizzi  e  i
          regolamenti commutali in materia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7  giugno
          2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione  e
          di   comunicazione   delle   pubbliche    amministrazioni),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: 
              «Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il  pubblico).  -
          1.  L'attivita'  dell'ufficio  per  le  relazioni  con   il
          pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 
              2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla
          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli
          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti
          criteri: 
              a) garantire l'esercizio dei diritti  di  informazione,
          di accesso e di partecipazione di cui alla legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              b) agevolare l'utilizzazione  dei  servizi  offerti  ai
          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle
          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione
          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni
          medesime; 
              c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
          telematica e coordinare le reti civiche; 
              d) attuare,  mediante  l'ascolto  dei  cittadini  e  la
          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della
          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte
          degli utenti; 
              e) garantire la reciproca  informazione  fra  l'ufficio
          per le relazioni con  il  pubblico  e  le  altre  strutture
          operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli  uffici  per
          le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 
              3. Negli  uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico
          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili
          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione
          collettiva.».