Art. 4 
 
 
          Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento 
 
  1. La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  svolge  le
funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani  regionali  di
gestione dei  rifiuti,  anche  avvalendosi  dell'Albo  nazionale  dei
gestori ambientali, nonche' criteri generali  e  metodologie  per  la
gestione integrata dei rifiuti; 
  b) esercizio delle competenze in precedenza attribuite al soppresso
Osservatorio di cui all'articolo 206-bis del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; iniziative per  la  raccolta  differenziata,  il
riuso, il  riciclaggio,  il  recupero  e  il  mercato  dei  materiali
recuperati  dai  rifiuti,  la  prevenzione  e  la   riduzione   della
produzione  e  della  pericolosita'  dei  rifiuti  e  dei  rischi  di
inquinamento; 
  c) inquinamento atmosferico e  fissazione  dei  limiti  massimi  di
accettabilita'  della  concentrazione  e  dei   limiti   massimi   di
esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di  natura  chimica,
fisica  e  biologica,  nonche'  dei  medesimi  limiti  riferiti  agli
ambienti di lavoro; 
  d) individuazione, in raccordo con le  amministrazioni  competenti,
di misure per la corretta gestione dei rifiuti  radioattivi  e  delle
scorie nucleari, nonche' per la protezione da  radiazioni  ionizzanti
ad  essi  collegate,  prevedendo  particolari   interventi   per   la
prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonche' per la
messa in sicurezza ed il risanamento dei siti; 
  e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e  da  campi
elettromagnetici, nonche' esercizio delle competenze  previste  dalla
legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  206-bis  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 206-bis (Osservatorio nazionale sui  rifiuti).  -
          1. Al fine di garantire l'attuazione  delle  norme  di  cui
          alla parte quarta  del  presente  decreto  con  particolare
          riferimento  alla  prevenzione   della   produzione   della
          quantita'   e   della   pericolosita'   dei   rifiuti    ed
          all'efficacia,  all'efficienza  ed  all'economicita'  della
          gestione dei rifiuti, degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di
          imballaggio, nonche' alla tutela della  salute  pubblica  e
          dell'ambiente,   e'   istituito,   presso   il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          l'Osservatorio   nazionale   sui   rifiuti,   in   appresso
          denominato   Osservatorio.   L'Osservatorio   svolge,    in
          particolare, le seguenti funzioni: 
              a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli  imballaggi
          e dei rifiuti di imballaggio; 
              b)  provvede  all'elaborazione   ed   all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
          sulle modalita' di gestione  dei  rifiuti  per  migliorarne
          efficacia,  efficienza  e  qualita',  per   promuovere   la
          diffusione delle buone pratiche e delle  migliori  tecniche
          disponibili per la prevenzione, le raccolte  differenziate,
          il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; 
              c) predispone il Programma generale di  prevenzione  di
          cui all'art. 225 qualora il Consorzio nazionale  imballaggi
          non provveda nei termini previsti; 
              d) verifica l'attuazione del Programma generale di  cui
          all'art.  225  ed  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
          recupero e di riciclaggio; 
              e) verifica i costi  di  gestione  dei  rifiuti,  delle
          diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita'  di
          gestione ed effettua  analisi  comparative  tra  i  diversi
          ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; 
              f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; 
              g) predispone un rapporto annuale  sulla  gestione  dei
          rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
          cura la trasmissione  al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto  da
          nove membri, scelti tra  persone,  esperte  in  materia  di
          rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa
          e  tecnico/scientifica  nel  settore  pubblico  e  privato,
          nominati, nel rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di
          genere, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di cui uno con funzione  di  Presidente;  b)  due
          designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno
          con funzioni  di  vice-presidente;  c)  uno  designato  dal
          Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze;   f)   uno
          designato dalla Conferenza Stato-regioni. 
              3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio
          e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
          14  maggio  2007,  n.  90.  Il  trattamento  economico  dei
          componenti dell'Osservatorio e' determinato con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              4. Per l'espletamento dei propri  compiti  e  funzioni,
          l'Osservatorio  si  avvale  di  una   segreteria   tecnica,
          costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le
          risorse  umane  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          definite le  modalita'  organizzative  e  di  funzionamento
          dell'Osservatorio, nonche' gli enti e  le  agenzie  di  cui
          esso puo' avvalersi. 
              6.  All'onere  derivante  dalla  costituzione   e   dal
          funzionamento dell'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
          della Segreteria tecnica,  pari  a  due  milioni  di  euro,
          aggiornato annualmente al tasso di inflazione,  provvedono,
          tramite  contributi  di  pari   importo   complessivo,   il
          Consorzio Nazionale  Imballaggi  di  cui  all'art.  224,  i
          soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e  i
          Consorzi di cui agli articoli 233, 234,  235,  236  nonche'
          quelli istituiti ai sensi degli  articoli  227  e  228.  Il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  con  decreto  da  emanarsi   entro   novanta   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e
          successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
          l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
          soggetti predetti. Dette somme sono versate  dal  Consorzio
          Nazionale Imballaggi e  dagli  altri  soggetti  e  Consorzi
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della
          finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.».