Art. 9 
 
Direzione  generale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  per  il   danno
  ambientale e per i rapporti con l'Unione europea  e  gli  organismi
  internazionali 
  1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il  danno
ambientale e per i rapporti con  l'Unione  europea  e  gli  organismi
internazionali svolge le funzioni di  competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
  a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo  sostenibile
e verifica della sua attuazione, in coordinamento  con  la  Direzione
generale per il clima e l'energia; 
  b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle  Agende
21 locali, in coordinamento con la Direzione generale per il clima  e
l'energia; 
  c) politiche di fiscalita' e contabilita' ambientale,  ivi  inclusi
lo studio, la ricerca e le politiche per la riduzione dei  flussi  di
materia ed energia dei processi e dei prodotti  e  la  loro  impronta
ambientale; 
  d) gestione del Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo  57  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dei Programmi per l'economia  ed
occupazione «verde»; 
  e) gestione delle politiche di coesione comunitaria  nelle  materie
di  competenza  del  Ministero,  concernenti  la   programmazione   e
l'impiego  dei  fondi  comunitari,  le  politiche  di  coesione,   la
programmazione  regionale  unitaria,  operando  in  raccordo  con  le
Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza; 
  f) partecipazione del Ministero alle attivita' in sede  europea  ed
internazionale derivanti dal ciclo annuale  del  coordinamento  delle
politiche economiche europee,  nonche'  ai  processi  di  definizione
delle  politiche  e  della  legislazione  europea  e  degli   accordi
internazionali per la protezione  e  valorizzazione  ambientale,  ivi
inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita' ed i  servizi
ecosistemici, i cambiamenti  climatici  e  la  qualita'  dell'aria  e
dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche, la green  economy  e  la
transizione     verso     un'economia     sostenibile;      vigilanza
sull'applicazione degli  accordi  internazionali  e  della  normativa
ambientale europea e reporting  alle  istituzioni  e  agli  organismi
internazionali; 
  g) gestione dei rapporti  del  Ministero  con  soggetti  privati  e
pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare
riguardo agli organi competenti  dell'Unione  europea,  al  Consiglio
d'Europa, all'UNESCO, all'organizzazione per  la  cooperazione  e  lo
sviluppo economico (OCSE),  all'organizzazione  delle  Nazioni  Unite
(ONU); 
  h)  supporto  al  Ministro  per  la  partecipazione  al   Consiglio
dell'Unione  europea  dei   Ministri   dell'ambiente,   al   Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche', per  quanto
di competenza del Ministero, per  la  predisposizione  del  Programma
Nazionale di Riforma (PNR); 
  i) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri  interessati  e  in
raccordo con gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro,
dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra; 
  j) predisposizione dell'attivita'  istruttoria,  in  collaborazione
con le altre Direzioni generali, per la definizione dei  criteri  per
l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento e per  la  gestione
del contenzioso in materia di  danno  ambientale;  titolarita'  delle
azioni risarcitorie in materia  di  danno  ambientale  di  competenza
ministeriale, nonche' in relazione agli  interventi  di  bonifica  di
competenza di altre amministrazioni. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
          n. 147, supplemento ordinario: 
              «Art.  57  (Misure  per  lo  sviluppo  dell'occupazione
          giovanile nel settore della green economy). - 1. Dalla data
          di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  abrogato
          l'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma  1110,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296  possono  essere  concessi
          finanziamenti a tasso  agevolato  a  soggetti  privati  che
          operano nei seguenti settori: 
              a) protezione del territorio e prevenzione del  rischio
          idrogeologico e sismico; 
              b) ricerca, sviluppo e produzione di  biocarburanti  di
          "seconda e terza generazione"; 
              b-bis)  ricerca,   sviluppo   e   produzione   mediante
          bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da  biomasse  e
          scarti vegetali; 
              c) ricerca, sviluppo,  produzione  e  installazione  di
          tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione",
          "solare termo-dinamico", "solare  fotovoltaico",  biomasse,
          biogas e geotermia; 
              d)  incremento   dell'efficienza   negli   usi   finali
          dell'energia nei settori civile, industriale  e  terziario,
          compresi gli interventi di social housing; 
              d-bis)  processi  di  produzione  o  valorizzazione  di
          prodotti, processi produttivi od  organizzativi  o  servizi
          che, rispetto alle alternative disponibili, comportino  una
          riduzione  dell'inquinamento  e  dell'uso   delle   risorse
          nell'arco dell'intero ciclo di vita. 
              2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma  1,  i
          progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti
          nei settori di cui al comma 1 devono prevedere  occupazione
          aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani  con  eta'  non
          superiore a 35 anni alla data di assunzione.  Nel  caso  di
          assunzioni superiori a tre  unita',  almeno  un  terzo  dei
          posti  e'  riservato  a  giovani  laureati  con  eta'   non
          superiore a 28 anni. Per singola  impresa  richiedente,  le
          nuove assunzioni devono  essere  aggiuntive  rispetto  alla
          media  totale  degli  addetti  degli  ultimi  12  mesi.   I
          finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai
          progetti  di  investimento   sino   a   concorrenza   della
          disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo  di  cui  al
          comma  1  affluiscono  anche  le  rate  di   rimborso   dei
          finanziamenti concessi e, in  aggiunta,  eventuali  risorse
          comunitarie. 
              3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento
          agevolato presentate ai sensi del decreto  ministeriale  25
          novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio  2012.
          Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale  25
          novembre 2008 e non utilizzate  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente norma  possono  essere  destinate  al
          finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui
          al comma 1. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma
          1 possono essere integrati o modificati. 
              5. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  le
          modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate
          nei modi previsti dall'art. 2, lettera s), del  decreto  25
          novembre  2008,   prevedendo   procedure   semplificate   e
          informatizzate di accesso al beneficio. 
              6.  Ai  progetti  di  investimento   presentati   dalle
          societa'   ESCO,   dagli   affidatari   di   contratti   di
          disponibilita'  stipulati  ai  sensi   dell'art.   44   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  nonche'
          dalle  societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile  e
          dalle  imprese  di  cui  all'art.  3,  comma   4-ter,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   e
          successive modificazioni, si applica la riduzione  del  50%
          del tasso di interesse  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. 
              7. I finanziamenti  a  tasso  agevolato,  concessi  nei
          settori di cui al comma 1, hanno  durata  non  superiore  a
          settantadue  mesi,  ad  esclusione  di  quelli  erogati  ai
          soggetti di cui al precedente  comma  6,  per  i  quali  la
          durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.».