Art. 9 Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali 1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia; b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 locali, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia; c) politiche di fiscalita' e contabilita' ambientale, ivi inclusi lo studio, la ricerca e le politiche per la riduzione dei flussi di materia ed energia dei processi e dei prodotti e la loro impronta ambientale; d) gestione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dei Programmi per l'economia ed occupazione «verde»; e) gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero, concernenti la programmazione e l'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, operando in raccordo con le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza; f) partecipazione del Ministero alle attivita' in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonche' ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita' ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualita' dell'aria e dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche, la green economy e la transizione verso un'economia sostenibile; vigilanza sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali; g) gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); h) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche', per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR); i) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra; j) predisposizione dell'attivita' istruttoria, in collaborazione con le altre Direzioni generali, per la definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento e per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale; titolarita' delle azioni risarcitorie in materia di danno ambientale di competenza ministeriale, nonche' in relazione agli interventi di bonifica di competenza di altre amministrazioni.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, supplemento ordinario: «Art. 57 (Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato l'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione"; b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termo-dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing; d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. 2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita', almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con eta' non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. 3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma 1 possono essere integrati o modificati. 5. Le modalita' di presentazione delle domande e le modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'art. 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. 6. Ai progetti di investimento presentati dalle societa' ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dalle societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile e dalle imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. 7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.».