Art. 2 Credito di imposta per attivita' di formazione 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che: a) svolgono attivita' di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio; b) svolgono attivita' di formazione mirata a fornire professionalita' ai detenuti o agli internati da impiegare in attivita' lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria. 2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attivita' formativa.
Note all'art. 2: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.