Art. 2 
 
 
           Credito di imposta per attivita' di formazione 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi
importi previsti per ciascuna tipologia di  assunzioni  alle  imprese
che: 
  a) svolgono attivita' di formazione nei  confronti  di  detenuti  o
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  o  di  detenuti  o  internati
ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti,
al termine del periodo  di  formazione,  l'immediata  assunzione  dei
detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente  al
triplo del periodo di formazione,  per  il  quale  hanno  fruito  del
beneficio; 
  b)   svolgono   attivita'   di   formazione   mirata   a    fornire
professionalita'  ai  detenuti  o  agli  internati  da  impiegare  in
attivita'  lavorative   gestite   in   proprio   dall'Amministrazione
penitenziaria. 
  2. Non si applicano le  agevolazioni  previste  dal  comma  1  alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con enti  locali  aventi  per
oggetto attivita' formativa. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354,  si  veda  nelle
          note alle premesse.