Art. 3 Condizioni per accedere al credito di imposta 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che i soggetti beneficiari: a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero alla semiliberta', con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni; b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. 2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
Note all'art. 3: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.