Art. 3 
 
 
            Condizioni per accedere al credito di imposta 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione  che
i soggetti beneficiari: 
  a) assumano i detenuti o gli internati,  anche  ammessi  al  lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ovvero alla semiliberta', con contratto di lavoro subordinato per  un
periodo non inferiore a trenta giorni; 
  b) corrispondano un trattamento economico non  inferiore  a  quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro. 
  2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le
imprese che hanno stipulato apposita  convenzione  con  la  Direzione
dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354,  si  veda  nelle
          note alle premesse.