Art. 4 
 
 
                  Cessazione dello stato detentivo 
                       del lavoratore assunto 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta  anche  per  i
diciotto mesi successivi alla cessazione dello  stato  detentivo  del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno  beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno  ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta' o ammesso
al lavoro all'esterno. Nel caso di  detenuti  ed  internati  che  non
hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro  esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  il  credito  di
imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo  di  ventiquattro
mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del  lavoratore
assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia  iniziato  mentre
il soggetto era ristretto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354,  si  veda  nelle
          note alle premesse.