Art. 4 Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta' o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.
Note all'art. 4: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.