Art. 5 
 
 
                Utilizzazione del credito di imposta 
 
  1. Il credito d'imposta non concorre  alla  formazione  della  base
imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non assume rilievo ai  fini  del  rapporto  di
deducibilita' degli interessi passivi  e  delle  spese  generali,  ai
sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
  3. Il credito  di  imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta in  riferimento  al  quale  e'
concesso. 
  4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono  cumulabili  con
altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili,  in
misura comunque non superiore al costo sostenuto  per  il  lavoratore
assunto o per la sua formazione. 
  5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite  annuale  di
euro 250.000 previsto dall'articolo  1,  comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi. 
  6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e  non
ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione
ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. 
  7. A decorrere  dall'anno  2015  l'utilizzo  in  compensazione  del
credito  d'imposta  ai  sensi  del  comma  2  avviene  esclusivamente
presentando il modello F24 attraverso i sistemi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e  termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.  Non
sono  accettate  operazioni  di  versamento  eseguite  con  modalita'
differenti. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art.  61  e  dell'art.  109,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]): 
              «Art. 61 (Interessi passivi [Testo post riforma 2004]).
          - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito d'impresa o che  non  vi  concorrono  in
          quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i  ricavi
          e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell' art. 15.». 
              «Art. 109 (Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa [Testo post riforma 2004]). - 1.  -  2.  -  3.  -
          3-bis. - 3-ter. - 3-quater. - 3-quinquies. - 4. (Omissis). 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              7. - 8. - 9. (Omissis).». 
              - Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
          per la legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda  nelle  note
          alle premesse.