Art. 6 Procedimento di accesso al credito di imposta 1. A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, che indichi i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo. L'Istituto penitenziario provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. 2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate, l'accoglimento delle istanze e' effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse. 3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 2, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso determinera' lo scarto delle relative operazioni di versamento. 4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini di cui al comma 3, trasmette con modalita' telematica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e degli importi a ciascuno spettanti, nonche' le eventuali revoche anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della giustizia, con le medesime modalita', i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. Le modalita' e i termini di trasmissione dei dati di cui al comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate. 6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito d'imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo. 7. Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di imposta gia' maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le relative direttive del Ministero della giustizia che prevedono le modalita' di attribuzione del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalita' con le quali monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non utilizzati entro lo stesso anno.
Note all'art. 6: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e per il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, si veda nelle note alle premesse.