Art. 6 
 
 
            Procedimento di accesso al credito di imposta 
 
  1. A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono  fruire  del
credito di imposta devono presentare, entro il 31  ottobre  dell'anno
precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una
istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate  che  a  quelle
che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con  il
quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma  2,
che  indichi   i   detenuti   o   internati   lavoranti   all'interno
dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al  lavoro  all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio  1975,  n.  354,  ovvero  i
semiliberi,  quantificando  l'ammontare  del  credito  d'imposta  che
intendono fruire  per  l'anno  successivo.  L'Istituto  penitenziario
provvede  a   trasmettere   le   istanze   ricevute   al   competente
Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. 
  2. Le istanze  di  cui  al  comma  1  sono  trasmesse  a  cura  dei
Provveditorati  regionali   dell'amministrazione   penitenziaria   al
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  entro   i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
stesse di  cui  al  comma  1.  Il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria entro i successivi trenta  giorni  determina  l'importo
massimo  dell'agevolazione  complessivamente  spettante   a   ciascun
soggetto  beneficiario  per  l'anno  successivo  dandone   tempestiva
comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui  gli  importi
complessivamente   richiesti   eccedano   le    risorse    stanziate,
l'accoglimento delle istanze e' effettuato rideterminando gli importi
fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse. 
  3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita' di cui all'articolo
5, comma  7,  a  seguito  della  avvenuta  comunicazione  di  cui  al
precedente comma 2, nei limiti  dell'importo  del  credito  d'imposta
complessivamente concesso e dell'importo maturato  mensilmente  sulla
base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale  che
rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del
credito  d'imposta  per  un  importo  superiore  a  quello   concesso
determinera' lo scarto delle relative operazioni di versamento. 
  4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai  fini  di
cui al comma 3, trasmette con modalita' telematica all'Agenzia  delle
entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta  e
degli importi a ciascuno  spettanti,  nonche'  le  eventuali  revoche
anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per  le  compensazioni
relative  agli  anni  2013  e  2014,  trasmette  al  Ministero  della
giustizia, con le medesime modalita',  i  dati  relativi  ai  crediti
utilizzati in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  5. Le modalita' e i termini di trasmissione  dei  dati  di  cui  al
comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati  d'intesa  tra  gli
uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate. 
  6. In caso di accertata indebita fruizione totale  o  parziale  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o
dei    requisiti    previsti    dalla    norma,    il    Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria,  oltre  a  revocare  il  credito
d'imposta concesso, procede contestualmente, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  al  recupero  del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni  secondo  legge,
fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale  ed
amministrativo. 
  7.  Fino  alla  entrata  in  funzione  del  procedimento   di   cui
all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di  imposta  gia'
maturati e non ancora  utilizzati  in  compensazione,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore del  presente  regolamento  e  le  relative  direttive  del
Ministero della giustizia che prevedono le modalita' di  attribuzione
del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e
l'Agenzia delle entrate  concorderanno  le  modalita'  con  le  quali
monitorare i crediti maturati nel corso  del  2013  e  del  2014  non
utilizzati entro lo stesso anno. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, per  il  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e per  il  decreto-legge
          25 marzo 2010, n. 40, si veda nelle note alle premesse.