Art. 7 Risorse disponibili 1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 12.602.828,00. 2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento sono trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate. 3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli 1 e 2, e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.102.828,00. L'importo delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovra' essere comunque versato sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita' speciale delle somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate ai fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla contabilita' speciale medesima.