Art. 7 
 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e  2
e' concesso fino  a  concorrenza  dell'importo  complessivo  di  euro
12.602.828,00. 
  2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento  sono
trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita'  speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per  consentire  la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate. 
  3. Per gli anni a decorrere dal 2014  e  fino  all'adozione  di  un
nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli
1 e 2, e' concesso fino a  concorrenza  dell'importo  complessivo  di
euro 6.102.828,00.  L'importo  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,
eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovra'  essere  comunque
versato sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate  -
fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita' speciale  delle
somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate  ai
fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza
rispetto  a  quanto  versato  dal  Ministero  della  giustizia   alla
contabilita' speciale medesima.