Art. 2 Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK. 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."».
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Art. 18. Ragione sociale. 1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a." 2. Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.".