Art. 3 
 
Disposizioni  in  materia  di  immigrazione  e   rimpatri.   Sentenza
  pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  6
  dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME. 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Gli stranieri muniti del permesso di  soggiorno  o  di  altra
autorizzazione che conferisce il diritto  a  soggiornare,  rilasciati
dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e  validi  per
il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza  al
questore entro  il  termine  di  cui  al  comma  2.  Agli  stessi  e'
rilasciata idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.  Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 103 a euro 309»; 
  b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che  si  e'  trattenuto
nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il  questore
intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre  sette  giorni
dalla  notifica  dell'intimazione,  nello  Stato  membro  dell'Unione
europea  che  ha  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno   o   altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso  di
validita'. 
    7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione
di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di  espulsione  ai
sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento e'  eseguito  verso
lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di  soggiorno  o  altra
autorizzazione al soggiorno. Qualora  sussistano  i  presupposti  per
l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato  sentito  lo
Stato membro che ha rilasciato  il  permesso  di  soggiorno  o  altra
autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori
del territorio dell'Unione europea. 
    7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale
dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in
possesso di un permesso di soggiorno o di  altra  autorizzazione  che
conferisca il diritto di  soggiornare  rilasciati  dall'Italia  e  in
corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo  per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»; 
  c) all'articolo 13, prima del comma 4 e' inserito il seguente: 
    «3-septies. Nei confronti dello straniero  sottoposto  alle  pene
della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per  i
reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo  14,  commi  5-ter  e
5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita  in
ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti  si  convertono  nella  corrispondente
pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi  2
e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»; 
  d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
    «14-bis.  Il  divieto  di  cui  al   comma   13   e'   registrato
dall'autorita' di  pubblica  sicurezza  e  inserito  nel  sistema  di
informazione  Schengen,  di  cui  alla  Convenzione  di  applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388; 
    14-ter. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con  altri
Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data  anteriore
al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui
al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati»; 
  e) all'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di
tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento,
dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale
termine, il questore puo' chiedere al giudice  di  pace  una  o  piu'
proroghe qualora siano emersi elementi  concreti  che  consentano  di
ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di  rimpatrio.  In  ogni  caso  il  periodo
massimo di trattenimento dello straniero all'interno  del  centro  di
identificazione e di espulsione non puo' essere superiore  a  novanta
giorni.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato  trattenuto  presso  le
strutture carcerarie per un periodo pari a quello di  novanta  giorni
indicato al periodo precedente,  puo'  essere  trattenuto  presso  il
centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei  confronti  dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione  della  struttura
penitenziaria  richiede  al  questore  del  luogo   le   informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei  medesimi  casi
il questore avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le
competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita'  giudiziaria,  su  richiesta  del  questore,  dispone  la
traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il
tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal
fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia  adottano
i necessari strumenti di coordinamento»; 
  f) all'articolo 14, comma 5-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'allontanamento  dal  territorio  nazionale»   sono   aggiunte   le
seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna
prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito  e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine  o  di
provenienza»; 
  g) all'articolo 16,  comma  1,  le  parole:  «per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni» sono soppresse; 
  h) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In caso di sentenza  di  condanna  per  i  reati  di  cui
all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi  5-ter  e  5-quater,  la
misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per  la
durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di  cui
al comma 1, la misura dell'espulsione puo'  essere  disposta  per  un
periodo non inferiore a cinque anni». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione  dello  straniero),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1998, n.  191,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 5. (Permesso di soggiorno)(Legge 6 marzo 1998, n.
          40, art. 5) 
              1. Possono soggiornare nel territorio dello  Stato  gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b); 
              c)   inferiore   al   periodo   di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,   universitarie   e    dell'alta    formazione
          artistica,  musicale   e   coreutica   o   per   formazione
          debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di
          profitto  secondo  le   previsioni   del   regolamento   di
          attuazione.  Il  permesso  puo'   essere   prolungato   per
          ulteriori  dodici  mesi  oltre  il  termine  del   percorso
          formativo compiuto, secondo quanto  disposto  dall'articolo
          22, comma 11-bis; 
              d); 
              e)    superiore    alle    necessita'    specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando si accerti la violazione del  divieto  di  cui  all'
          articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o  di
          altra  autorizzazione  che  con-  ferisce  il   diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 
              2. Agli stessi  e'  rilasciata  idonea  ricevuta  della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          103 a euro 309»; 
              7-bis. Allo straniero di cui al  comma  7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
              7-ter. Nei confronti dello  straniero  che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. L'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro
          che  ha  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno  o   altra
          autorizzazione   al   soggiorno.   Qualora   sussistano   i
          presupposti per l'adozione del provvedimento di  espulsione
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato  sentito
          lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il  per-  messo  di
          soggiorno o  altra  autorizzazione  e  l'allontanamento  e'
          eseguito con destinazione fuori del territorio  dell'Unione
          europea. 
              7-quater E' autorizzata la riammissione nel  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  in  possesso  di  un   permesso   di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»; 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». 
              8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
              a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
              b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
              c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
              d) agli stranieri di  cui  all'articolo  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
              e)  agli  stranieri  che  soggiornano   a   titolo   di
          protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero  hanno
          richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono  in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
              f)  agli  stranieri  che  soggiornano   a   titolo   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
              g) agli stranieri che soggiornano per motivi di  studio
          o formazione. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. 
              Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Ar.  13.  (Espulsione  amministrativa)(Legge  6  marzo
          1998, n. 40, art. 11) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
              a) e' entrato nel territorio dello  Stato  sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
              b) si e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
              c)  appartiene  a  taluna  delle   categorie   indicate
          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituito dall'articolo 2 della legge 3  agosto  1988,  n.
          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre
          1982, n. 646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo'  essere
          concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale, nonche'  dall'articolo  12  del  presente
          testo unico. 
              3-septies. Nei  confronti  dello  straniero  sottoposto
          alle pene della permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di
          pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis  o
          all'articolo  14,  commi  5-ter  e  5-quater,  l'espulsione
          prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
          giorni residui di permanenza domiciliare  o  di  lavoro  di
          pubblica  utilita'  non  eseguiti   si   convertono   nella
          corrispondente  pena  pecuniaria  secondo  i   criteri   di
          ragguaglio indicati nei commi 2 e 6  dell'articolo  55  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
              a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
          presente articolo  ovvero  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
              b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al  comma
          4-bis; 
              c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata
          respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
              d) qualora, senza un giustificato motivo, lo  straniero
          non abbia osservato il termine  concesso  per  la  partenza
          volontaria, di cui al comma 5; 
              e) quando lo straniero abbia violato  anche  una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
              f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16  e  nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
              g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
              a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
          equipollente, in corso di validita'; 
              b) mancanza di idonea documentazione atta a  dimostrare
          la  disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere
          agevolmente rintracciato; 
              c)  avere  in   precedenza   dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
              d) non  avere  ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
              e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
          5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una o piu' delle seguenti misure: 
              a)  consegna   del   passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
              b)  obbligo  di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
              c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed   orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le misure di  cui  al  secondo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi  3  e  4  del  regolamento,  recante
          l'avviso  che  lo  stesso   ha   facolta'   di   presentare
          personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
          giudice della convalida.  Il  provvedimento  e'  comunicato
          entro 48 ore dalla notifica al giudice di  pace  competente
          per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. 
              Le misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito  il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero,  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al  comma  3
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              14-bis. Il divieto di cui al  comma  13  e'  registrato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
          di  informazione  Schengen,  di  cui  alla  Convenzione  di
          applicazione dell'Accordo di Schengen, resa  esecutiva  con
          legge 30 settembre 1993, n. 388. 
              14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al 13 gennaio  2009,  lo  straniero  che  si
          trova nelle condizioni di cui al  comma  2  puo'  es-  sere
          rinviato verso tali Stati. 15. Le disposizioni  di  cui  al
          comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla
          base di elementi obiettivi di essere giunto nel  territorio
          dello Stato prima della data di  entrata  in  vigore  della
          legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso,  il  questore  puo'
          adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
          per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19  (lire  8  miliardi)
          annui a decorrere dall'anno 1998.". 
              Il  testo   dell'articolo   14   del   citato   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art. 14. (Esecuzione  dell'espulsione)(Legge  6  marzo
          1998, n. 40, art. 12) 
              1. Quando non e' possibile  eseguire  con  immediatezza
          l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera  o  il
          respingimento,  a  causa  di  situazioni  transitorie   che
          ostacolano la preparazione del rimpatrio o  l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente
          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il
          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,
          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: 
              a)  consegna   del   passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
              b)  obbligo  di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
              c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed   orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
              Le misure di cui al primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette copia degli atti  al  pretore,  senza  ritardo  e
          comunque  entro  le  quarantotto  ore   dall'adozione   del
          provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di identificazione e di espulsione di cui  al  comma  1,  e
          sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento  cessa
          di avere ogni effetto qualora non sia osservato il  termine
          per la decisione. La convalida puo' essere  disposta  anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          re- spingimento, dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice. Trascorso tale termine, il questore puo'  chiedere
          al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
          elementi concreti  che  consentano  di  ritenere  probabile
          l'identificazione  ovvero  sia  necessario   al   fine   di
          organizzare le operazioni di rimpatrio.  In  ogni  caso  il
          periodo   massimo   di   trattenimento   dello    straniero
          all'interno del centro di identificazione e  di  espulsione
          non puo' essere superiore a novanta  giorni.  Lo  straniero
          che  sia  gia'  stato  trattenuto   presso   le   strutture
          carcerarie per un periodo pari a quello di  novanta  giorni
          indicato al  periodo  precedente,  puo'  essere  trattenuto
          presso il centro per un periodo massimo di  trenta  giorni.
          Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo  detenuto,
          la direzione  della  struttura  penitenziaria  richiede  al
          questore del luogo le informazioni sull'identita'  e  sulla
          nazionalita' dello stesso. Nei medesimi  casi  il  questore
          avvia  la  procedura  di  identificazione  interessando  le
          competenti   autorita'   diplomatiche.   Ai    soli    fini
          dell'identifica-   zione,   l'autorita'   giudiziaria,   su
          richiesta del questore, dispone la traduzione del  detenuto
          presso il  piu'  vicino  posto  di  polizia  per  il  tempo
          strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A
          tal fine il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della
          giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto
          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si
          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri. 
              Il  testo   dell'articolo   16   del   citato   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art. 16. (Espulsione a titolo di sanzione  sostitutiva
          o alternativa alla detenzione)(Legge 6 marzo 1998,  n.  40,
          art. 14) 
              1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
          un reato non colposo o nell'applicare la pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale
          nei confronti dello straniero che si trovi in taluna  delle
          situazioni  indicate  nell'articolo  13,  comma  2,  quando
          ritiene di dovere  irrogare  la  pena  detentiva  entro  il
          limite di due  anni  e  non  ricorrono  le  condizioni  per
          ordinare la sospensione condizionale della  pena  ai  sensi
          dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel  pronunciare
          sentenza di condanna per il  reato  di  cui  all'  articolo
          10-bis, qualora non ricorrano le  cause  ostative  indicate
          nell'articolo 14, comma 1, del presente  testo  unico,  che
          impediscono  l'esecuzione  immediata  dell'espulsione   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica, puo' sostituire la medesima pena  con  la  misura
          dell'espulsione. Le disposizioni di cui al  presente  comma
          si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati  di
          cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. 
              1-bis. In caso di sentenza di condanna per i  reati  di
          cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14,  commi  5-ter  e
          5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1  puo'
          essere disposta per la durata stabilita dall'arti- colo 13,
          comma 14. Negli altri casi di cui al  comma  1,  la  misura
          dell'espulsione puo' essere disposta  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni. 
              2. L'espulsione di cui  al  comma  1  e'  eseguita  dal
          questore anche se la sentenza non e' irrevocabile,  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4. 
              3. L'espulsione di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
          disposta nei casi in cui la condanna riguardi  uno  o  piu'
          delitti previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),
          del codice di procedura penale, ovvero i  delitti  previsti
          dal  presente  testo  unico,  puniti  con   pena   edittale
          superiore nel massimo a due anni. 
              4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1  rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto  dall'articolo   13,   comma   14,   la   sanzione
          sostitutiva e' revocata dal giudice competente. 
              5.  Nei  confronti   dello   straniero,   identificato,
          detenuto, che si trova in taluna delle situazioni  indicate
          nell'articolo 13, comma  2,  che  deve  scontare  una  pena
          detentiva, anche residua, non  superiore  a  due  anni,  e'
          disposta l'espulsione. Essa non puo'  essere  disposta  nei
          casi di condanna per i delitti previsti  dall'articolo  12,
          commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero
          per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
          lettera a) del codice di procedura penale, fatta  eccezione
          per quelli consumati o tentati di cui  agli  articoli  628,
          terzo comma e 629, secondo comma,  del  codice  penale.  In
          caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene
          concorrenti, l'espulsione  e'  disposta  anche  quando  sia
          stata espiata la parte di pena relativa alla  condanna  per
          reati che non la consentono. 
              5-bis.  Nei  casi  di  cui   al   comma   5,   all'atto
          dell'ingresso in carcere  di  un  cittadino  straniero,  la
          direzione dell'istituto penitenziario richiede al  questore
          del luogo le informazioni sulla  identita'  e  nazionalita'
          dello stesso. Nei  medesimi  casi,  il  questore  avvia  la
          procedura di  identificazione  interessando  le  competenti
          autorita' diplomatiche e procede  all'eventuale  espulsione
          dei  cittadini  stranieri  identificati.  A  tal  fine,  il
          Ministro  della  giustizia  ed  il  Ministro   dell'interno
          adottano i necessari strumenti di coordinamento. 
              5-ter. Le informazioni sulla identita'  e  nazionalita'
          del  detenuto  straniero  sono  inserite   nella   cartella
          personale  dello  stesso  prevista  dall'articolo  26   del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
          230. 
              6. Salvo che il questore comunichi  che  non  e'  stato
          possibile procedere all'identificazione dello straniero, la
          direzione dell'istituto penitenziario  trasmette  gli  atti
          utili per l'adozione del  provvedimento  di  espulsione  al
          magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
          di detenzione del  condannato.  Il  magistrato  decide  con
          decreto  motivato,  senza   formalita'.   Il   decreto   e'
          comunicato al pubblico ministero, allo straniero e  al  suo
          difensore, i quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,
          possono  proporre  opposizione  dinanzi  al  tribunale   di
          sorveglianza. Se  lo  straniero  non  e'  assistito  da  un
          difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di
          un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine  di
          20 giorni. 
              7. L'esecuzione del decreto di  espulsione  di  cui  al
          comma 6 e' sospesa fino  alla  decorrenza  dei  termini  di
          impugnazione   o   della   decisione   del   tribunale   di
          sorveglianza e, comunque, lo stato  di  detenzione  permane
          fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i  necessari
          documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
          competente per il luogo di detenzione dello  straniero  con
          la modalita' dell'accompagnamento alla  frontiera  a  mezzo
          della forza pubblica. 
              8. La pena e' estinta  alla  scadenza  del  termine  di
          dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma
          5,   sempre   che   lo   straniero   non   sia    rientrato
          illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale  caso,
          lo  stato  di  detenzione  e'   ripristinato   e   riprende
          l'esecuzione della pena. 
              9. L'espulsione a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o
          alternativa alla detenzione non si applica ai casi  di  cui
          all'articolo 19.".