Art. 4 Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541. 1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti:»; b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini devono:» sono soppresse; c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilita', in conformita' alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione».
Note all'art. 4: Il testo della parte II al numero 2.7 dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 157(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge cosi' recita: "2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti: - essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilita' in conformita' alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; - avere andamento verticale e il piu' breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco; - essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza; - avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; - garantire che siano evitati fenomeni di condensa con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071; - essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili; - avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare; - avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10.".