Art. 4 
 
Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini  o
  condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541. 
  1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte  quinta
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «su  cui  sia  stata  apposta  la
marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso  in
conformita' ai seguenti requisiti:»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «In  particolare,  tali  camini
devono:» sono soppresse; 
    c)  al  secondo  periodo,  primo  trattino,  le  parole:  «essere
realizzati  con  materiali  incombustibili»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche  di
incombustibilita', in  conformita'  alle  disposizioni  nazionali  di
recepimento del sistema di classificazione  europea  di  reazione  al
fuoco dei prodotti da costruzione». 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo della parte II al numero 2.7 dell'allegato  IX
          alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          157(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  14  aprile  2006,  n.  88,  S.O.  n.  96,   come
          modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "2.7. Gli impianti installati o che  hanno  subito  una
          modifica relativa ai camini successivamente all'entrata  in
          vigore della  parte  quinta  del  presente  decreto  devono
          essere dotati di  camini  realizzati  con  prodotti  idonei
          all'uso in conformita' ai seguenti requisiti: 
              -    essere    realizzati    con    materiali    aventi
          caratteristiche di incombustibilita'  in  conformita'  alle
          disposizioni  nazionali  di  recepimento  del  sistema   di
          classificazione europea di reazione al fuoco  dei  prodotti
          da costruzione; 
              - avere andamento verticale e il piu' breve  e  diretto
          possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco; 
              - essere privi di qualsiasi  strozzatura  in  tutta  la
          loro lunghezza; 
              - avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; 
              - garantire che siano evitati fenomeni di condensa  con
          esclusione degli impianti termici alimentati da  apparecchi
          a  condensazione  conformi  ai  requisiti  previsti   dalla
          direttiva 92/42/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio  1992,
          relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da  generatori
          d'aria calda a condensazione a scambio  diretto  e  caldaie
          affini come definite dalla norma UNI 11071; 
              -   essere    adeguatamente    distanziati,    mediante
          intercapedine  d'aria  o  isolanti  idonei,  da   materiali
          combustibili o facilmente infiammabili; 
              - avere angoli arrotondati con raggio non minore di  20
          mm, se di sezione quadrata o rettangolare; 
              - avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo
          gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa
          tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto
          stabilito ai punti 2.9 e 2.10.".