Art. 4 
 
 
                   Procedimento per l'accertamento 
                   e l'irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  da  parte  dell'Organismo   si   osservano,   in   quanto
compatibili  con  quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n.  689.  L'Autorita',  con  proprio  regolamento,  da
adottare entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente   in   materia,
disciplina i procedimenti per l'accertamento  e  l'irrogazione  delle
sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena  conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta  e  orale,
la verbalizzazione  e  la  separazione  tra  funzioni  istruttorie  e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina  i  casi  in  cui,  con
l'accordo  dell'impresa   destinataria   dell'atto   di   avvio   del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo  3,  comma  5,  l'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al  procedimento
sanzionatorio mediante contestazione  immediata  o  la  notificazione
degli estremi della violazione. 
  3. L'Autorita' determina l'importo  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie nell'ambito del minimo e  massimo  edittale  previsto  per
ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione: 
    a) della gravita' della violazione; 
    b) della reiterazione della violazione; 
    c)  delle  azioni  poste  in  essere  per   la   eliminazione   o
attenuazione delle conseguenze della violazione; 
    d)  del  rapporto  percentuale  dei  passeggeri  coinvolti  dalla
violazione rispetto a quelli trasportati. 
  4. Tutte le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati  riguardanti  i
soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del  procedimento
sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio. 
  5. Le somme derivanti dal pagamento  delle  sanzioni  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
in un apposito fondo da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il  finanziamento
di progetti a vantaggio dei consumatori dei  settori  dei  trasporti.
Con successivo  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, su  proposta  dell'Autorita',  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il  predetto  fondo  e'
assegnato a progetti del  predetto  Ministero,  e  alle  regioni,  in
misura  tale  che  a  ciascuna  Regione  sia   trasferito   l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle  sanzioni,
applicate  in  relazione  ai  servizi  di  trasporto  su  autobus  di
competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il Capo I, sezione I e II della legge 24 novembre 1981,
          689, citato nelle note alle premesse , cosi recita : 
 
                                    "Capo I 
                          LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
 
                                   Sezione I 
                               Principi generali 
 
 
                                   "Art. 1. 
                           (Principio di legalita') 
 
              Nessuno   puo'   essere   assoggettato    a    sanzioni
          amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
          in vigore prima della commissione della violazione. 
              Le  leggi  che  prevedono  sanzioni  amministrative  si
          applicano  soltanto  nei  casi  e  per  i  tempi  in   esse
          considerati. 
 
                                    Art. 2. 
                     (Capacita' di intendere e di volere) 
 
              Non puo' essere assoggettato a sanzione  amministrativa
          chi, al momento in cui ha  commesso  il  fatto,  non  aveva
          compiuto i diciotto anni o non aveva, in  base  ai  criteri
          indicati nel codice penale, la capacita' di intendere e  di
          volere, salvo che lo stato di incapacita' non derivi da sua
          colpa o sia stato da lui preordinato. 
              Fuori  dei  casi   previsti   dall'ultima   parte   del
          precedente comma, della violazione risponde chi era  tenuto
          alla sorveglianza dell'incapace, salvo  che  provi  di  non
          aver potuto impedire il fatto. 
 
                                    Art. 3. 
                             (Elemento soggettivo) 
 
              Nelle  violazioni  cui  e'  applicabile  una   sanzione
          amministrativa  ciascuno  e'  responsabile  della   propria
          azione od  omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa
          dolosa o colposa. 
              Nel caso in cui la violazione e'  commessa  per  errore
          sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non
          e' determinato da sua colpa. 
 
                                    Art. 4. 
                  (Cause di esclusione della responsabilita') 
 
              Non risponde delle  violazioni  amministrative  chi  ha
          commesso  il  fatto  nell'adempimento  di   un   dovere   o
          nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
          necessita' o di legittima difesa. 
              Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita',
          della stessa risponde il pubblico  ufficiale  che  ha  dato
          l'ordine. 
              I comuni, le province, le comunita' montane  e  i  loro
          consorzi,  le  istituzioni  pubbliche   di   assistenza   e
          beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
          lucro  che  svolgono  attivita'  socio-assistenziale  e  le
          istituzioni  sanitarie  operanti  nel  Servizio   sanitario
          nazionale ed i loro  amministratori  non  rispondono  delle
          sanzioni   amministrative   e   civili    che    riguardano
          l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
          gli   ulteriori   adempimenti,   relativi   a   prestazioni
          lavorative stipulate nella forma del  contratto  d'opera  e
          successivamente  riconosciute  come  rapporti   di   lavoro
          subordinato, purche' esaurite alla  data  del  31  dicembre
          1997. 
 
                                    Art. 5. 
                             (Concorso di persone) 
 
              Quando  piu'  persone  concorrono  in  una   violazione
          amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
          questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla
          legge. 
 
                                    Art. 6. 
                                (Solidarieta') 
 
              Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata  a
          commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o,
          se trattasi di bene immobile, il  titolare  di  un  diritto
          personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore
          della violazione al pagamento della somma da questo  dovuta
          se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la  sua
          volonta'. 
              Se la violazione  e'  commessa  da  persona  capace  di
          intendere e di volere  ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
          in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
          somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver  potuto
          impedire il fatto. 
              Se la violazione e' commessa dal rappresentante  o  dal
          dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo  di
          personalita' giuridica o,  comunque,  di  un  imprenditore,
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma da questo dovuta. 
              Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
          diritto di regresso per l'intero nei confronti  dell'autore
          della violazione. 
 
                                    Art. 7. 
                   (Non trasmissibilita' dell'obbligazione) 
 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione non si trasmette agli eredi. 
 
                                    Art. 8. 
          (Piu' violazioni di  disposizioni  che  prevedono  sanzioni
                                amministrative) 
 
              Salvo che sia diversamente stabilito dalla  legge,  chi
          con un'azione od omissione viola diverse  disposizioni  che
          prevedono   sanzioni   amministrative   o   commette   piu'
          violazioni  della  stessa   disposizione,   soggiace   alla
          sanzione prevista per la violazione piu'  grave,  aumentata
          sino al triplo. 
              Alla stessa  sanzione  prevista  dal  precedente  comma
          soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni,  esecutive
          di un medesimo disegno posto in  essere  in  violazione  di
          norme che stabiliscono sanzioni  amministrative,  commette,
          anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa  o  di
          diverse  norme  di  legge  in  materia  di  previdenza   ed
          assistenza obbligatorie. 
              La disposizione di cui al precedente comma  si  applica
          anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
          vigore della  legge  di  conversione  del  decreto-legge  2
          dicembre  1985,  n.  688,  per  le  quali  non   sia   gia'
          intervenuta sentenza passata in giudicato. 
 
                                  Art. 8-bis. 
                        (Reiterazione delle violazioni) 
 
              Salvo  quanto  previsto  da  speciali  disposizioni  di
          legge,  si  ha  reiterazione  quando,   nei   cinque   anni
          successivi   alla    commissione    di    una    violazione
          amministrativa, accertata con provvedimento  esecutivo,  lo
          stesso soggetto commette un'altra violazione  della  stessa
          indole. Si ha reiterazione  anche  quando  piu'  violazioni
          della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate
          con unico provvedimento esecutivo. 
              Si considerano della stessa indole le violazioni  della
          medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
          per la natura dei fatti  che  le  costituiscono  o  per  le
          modalita'  della  condotta,  presentano   una   sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
              La reiterazione e' specifica se e' violata la  medesima
          disposizione. 
              Le violazioni amministrative successive alla prima  non
          sono valutate, ai  fini  della  reiterazione,  quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
              La reiterazione determina  gli  effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
              Gli  effetti  conseguenti  alla  reiterazione   possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
              Gli effetti della reiterazione cessano di  diritto,  in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato. 
 
                                    Art. 9. 
                          (Principio di specialita') 
 
              Quando uno stesso fatto e' punito da  una  disposizione
          penale e da  una  disposizione  che  prevede  una  sanzione
          amministrativa, ovvero da una  pluralita'  di  disposizioni
          che  prevedono  sanzioni  amministrative,  si  applica   la
          disposizione speciale. 
              Tuttavia quando uno  stesso  fatto  e'  punito  da  una
          disposizione penale e da una disposizione regionale o delle
          province autonome di Trento e di Bolzano  che  preveda  una
          sanzione  amministrativa,  si  applica  in  ogni  caso   la
          disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile
          solo in mancanza di altre disposizioni penali. 
              Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30
          aprile  1962,  n.  283,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali,
          anche quando  i  fatti  stessi  sono  puniti  con  sanzioni
          amministrative previste da disposizioni speciali in materia
          di produzione, commercio e igiene degli  alimenti  e  delle
          bevande. 
 
                                   Art. 10. 
          (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto  tra  limite
                           minimo e limite massimo) 
 
              La  sanzione  amministrativa  pecuniaria  consiste  nel
          pagamento di una somma  non  inferiore  a  euro  10  e  non
          superiore a euro  15.000.  Le  sanzioni  proporzionali  non
          hanno limite massimo. 
              Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge,  il
          limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
          puo', per ciascuna  violazione,  superare  il  decuplo  del
          minimo. 
 
                                   Art. 11. 
          (Criteri per l'applicazione delle  sanzioni  amministrative
                                  pecuniarie) 
 
              Nella  determinazione  della  sanzione   amministrativa
          pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo  ed  un
          limite   massimo   e   nell'applicazione   delle   sanzioni
          accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita'  della
          violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione
          o attenuazione delle conseguenze della violazione,  nonche'
          alla  personalita'  dello  stesso  e  alle  sue  condizioni
          economiche. 
 
                                   Art. 12. 
                           (Ambito di applicazione) 
 
              Le disposizioni di questo Capo si osservano, in  quanto
          applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per
          tutte le violazioni per le quali e'  prevista  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro,  anche
          quando questa sanzione non e' prevista in  sostituzione  di
          una sanzione  penale.  Non  si  applicano  alle  violazioni
          disciplinari." 
 
                                  "Sezione II 
                                 Applicazione 
 
 
                                   Art. 13. 
                            (Atti di accertamento) 
 
              Gli organi addetti al controllo  sull'osservanza  delle
          disposizioni per la cui violazione e' prevista la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di   denaro
          possono, per l'accertamento delle violazioni di  rispettiva
          competenza, assumere informazioni e procedere  a  ispezioni
          di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
          segnaletici, descrittivi e  fotografici  e  ad  ogni  altra
          operazione tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti. 
 
                                   Art. 14. 
                        (Contestazione e notificazione) 
 
              La  violazione,  quando  e'  possibile,   deve   essere
          contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto. 
 
                                   Art. 15. 
                  (Accertamenti mediante analisi di campioni) 
 
              Se per l'accertamento della  violazione  sono  compiute
          analisi di campioni,  il  dirigente  del  laboratorio  deve
          comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. 
              L'interessato puo' chiedere la  revisione  dell'analisi
          con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.  La
          richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo  che
          ha prelevato i  campioni  da  analizzare,  nel  termine  di
          quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della  prima
          analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima 
              Delle operazioni  di  revisione  dell'analisi  e'  data
          comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
          loro inizio. 
              I   risultati   della   revisione   dell'analisi   sono
          comunicati all'interessato a mezzo di lettera  raccomandata
          con  avviso  di  ricevimento,  a  cura  del  dirigente  del
          laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. 
              Le comunicazioni di cui al  primo  e  al  quarto  comma
          equivalgono  alla  contestazione  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 14 ed il  termine  per  il  pagamento  in  misura
          ridotta di cui  all'art.  16  decorre  dalla  comunicazione
          dell'esito della prima analisi o, quando e'  stata  chiesta
          la revisione dell'analisi, dalla  comunicazione  dell'esito
          della stessa. 
              Ove  non  sia  possibile  effettuare  la  comunicazione
          all'interessato nelle forme di cui al  primo  e  al  quarto
          comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. 
              Con il  decreto  o  con  la  legge  regionale  indicati
          nell'ultimo comma dell'art. 17 sara'  altresi'  fissata  la
          somma  di  denaro   che   il   richiedente   la   revisione
          dell'analisi  e'  tenuto  a  versare  e   potranno   essere
          indicati, anche a modifica delle  vigenti  disposizioni  di
          legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. 
 
                                   Art. 16. 
                         (Pagamento in misura ridotta) 
 
              E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta
          pari alla terza parte del massimo della  sanzione  prevista
          per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
          sia stabilito il minimo della sanzione  edittale,  pari  al
          doppio  del  relativo  importo   oltre   alle   spese   del
          procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
          notificazione degli estremi della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione 
 
                                   Art. 17. 
                            (Obbligo del rapporto) 
 
              Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  nell'art.
          24, deve presentare rapporto, con la prova  delle  eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente. 
 
                                   Art. 18. 
                           (Ordinanza - ingiunzione) 
 
              Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  della
          contestazione  o  notificazione   della   violazione,   gli
          interessati possono far pervenire all'autorita'  competente
          a  ricevere  il  rapporto  a  norma  dell'art.  17  scritti
          difensivi e documenti e possono chiedere di essere  sentiti
          dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero 
              La notificazione dell'odinanza-ingiunzione puo'  essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa. 
 
                                   Art. 19. 
                                  (Sequestro) 
 
              Quando si e' proceduto  a  sequestro,  gli  interessati
          possono,   anche   immediatamente,   proporre   opposizione
          all'autorita' indicata nel primo comma  dell'art.  18,  con
          atto esente da  bollo.  Sull'opposizione  la  decisione  e'
          adottata con ordinanza  motivata  emessa  entro  il  decimo
          giorno  successivo  alla  sua  proposizione.  Se   non   e'
          rigettata entro questo termine,  l'opposizione  si  intende
          accolta. 
              Anche  prima   che   sia   concluso   il   procedimento
          amministrativo, l'autorita'  competente  puo'  disporre  la
          restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
          spese di custodia, a chi prova di averne diritto  e  ne  fa
          istanza, salvo che si tratti di cose  soggette  a  confisca
          obbligatoria. 
              Quando l'opposizione al sequestro e'  stata  rigettata,
          il sequestro cessa di avere  efficacia  se  non  e'  emessa
          ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta  la
          confisca entro due mesi dal giorno in cui e'  pervenuto  il
          rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in  cui  e'
          avvenuto il sequestro. 
 
                                   Art. 20. 
                     (Sanzioni amministrative accessorie) 
 
              L'autorita' amministrativa con  l'ordinanza-ingiunzione
          o il giudice penale con la sentenza di  condanna  nel  caso
          previsto  dall'art.  24,  puo'  applicare,  come   sanzioni
          amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
          singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
          esse consistono nella privazione o sospensione di  facolta'
          e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. 
              Le  sanzioni   amministrative   accessorie   non   sono
          applicabili  fino  a  che  e'  pendente  il   giudizio   di
          opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
          di  connessione  di  cui  all'art.  24,  fino  a   che   il
          provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. 
              Le  autorita'  stesse  possono  disporre  la   confisca
          amministrativa delle cose che servirono o furono  destinate
          a commettere la violazione e debbono disporre  la  confisca
          delle cose che ne sono il  prodotto,  sempre  che  le  cose
          suddette appartengano a una delle persone cui  e'  ingiunto
          il pagamento. 
              In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia
          di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro  e  di
          prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre  disposta
          la confisca  amministrativa  delle  cose  che  servirono  o
          furono destinate a commettere la violazione  e  delle  cose
          che  ne  sono  il  prodotto,  anche  se  non  venga  emessa
          l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non
          si applica se la cosa appartiene a  persona  estranea  alla
          violazione amministrativa ovvero  quando  in  relazione  ad
          essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima  risulta
          effettuata secondo le disposizioni vigenti. 
              E' sempre disposta  la  confisca  amministrativa  delle
          cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,  la  detenzione  o
          l'alienazione   delle    quali    costituisce    violazione
          amministrativa,    anche    se     non     venga     emessa
          l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
              La disposizione indicata nel comma  precedente  non  si
          applica se la  cosa  appartiene  a  persona  estranea  alla
          violazione amministrativa e  la  fabbricazione,  l'uso,  il
          porto,  la  detenzione  o  l'alienazione   possono   essere
          consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 
 
                                   Art. 21. 
             (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie) 
 
              Quando e'  accertata  la  violazione  del  primo  comma
          dell'art. 32 della legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e'
          sempre disposta la confisca del  veicolo  a  motore  o  del
          natante che appartiene alla persona a cui  e'  ingiunto  il
          pagamento,   se    entro    il    termine    fissato    con
          l'ordinanza-ingiunzione  non  viene  pagato,   oltre   alla
          sanzione  pecuniaria  applicata,   anche   il   premio   di
          assicurazione per almeno sei mesi. 
              Nel  caso  in  cui  sia  proposta  opposizione  avverso
          l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al  primo  comma
          decorre dal passaggio in giudicato della  sentenza  con  la
          quale si rigetta l'opposizione ovvero dal  momento  in  cui
          diventa  inoppugnabile  l'ordinanza  con  la  quale   viene
          dichiarata inammissibile  l'opposizione  o  convalidato  il
          provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile
          il ricorso proposto avverso la stessa. 
              Quando e' accertata  la  violazione  dell'ottavo  comma
          dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione
          stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.  393,  e'
          sempre disposta la confisca del veicolo. 
              Quando e' accertata la  violazione  del  secondo  comma
          dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e'  sempre
          disposta la sospensione della licenza per  un  periodo  non
          superiore a dieci giorni. 
 
                                   Art. 22. 
                   (Opposizione all'ordinanza - ingiunzione) 
 
              Salvo quanto previsto  dall'articolo  133  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre  disposizioni
          di legge, contro  l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  e
          contro  l'ordinanza  che  dispone  la  sola  confisca   gli
          interessati   possono    proporre    opposizione    dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150. 
 
                                 Art. 22-bis. 
 
 
                                   Art. 23. 
 
 
                                   Art. 24. 
                     (Connessione obiettiva con un reato) 
 
              Qualora    l'esistenza    di    un    reato     dipenda
          dall'accertamento di una violazione non costituente  reato,
          e per questa non  sia  stato  effettuato  il  pagamento  in
          misura ridotta, il giudice penale  competente  a  conoscere
          del reato e' pure  competente  a  decidere  sulla  predetta
          violazione e ad applicare con la sentenza  di  condanna  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 
              Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,  il
          rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche  senza  che
          si sia proceduto alla notificazione  prevista  dal  secondo
          comma dell'art. 14,  all'autorita'  giudiziaria  competente
          per il reato,  la  quale,  quando  invia  la  comunicazione
          giudiziaria,  dispone  la  notifica  degli  estremi   della
          violazione amministrativa agli obbligati per i  quali  essa
          non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine  per  il
          pagamento in misura ridotta. 
              Se l'autorita' giudiziaria non procede  ad  istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento. 
              La persona  obbligata  in  solido  con  l'autore  della
          violazione  deve  essere  citata  nell'istruzione   o   nel
          giudizio penale su richiesta  del  pubblico  ministero.  Il
          pretore ne dispone di ufficio la citazione.  Alla  predetta
          persona, per la difesa dei  propri  interessi,  spettano  i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio. 
              Il pretore, quando provvede con decreto penale, con  lo
          stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione. 
              La  competenza  del  giudice  penale  in  ordine   alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          penale si chiude per estinzione del reato o per difetto  di
          una condizione di procedibilita'. 
 
                                   Art. 25. 
             (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale) 
 
              La sentenza del giudice penale, relativamente  al  capo
          che,  ai  sensi  dell'articolo  precedente,  decide   sulla
          violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che
          dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona
          che sia stata solidalmente condannata  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione. 
              Avverso il decreto penale, relativamente  al  capo  che
          dichiara la responsabilita'  per  la  predetta  violazione,
          puo' proporre opposizione anche  la  persona  indicata  nel
          comma precedente. 
              Si osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni
          del codice di procedura penale  concernenti  l'impugnazione
          per i soli interessi civili. 
 
                                   Art. 26. 
                 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) 
 
              L'autorita'  giudiziaria  o   amministrativa   che   ha
          applicato  la  sanzione  pecuniaria   puo'   disporre,   su
          richiesta  dell'interessato  che  si  trovi  in  condizioni
          economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
          in rate mensili da tre a trenta;  ciascuna  rata  non  puo'
          essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito  puo'
          essere estinto mediante un unico pagamento. 
              Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il
          termine    fissato     dall'autorita'     giudiziaria     o
          amministrativa, l'obbligato  e'  tenuto  al  pagamento  del
          residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. 
 
                                   Art. 27. 
                             (Esecuzione forzata) 
 
              Salvo quanto disposto nell'ultimo comma  dell'art.  22,
          decorso inutilmente il termine fissato  per  il  pagamento,
          l'autorita' che ha emesso  l'ordinanza-ingiunzione  procede
          alla riscossione delle somme  dovute  in  base  alle  norme
          previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo
          il ruolo all'intendenza di finanza che  lo  da'  in  carico
          all'esattore per la riscossione in unica  soluzione,  senza
          l'obbligo del non riscosso come riscosso. 
              E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove  ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
              Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
          ridotta del 50 per cento  rispetto  a  quella  ordinaria  e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano  il   versamento   delle   somme   medesime   ai
          destinatari dei proventi. 
              Le regioni  possono  avvalersi  anche  delle  procedure
          previste per la riscossione delle proprie entrate. 
              Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
          decreto penale  di  condanna  ai  sensi  dell'art.  24,  si
          procede alla riscossione con l'osservanza delle  norme  sul
          recupero delle spese processuali. 
              Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di  ritardo
          nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un  decimo
          per ogni semestre a decorrere da quello in cui la  sanzione
          e' divenuta esigibile e fino a quello in cui  il  ruolo  e'
          trasmesso  all'esattore.  La  maggiorazione   assorbe   gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti. 
              Le disposizioni relative alla competenza  dell'esattore
          si applicano fino alla riforma del sistema  di  riscossione
          delle imposte dirette. 
 
                                   Art. 28. 
                                (Prescrizione) 
 
              Il  diritto  a  riscuotere  le  somme  dovute  per   le
          violazioni indicate dalla presente legge si  prescrive  nel
          termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata  commessa
          la violazione. 
              L'interruzione della  prescrizione  e'  regolata  dalle
          norme del codice civile. 
 
                                   Art. 29. 
                          (Devoluzione dei proventi) 
 
              I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui
          era attribuito, secondo  le  leggi  anteriori,  l'ammontare
          della multa o dell'ammenda. 
              Il provento delle sanzioni per le  violazioni  previste
          dalla legge  20  giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
          trasporto merci, e' devoluto allo Stato. 
              Nei casi  previsti  dal  terzo  comma  dell'art.  17  i
          proventi spettano alle regioni. 
              Continuano ad applicarsi, se  previsti,  i  criteri  di
          ripartizione attualmente  vigenti.  Sono  tuttavia  escluse
          dalla  ripartizione  le  autorita'  competenti  ad  emanare
          l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  e  la  quota   loro
          spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto,  nella
          proporzione attribuita a ciascuno di essi. 
 
                                   Art. 30. 
          (Valutazione delle violazioni in  materia  di  circolazione
                                   stradale) 
 
              Agli effetti della sospensione  e  della  revoca  della
          patente di guida e del documento di circolazione, si  tiene
          conto  anche  delle  violazioni   non   costituenti   reato
          previste, rispettivamente,  dalle  norme  del  testo  unico
          sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno
          1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Per  le  stesse  violazioni,  il  prefetto  dispone  la
          sospensione della patente  di  guida  o  del  documento  di
          circolazione, quando ne ricorrono le condizioni,  anche  se
          e'  avvenuto   il   pagamento   in   misura   ridotta.   Il
          provvedimento   di   sospensione   e'   revocato,   qualora
          l'autorita' giudiziaria, pronunziando ai sensi degli  artt.
          23, 24 e  25,  abbia  escluso  la  responsabilita'  per  la
          violazione. 
              Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di  revoca
          o sospensione del documento di circolazione  da  parte  del
          prefetto  o  di  altra  autorita',  il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale
          della motorizzazione civile. 
 
                                   Art. 31. 
                   (Provvedimenti dell'autorita' regionale) 
 
              I provvedimenti  emessi  dall'autorita'  regionale  per
          l'applicazione della sanzione amministrativa del  pagamento
          di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della
          Commissione prevista dall'art. 41 della legge  10  febbraio
          1953, n. 62.".