IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
emanato con  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  (di
seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base
al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca
d'Italia,  emana  disposizioni  attuative  dello   stesso   articolo,
disciplinando, tra l'altro, 
    a) requisiti concernenti i beneficiari e le  forme  tecniche  dei
finanziamenti; 
    b) limiti all'ammontare massimo  dei  singoli  finanziamenti,  al
volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate; 
    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano  della  deroga
prevista dal comma 4 dello stesso articolo; 
    d) le informazioni da fornire alla clientela; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Beneficiari e caratteristiche dell'attivita' 
 
  1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente
titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o
lo sviluppo di un'attivita' di lavoro  autonomo  o  di  microimpresa,
organizzata in forma individuale, di  associazione,  di  societa'  di
persone, di societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  o  di
societa' cooperativa, ovvero a promuovere  l'inserimento  di  persone
fisiche nel mercato del lavoro. 
  2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: 
    a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da  piu'
di cinque anni; 
    b) lavoratori autonomi o imprese individuali  con  un  numero  di
dipendenti superiore alle 5 unita'; 
    c) societa'  di  persone,  societa'  a  responsabilita'  limitata
semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti  non
soci superiore alle 10 unita'; 
    d) imprese che  al  momento  della  richiesta  presentino,  anche
disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori  a  quelli  previsti
dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del  terzo  comma  della
medesima disposizione ed un  livello  di  indebitamento  superiore  a
100.000 Euro. 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  4  e  5
          dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del
          1993: 
              «Art. 111 (Microcredito). - 1. In  deroga  all'articolo
          106, comma 1, i soggetti iscritti in  un  apposito  elenco,
          possono  concedere  finanziamenti  a  persone   fisiche   o
          societa' di persone o societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice  civile  o
          associazioni  o  societa'  cooperative,   per   l'avvio   o
          l'esercizio  di  attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
          microimpresa, a condizione  che  i  finanziamenti  concessi
          abbiano le seguenti caratteristiche: 
                a) siano di ammontare non superiore a euro  25.000,00
          e non siano assistiti da garanzie reali; 
                b) siano finalizzati all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
                c) siano accompagnati dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              2 - 3 (Omissis). 
              4. In deroga all'articolo  106,  comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
                a) requisiti concernenti i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
                b)  limiti  oggettivi,  riferiti  al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
                c) le caratteristiche dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
                d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1 - 2 (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4 - 4-ter (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
          preventivo).  -  Sono  soggetti   alle   disposizioni   sul
          fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
          esercitano una  attivita'  commerciale,  esclusi  gli  enti
          pubblici. 
              Non sono soggetti alle disposizioni  sul  fallimento  e
          sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al  primo
          comma,  i  quali  dimostrino  il  possesso  congiunto   dei
          seguenti requisiti: 
                a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito  della  istanza  di  fallimento  o  dall'inizio
          dell'attivita'  se   di   durata   inferiore,   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila; 
                b) aver realizzato, in qualunque  modo  risulti,  nei
          tre esercizi antecedenti la data di  deposito  dell'istanza
          di fallimento o dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata
          inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo  annuo
          non superiore ad euro duecentomila; 
                c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
          superiore ad euro cinquecentomila. 
              I limiti di cui alle lettere a), b) e  c)  del  secondo
          comma possono essere aggiornati ogni tre anni  con  decreto
          del Ministro della Giustizia, sulla base della media  delle
          variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le
          famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo  di
          riferimento.».