Art. 2
Finalita' dei finanziamenti
1. La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche
alternativamente:
a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie
alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla
rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il
pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle
spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I
finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di
microleasing finanziario;
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la
qualita' professionale e le capacita' tecniche e gestionali del
lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i
finanziamenti concessi alle societa' di persone e alle societa'
cooperative possono essere destinati anche a consentire la
partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura
universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento
nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del
finanziamento.
2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti
alle finalita' di cui al comma 1 anche richiedendo apposita
attestazione al soggetto finanziato.