Art. 2 Finalita' dei finanziamenti 1. La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche alternativamente: a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualita' professionale e le capacita' tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle societa' di persone e alle societa' cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. 2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalita' di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.