Art. 2 
 
 
                     Finalita' dei finanziamenti 
 
  1.  La  concessione  di   finanziamenti   e'   finalizzata,   anche
alternativamente: 
    a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime  necessarie
alla  produzione  di  beni  o  servizi  e  le  merci  destinate  alla
rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il
pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle
spese  connesse  alla  sottoscrizione  di  polizze  assicurative.   I
finanziamenti  possono  essere  concessi   anche   nella   forma   di
microleasing finanziario; 
    b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 
    c) al pagamento di  corsi  di  formazione  volti  ad  elevare  la
qualita' professionale e  le  capacita'  tecniche  e  gestionali  del
lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi  dipendenti;  i
finanziamenti concessi alle  societa'  di  persone  e  alle  societa'
cooperative  possono  essere  destinati   anche   a   consentire   la
partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; 
    d)  al  pagamento  di  corsi  di  formazione  anche   di   natura
universitaria o post-universitaria volti ad  agevolare  l'inserimento
nel  mercato  del  lavoro  delle  persone  fisiche  beneficiarie  del
finanziamento. 
  2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei  finanziamenti
alle  finalita'  di  cui  al  comma  1  anche  richiedendo   apposita
attestazione al soggetto finanziato.