Art. 3 
 
 
           Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 
 
  1. L'operatore  di  microcredito  presta,  in  fase  istruttoria  e
durante il periodo di  rimborso,  almeno  due  dei  seguenti  servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: 
    a) supporto alla definizione  della  strategia  di  sviluppo  del
progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per  il  miglioramento
dello svolgimento dell'attivita'; 
    b) formazione sulle  tecniche  di  amministrazione  dell'impresa,
sotto  il  profilo   della   gestione   contabile,   della   gestione
finanziaria, della gestione del personale; 
    c)  formazione  sull'uso  delle  tecnologie  piu'  avanzate   per
innalzare la produttivita' dell'attivita'; 
    d) supporto alla definizione dei  prezzi  e  delle  strategie  di
vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; 
    e) supporto per  la  soluzione  di  problemi  legali,  fiscali  e
amministrativi e informazioni circa i  relativi  servizi  disponibili
sul mercato; 
    f) con riferimento al finanziamento  concesso  per  le  finalita'
indicate  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),   supporto   alla
definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; 
    g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita'
dell'implementazione del progetto finanziato. 
  2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare,
con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati  nel
presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali
attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo  di  riferire
periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte  e  i
risultati conseguiti dai soggetti finanziati.