Art. 4
Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali
distributivi
1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e
non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun
beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora
il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata
subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal
raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e
verificati dall'operatore di microcredito.
2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto
un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito
residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal
comma 1, di 35.000 euro.
3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano
con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del
pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni
connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a
sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita'
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e'
coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non
superiore a dieci anni.
5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i
contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei
contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli
operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.