Art. 4 Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi 1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. 2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro. 3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. 4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e' coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni. 5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.