Art. 4 
 
 
Ammontare  massimo,  caratteristiche  dei  finanziamenti   e   canali
                            distributivi 
 
  1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e
non  possono  eccedere  il  limite  di  euro   25.000   per   ciascun
beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora
il  contratto  di  finanziamento  preveda   l'erogazione   frazionata
subordinando i versamenti successivi al  verificarsi  delle  seguenti
condizioni: 
    a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 
    b)  lo  sviluppo   del   progetto   finanziato,   attestato   dal
raggiungimento di  risultati  intermedi  stabiliti  dal  contratto  e
verificati dall'operatore di microcredito. 
  2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso  soggetto
un nuovo finanziamento  per  un  ammontare,  che  sommato  al  debito
residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal
comma 1, di 35.000 euro. 
  3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano
con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del
pagamento delle rate puo' essere posposta  per  giustificate  ragioni
connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. 
  4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore  a
sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le  finalita'
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata  e'
coerente con il piano di formazione finanziato e  in  ogni  caso  non
superiore a dieci anni. 
  5.  Gli  operatori  di  microcredito  concludono   direttamente   i
contratti di finanziamento. Per la promozione e il  collocamento  dei
contratti  di  finanziamento,  ove  non  curati   direttamente,   gli
operatori  di  microcredito  possono  avvalersi  esclusivamente   dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.