Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) «ordine», l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge; c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e' disciplinata dall'articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento; d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).
Note all'art. 2: Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: "Art. 25. L'ordine circondariale forense. 1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1. 3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale. 4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari opportunita' degli avvocati, eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine." "Art. 26. Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto. 1. Sono organi dell'ordine circondariale: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.".