Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
    b) «ordine», l'ordine  circondariale  forense  costituito  presso
ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge; 
    c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto  dall'articolo  26,
comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e'
disciplinata dall'articolo 28  della  stessa  legge  e  dal  presente
regolamento; 
    d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla  lettera
c). 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della citata
          legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              "Art. 25. L'ordine circondariale forense. 
              1. Presso  ciascun  tribunale  e'  costituito  l'ordine
          degli avvocati, al quale sono iscritti tutti  gli  avvocati
          aventi   il   principale   domicilio   professionale    nel
          circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva  la
          rappresentanza  istituzionale  dell'avvocatura  a   livello
          locale e promuove  i  rapporti  con  le  istituzioni  e  le
          pubbliche amministrazioni. 
              2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del
          consiglio   dell'ordine,   con   le   modalita'   stabilite
          dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai  sensi
          dell'articolo 1. 
              3. Presso ogni consiglio dell'ordine e'  costituito  il
          collegio dei revisori dei conti,  nominato  dal  presidente
          del tribunale. 
              4. Presso ogni consiglio dell'ordine e'  costituito  il
          comitato pari opportunita' degli avvocati,  eletto  con  le
          modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio
          dell'ordine." 
              "Art. 26.  Organi  dell'ordine  circondariale  e  degli
          ordini del distretto. 
              1. Sono organi dell'ordine circondariale: 
              a) l'assemblea degli iscritti; 
              b) il consiglio; 
              c) il presidente; 
              d) il segretario; 
              e) il tesoriere; 
              f) il collegio dei revisori. 
              2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.".