Art. 10 
 
 
            Spese di vitto e alloggio dei professionisti 
 
  1. All'articolo 54, comma 5, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti  e  bevande
acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in
natura per il professionista.». La disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2015. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 54. - (Omissis). 
              5. Le spese relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a
          somministrazioni di  alimenti  e  bevande  sono  deducibili
          nella misura del 75 per cento, e,  in  ogni  caso,  per  un
          importo complessivamente  non  superiore  al  2  per  cento
          dell'ammontare   dei   compensi   percepiti   nel   periodo
          d'imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione
          di  alimenti  e   bevande   acquistate   direttamente   dal
          committente non costituiscono compensi  in  natura  per  il
          professionista. Le spese di rappresentanza sono  deducibili
          nei limiti dell'1 per  cento  dei  compensi  percepiti  nel
          periodo  di  imposta.  Sono   comprese   nelle   spese   di
          rappresentanza anche  quelle  sostenute  per  l'acquisto  o
          l'importazione di oggetti di arte,  di  antiquariato  o  da
          collezione, anche se utilizzati come beni  strumentali  per
          l'esercizio dell'arte o della professione,  nonche'  quelle
          sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati
          ad  essere  ceduti  a  titolo   gratuito;   le   spese   di
          partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi  di
          aggiornamento professionale, incluse quelle  di  viaggio  e
          soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del
          loro ammontare. 
              (Omissis).».