Art. 2 
 
 
               Trasmissione all'Agenzia delle entrate 
        delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  1998,
n. 322, all'articolo 4,  dopo  il  comma  6-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter  sono
trasmesse in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  7
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono
stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non
si applica  se  la  trasmissione  della  corretta  certificazione  e'
effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  indicata
nel primo periodo.». 
  2. Nell'articolo 16, comma  4-bis,  lettera  b),  del  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole:  «entro  il
31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei  CAF  ed
ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle  seguenti:
«entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei
CAF unitamente alle  certificazioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
6-ter, del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
1998, n. 322. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuati i termini e le modalita' per  la  variazione
delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  4  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  come
          modificato dal  presente  decreto  legislativo,  e'  citato
          nelle note all'art. 1. 
              - Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in  materia
          di sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
          tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge  23
          dicembre 1996, n. 662), e' il seguente: 
              «Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi  erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi. 
              5.  Quando  violazioni  della  stessa  indole   vengono
          commesse in periodi  di  imposta  diversi,  si  applica  la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non contesta tutte le violazioni o non irroga  la  sanzione
          contemporaneamente rispetto a tutte, quando in  seguito  vi
          provvede determina la sanzione  complessiva  tenendo  conto
          delle violazioni oggetto del precedente  provvedimento.  Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il  giudice
          che prende cognizione dell'ultimo di  essi  ridetermina  la
          sanzione  complessiva  tenendo   conto   delle   violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente art. la sanzione  non
          puo' essere comunque  superiore  a  quella  risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione   dell'avviso   di   accertamento,    alla
          conciliazione giudiziale e alla  definizione  agevolata  ai
          sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non  puo'
          stabilirsi in  progressione  con  violazioni  non  indicate
          nell'atto  di  contestazione   o   di   irrogazione   delle
          sanzioni.». 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  16  del
          citato decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
          n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.   16    (Assistenza    fiscale    prestata    dai
          CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle
          attivita' di assistenza fiscale di cui all'art.  34,  comma
          4, del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e
          successive modificazioni, provvedono a: 
              a)  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate,   in   via
          telematica, entro il 7 luglio di ciascun anno, il risultato
          finale delle dichiarazioni; 
              b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione
          della dichiarazione e comunque entro  il  7  luglio,  copia
          della dichiarazione dei redditi  elaborata  e  il  relativo
          prospetto di liquidazione; 
              c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate,  entro  il  7   luglio   di   ciascun   anno,   le
          dichiarazioni  predisposte  e,   entro   il   10   novembre
          successivo, le dichiarazioni integrative  di  cui  all'art.
          14; 
              d) conservare le schede relative  alle  scelte  per  la
          destinazione dell'otto e del cinque per mille  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche fino al 31  dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione; 
              d-bis)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti   di   liquidazione   nonche'    della
          documentazione a base del visto di conformita' fino  al  31
          dicembre  del  quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione. 
              2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
          le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e  b)
          del comma 1,  sono  effettuate  entro  il  10  novembre  di
          ciascun anno. 
              3. Nel  prospetto  di  liquidazione,  sottoscritto  dal
          responsabile dell'assistenza fiscale, oltre  agli  elementi
          di calcolo ed al risultato  del  conguaglio  fiscale,  sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati   indicati   nella   dichiarazione   presentata    dal
          contribuente a seguito  dei  controlli  effettuati,  tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni  che  disciplinano  gli  oneri  deducibili   e
          detraibili, le detrazioni d'imposta  e  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto. 
              4. Le operazioni  di  raccolta  delle  dichiarazioni  e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle  dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti   di
          liquidazione possono essere effettuate  dai  CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati. 
              4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui  al  comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: 
              a) fornire ai CAF, entro cinque giorni,  l'attestazione
          di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
          motivazioni di eventuali scarti  dovuti  all'impossibilita'
          da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere  disponibili
          le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
          provvedono  autonomamente  e  con  i  mezzi   piu'   idonei
          all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta; 
              b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta,  in  via
          telematica,  entro  dieci  giorni   dalla   ricezione,   le
          comunicazioni. Per i sostituti d'imposta  che  non  abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono  rese
          disponibili per il tramite di un soggetto incaricato  della
          trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di  cui
          al comma 3, dell'art. 3, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  del  22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni,  preventivamente  indicato   dal   sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta anche ai sostituti  d'imposta  abilitati  alla
          trasmissione telematica. La scelta da parte  del  sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le comunicazioni del risultato finale  delle  dichiarazioni
          deve essere trasmessa in via telematica, entro il  7  marzo
          dell'anno di invio delle comunicazioni  da  parte  dei  CAF
          unitamente alle certificazioni di  cui  all'art.  4,  comma
          6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22
          luglio  1998,  n.  322.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e  le
          modalita' per la  variazione  delle  scelte  da  parte  dei
          sostituti d'imposta; 
              c)  fornire  ai  CAF,  entro  quindici   giorni   dalla
          ricezione   delle    comunicazioni,    l'attestazione    di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».