Art. 4 Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata 1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente. 2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «entro il mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»; 2) alla lettera b), le parole: «entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»; b) all'articolo 16, comma 1: 1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»; 2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»; c) all'articolo 17, comma 1: 1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»; 2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio». 3. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164: a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica; b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attivita' di verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. 4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita' indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalita' ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, puo' essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata. 7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014.
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 13 e 16 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificati dal presente decreto legislativo, sono citati, rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 2. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 del medesimo decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite all'art. 16.». - Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo e' citato nelle note all'art. 1. - Il testo vigente dell'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e' il seguente: «Art. 34 (Attivita'). - 1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare: a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigono le scritture contabili; c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione.». - Per il testo vigente dell'art. 51-bis del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - I commi 103 e 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), abrogati dal presente decreto «con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014, stabilivano che, in sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si verificasse il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato e che nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile dovesse essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.