Art. 9 Disposizioni di attuazione e finali 1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8. 2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.