Art. 2 
 
 
           Informazione e presentazione delle candidature 
 
  1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, assicura la diffusione
delle informazioni relative agli  END  presso  le  amministrazioni  e
pubblica nel proprio sito istituzionale le  posizioni  END  richieste
dall'Unione europea. 
  2. Le amministrazioni promuovono la  presentazione  di  candidature
sulla base delle priorita' definite nell'ambito del  coordinamento  e
programmazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1.  Verificati   la
rispondenza  delle  candidature  ricevute   al   profilo   richiesto,
l'interesse  dell'amministrazione  e  la   possibilita'   di   futura
valorizzazione   dell'esperienza    professionale    acquisita,    le
amministrazioni   le   trasmettono   al   Ministero.   Per   ciascuna
amministrazione un unico ufficio svolge gli  adempimenti  di  cui  al
presente comma. 
  3. Il Ministero inoltra le candidature all'Unione  europea  e  alla
Presidenza, previa verifica della  completezza  della  documentazione
fornita e della rispondenza al profilo  richiesto  e  alle  priorita'
definite  nell'ambito  del  coordinamento  e  programmazione  di  cui
all'articolo 3, comma 1. 
  4.  Le   amministrazioni   di   appartenenza,   entro   30   giorni
dall'adozione del relativo provvedimento, comunicano al  Ministero  e
alla Presidenza  l'inizio,  il  termine  ed  eventuali  proroghe  del
distacco degli END.