Art. 2 Informazione e presentazione delle candidature 1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, assicura la diffusione delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste dall'Unione europea. 2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature sulla base delle priorita' definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Verificati la rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e la possibilita' di futura valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al presente comma. 3. Il Ministero inoltra le candidature all'Unione europea e alla Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorita' definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e alla Presidenza l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco degli END.