Art. 3 
 
 
                   Coordinamento e programmazione 
 
  1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri  con
le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie  del
personale  da  distaccare  e  monitorare  l'attivita'  del  personale
distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati. 
  2. In  ciascuna  amministrazione  un  punto  di  contatto  promuove
attivita' di informazione,  sensibilizzazione  e,  nei  limiti  delle
risorse a cio' destinate,  formazione  sugli  END  e  partecipa  alle
attivita' di cui al comma 1. Il  punto  di  contatto  e'  individuato
preferibilmente nel nucleo di  valutazione  di  cui  all'articolo  20
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  o  nell'ufficio  di  cui
all'articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo  con  il
nucleo stesso. 
 
          Note all'art. 3: 
               Il testo dell'articolo  20  della  legge  24  dicembre
          2014, n. 234 e' il seguente: 
              "Art. 20. Nuclei di valutazione degli atti  dell'Unione
          europea 
              1.  Al   fine   di   assicurare   una   piu'   efficace
          partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del  diritto
          dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello  stesso
          nell'ordinamento  interno,   le   amministrazioni   statali
          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture
          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti
          dell'Unione europea. 
              2. I  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono  composti  da
          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole
          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi
          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza
          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e
          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei
          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali
          ai sensi della presente legge. 
              3.  I  responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1
          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non
          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle
          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.".