Art. 3 Coordinamento e programmazione 1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare e monitorare l'attivita' del personale distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati. 2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove attivita' di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle risorse a cio' destinate, formazione sugli END e partecipa alle attivita' di cui al comma 1. Il punto di contatto e' individuato preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il nucleo stesso.
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2014, n. 234 e' il seguente: "Art. 20. Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.".