Art. 4 
 
 
                Svolgimento del periodo del distacco 
                       presso l'Unione europea 
 
  1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa  i  funzionari
da distaccare e le amministrazioni di  appartenenza  sulle  priorita'
del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine  del
periodo di distacco gli END  e  le  amministrazioni  di  appartenenza
riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti  del  servizio
prestato e sul raggiungimento delle priorita' del sistema  Paese  nel
settore in cui hanno operato. 
  2.  Gli  END  mantengono  i  contatti  con   l'amministrazione   di
appartenenza, secondo modalita' indicate da  quest'ultima  all'inizio
del  distacco  stesso,  nel  rispetto  della  normativa  europea. Con
periodicita' almeno annuale, gli END trasmettono  all'amministrazione
di appartenenza una relazione sul servizio prestato,  anche  ai  fini
del  successivo  inoltro  al  Ministero  e  alla   Presidenza.   Essi
partecipano  agli  incontri   promossi   dalle   amministrazioni   di
appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END. 
  3. Ai fini  della  valutazione  della  performance  individuale  le
amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali
degli  interessati  e  di  altri  elementi   di   giudizio   comunque
disponibili,   anche   acquisiti   presso   l'Unione   europea.    Le
amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di  distacco
dei propri dipendenti come END, concordano con  i  competenti  uffici
dell'Unione europea le modalita'  di  acquisizione,  su  base  almeno
annuale, dei predetti elementi di giudizio. 
  4. La durata massima del periodo di  distacco  e'  stabilita  dalla
normativa delle istituzioni dell'Unione europea. 
  5. Resta ferma la  disciplina  sul  trattamento  economico  di  cui
all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 32, comma 3 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: 
              "3. Il trattamento economico  degli  esperti  nazionali
          distaccati puo' essere a carico  delle  amministrazioni  di
          provenienza, di quelle di destinazione o  essere  suddiviso
          tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
          Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
          ente internazionale.".