Art. 4 Svolgimento del periodo del distacco presso l'Unione europea 1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa i funzionari da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorita' del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorita' del sistema Paese nel settore in cui hanno operato. 2. Gli END mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalita' indicate da quest'ultima all'inizio del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con periodicita' almeno annuale, gli END trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END. 3. Ai fini della valutazione della performance individuale le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'Unione europea. Le amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di distacco dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici dell'Unione europea le modalita' di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio. 4. La durata massima del periodo di distacco e' stabilita dalla normativa delle istituzioni dell'Unione europea. 5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 4: Il testo dell'articolo 32, comma 3 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.".