Art. 5 
 
 
                     Contingente massimo di END 
 
  1. Il contingente massimo di END e' fissato in 300 unita'. 
  2.  Fermo  restando  il  limite  di  cui  al  comma   1,   ciascuna
amministrazione puo' distaccare i propri dipendenti entro un  massimo
del 3% del  personale  in  servizio,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore.